Gazzetta n. 88 del 2005-04-16 |
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE |
PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005 |
Regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). (Provvedimento n. 2). |
|
IL PRESIDENTE Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la disposizione del presidente dell'INSEAN 6 maggio 2003, relativa all'emanazione del regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INSEAN n. 423 in data 23 settembre 2003, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento; Viste le note prot. n. 8/50630/D.XI.42 del 21 settembre 2004 del Ministero della difesa e prot. n. 4799 del 17 marzo 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine alle modifiche proposte; Considerata l'opportunita' di emanare l'intero testo del regolamento con l'inserimento delle disposizioni novellate; Dispone: E' emanato l'unito regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 5 aprile 2005 Il presidente: Pisi | REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, SUL PERSONALE E SULLA DIRIGENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE. Titolo I STRUTTURE Art. 1. Organizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) 1. L'organizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) si articola negli uffici di diretta collaborazione con il presidente, negli uffici della direzione generale e nelle seguenti strutture di I livello organizzativo: a) unita' scientifiche; b) unita' tecniche; c) servizi amministrativi. 2. L'individuazione e la costituzione degli uffici, delle unita' e dei servizi di cui al comma 1 e' effettuata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, previa acquisizione, per le unita' scientifiche, del parere del Consiglio scientifico. 3. Con la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo degli uffici, delle unita' e dei servizi di cui al comma 1. Art. 2. Uffici di diretta collaborazione con il presidente 1. La determinazione dei compiti degli uffici di diretta collaborazione con il presidente e' effettuata con la deliberazione di individuazione e costituzione degli uffici medesimi. Tali uffici sono strutture di II livello organizzativo. 2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione con il presidente dipendono funzionalmente dal presidente e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da lui impartite. Art. 3. Uffici della direzione generale 1. Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 16 attraverso gli uffici della direzione generale. Tali uffici sono strutture di II livello organizzativo. 2. Sono compiti degli uffici della direzione generale: a) il supporto per il coordinamento delle attivita' svolte dalle unita' scientifiche e dalle unita' tecniche; b) la prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni; c) la gestione del sistema di assicurazione della qualita'. Art. 4. Unita' scientifiche 1. Le unita' scientifiche svolgono attivita' di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, ciascuna relativamente alle tematiche individuate nell'atto costitutivo. 2. Le unita' scientifiche possono svolgere attivita' di ricerca commissionate da soggetti esterni, pubblici e privati, nonche' fornire servizi a contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. 3. Le unita' scientifiche svolgono attivita' di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati, nonche' attivita' di formazione, di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria. 4. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dalle unita' scientifiche direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca di universita' e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali. 5. Ogni unita' scientifica, su proposta del relativo direttore, puo' essere articolata in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Con la stessa procedura di cui al comma 5 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello organizzativo. Art. 5. Unita' tecniche 1. Le unita' tecniche sono strutture aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire sistemi strumentali per le attivita' dell'INSEAN, nonche' di svolgere le attivita' necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente. 2. Ogni unita' tecnica, su proposta del relativo direttore, puo' essere articolata in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Con la stessa procedura di cui al comma 3 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello organizzativo. Art. 6. Servizi amministrativi 1. I servizi amministrativi svolgono: a) i compiti amministrativi relativi alle funzioni istituzionali dell'INSEAN; b) i compiti relativi al personale e agli affari generali, il servizio del patrimonio, i compiti relativi alla funzione di ragioneria; c) compiti di supporto agli organi dell'ente. 2. Ogni servizio amministrativo, su proposta del relativo direttore, puo' essere articolato in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Con la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello organizzativo. Art. 7. Progetti 1. Le attivita' delle unita' scientifiche sono di norma organizzate per progetti, individuati dal direttore generale nel rispetto del piano triennale di attivita' e dei suoi aggiornamenti; per ogni progetto e' nominato un responsabile. La nomina e' effettuata con atto del direttore generale, su proposta dei direttori interessati. 2. Per i progetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere c) e d) del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e' nominato responsabile di progetto il ricercatore o il tecnologo che ha predisposto il progetto, salvo diverse motivate esigenze di tipo organizzativo. 3. Il responsabile di progetto svolge i seguenti compiti: a) cura l'attuazione del progetto; b) provvede alla gestione del personale eventualmente assegnato al progetto; c) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dal provvedimento di nomina. 4. Il personale sia delle unita' scientifiche che delle unita' tecniche collabora con i responsabili di progetto e puo' essere posto temporaneamente alle loro dipendenze funzionali. Titolo II DOTAZIONE ORGANICA Art. 8. Dotazione organica 1. La dotazione organica individua, in coerenza con il piano triennale di attivita', le esigenze di personale in rapporto alle attivita', ai compiti istituzionali ed alla organizzazione dell'INSEAN. 2. La dotazione organica e' determinata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore generale. 3. La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, in occasione della definizione del piano triennale di attivita', nonche' quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture o in caso di attribuzione di nuove funzioni. 4. La dotazione organica e' determinata previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Titolo III PERSONALE Art. 9. Reclutamento del personale 1. Il reclutamento del personale avviene ai sensi del regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'INSEAN, nel rispetto dei principi generali del titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro. Art. 10. Rapporti di lavoro 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'INSEAN e' disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, dalle disposizioni del codice civile e dai contratti individuali e collettivi di lavoro. Art. 11. Dirigenza 1. Sono estese al direttore generale ed ai dirigenti amministrativi dell'INSEAN, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 12. Indennita' di anzianita' 1. All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2000 una indennita' di anzianita', a totale carico dell'Istituto, pari a tanti dodicesimi del trattamento economico annuo in godimento utile ai fini dell'indennita' medesima ai sensi della normativa vigente, quanti sono gli anni e frazione di anno di servizio prestato. 2. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente reso presso l'Istituto, nonche' i periodi la cui valutazione e' ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui e' ammesso il riscatto a carico totale del dipendente. 3. Per le polizze in atto previste per la liquidazione dell'indennita' di anzianita' a favore del personale in servizio al 31 dicembre 2000, l'Istituto corrisponde un premio nei limiti di un dodicesimo del trattamento economico di cui al comma 1. 4. Le polizze di cui al precedente comma assorbono l'indennita' di anzianita'. Art. 13. Dipendenza delle infermita' da causa di servizio ed equo indennizzo 1. Il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dai contratti collettivi di lavoro. 2. Le modalita' e le procedure attuative delle norme di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione del Consiglio direttivo. 3. Il personale dell'Istituto, oltre ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie contratte per causa di servizio mediante un'apposita polizza assicurativa stipulata con una compagnia di primaria importanza. 4. L'equo indennizzo non e' cumulabile con le prestazioni della polizza assicurativa di cui al comma 3. Titolo IV LIBERTA' SCIENTIFICA E AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI RICERCATORI E DEI TECNOLOGI Art. 14. Liberta' scientifica 1. Gli atti normativi, amministrativi e di diritto privato, con i quali sono organizzate le attivita' scientifiche dell'INSEAN devono rispettare la liberta' scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e dei tecnologi cosi' come regolata dalla disciplina vigente. 2. Per le attivita' scientifiche comprese nel piano triennale di attivita', i ricercatori e i tecnologi hanno: a) il diritto al coinvolgimento propositivo nella formulazione del piano secondo criteri e modalita' disciplinati dal regolamento sulla formazione del piano triennale; b) il dovere di collaborare con impegno e responsabilita' alla realizzazione delle attivita' scientifiche comprese nel piano; c) la liberta' di determinare le metodologie scientifiche, nel rispetto degli obiettivi dei progetti e del coordinamento spettante al responsabile della struttura o del progetto. 3. L'INSEAN promuove e supporta le iniziative dei ricercatori e dei tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca e assicura che la gestione dei progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti e che vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti approvati e finanziati. 4. Ai ricercatori e ai tecnologi e' riconosciuta, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, la facolta' di partecipare, previa autorizzazione, a convegni e seminari, nonche' di usufruire di periodi di congedo per attivita' scientifiche, in Italia e all'estero. Art. 15. Diritti morali e patrimoniali 1. I ricercatori e i tecnologi sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonche', fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, alla pubblicazione e diffusione, con il concorso finanziario dell'INSEAN, dei risultati delle ricerche; in tal caso i diritti patrimoniali connessi alla pubblicazione e diffusione dei risultati spettano all'ente nella misura prevista dalla legge. Nel caso in cui l'INSEAN decida di non concorrere alla pubblicazione di tali risultati, spettano al ricercatore e al tecnologo titolare del diritto di autore sia il diritto di pubblicare autonomamente l'opera, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, che i relativi diritti patrimoniali. 2. I diritti patrimoniali derivanti da invenzione industriale spettano all'INSEAN, o al soggetto committente la ricerca, nella misura prevista dalla legge. Restano salvi i diritti all'equo premio e gli altri diritti previsti dalla legge. Titolo V IL DIRETTORE GENERALE Art. 16. Compiti 1. Il direttore generale e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende e coordina l'attivita' dei direttori delle strutture di I livello organizzativo. A tal fine: a) sovrintende alla gestione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza; b) coadiuva il presidente nella predisposizione del piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali, nonche' nella predisposizione dei bilanci; c) attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture di I livello organizzativo e nomina i responsabili di progetto di cui all'art. 7; d) attribuisce ai direttori delle unita' scientifiche e delle unita' tecniche le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per la realizzazione degli obiettivi determinati dal piano triennale di attivita' e dai suoi aggiornamenti annuali; e) definisce gli obiettivi che i direttori dei servizi amministrativi devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; f) su proposta dei direttori, sentito il presidente, costituisce, sopprime o modifica le strutture di II livello organizzativo; g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli eventualmente delegati ai direttori ed ai responsabili di progetto; h) sovrintende e coordina l'attivita' dei direttori delle unita' scientifiche e delle unita' tecniche; i) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili degli uffici della direzione generale e dei dirigenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; j) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente alla organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, d'intesa con i dirigenti amministrativi; k) esercita ogni altra funzione, per quanto compatibile, attribuita ai dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INSEAN. Art. 17. Nomina 1. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme parere del Consiglio direttivo. 2. L'incarico, rinnovabile, ha durata non superiore a tre anni e cessa decorsi novanta giorni dalla nomina del presidente. 3. Il direttore generale e' scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione manageriale e professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima. Il direttore generale, se pubblico dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto individuale, stipulato dal presidente, secondo le disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro. Titolo VI I DIRETTORI DELLE STRUTTURE DI I LIVELLO ORGANIZZATIVO Art. 18. Compiti 1. I direttori sono responsabili della gestione e del risultato dell'attivita' delle strutture di I livello organizzativo alle quali sono preposti. 2. I direttori: a) formulano proposte ed esprimono pareri al presidente e al direttore generale; b) curano l'attuazione del piano triennale di attivita'; c) provvedono alla gestione del personale assegnato, destinano il personale stesso alle strutture di II livello organizzativo e ne nominano i responsabili; d) svolgono i compiti ad essi delegati dal direttore generale; e) se dirigenti amministrativi, esercitano ogni altra funzione attribuita ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato dall'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. 3. I direttori svolgono ogni altro compito a loro attribuito dai regolamenti dell'INSEAN. Art. 19. Nomina 1. I direttori delle strutture di I livello organizzativo sono nominati con atto del direttore generale tra i ricercatori e i tecnologi dell'INSEAN per le unita' scientifiche e per le unita' tecniche e tra i dirigenti amministrativi dell'INSEAN per i servizi amministrativi. 2. Per il conferimento di ciascun incarico di direzione delle unita' scientifiche e tecniche si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo ricercatore o tecnologo, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti in precedenza. 3. Gli incarichi di direzione dei servizi amministrativi sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro del personale dirigente. 4. (Abrogato). Titolo VII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 20. Riorganizzazione delle strutture 1. La deliberazione del Consiglio direttivo che individua gli uffici, le unita' e i servizi di cui all'art. 1, comma 1, e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La riorganizzazione delle strutture prevista dal presente regolamento e' operativa a partire dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al comma 1. Tale riorganizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno, al termine del quale il presidente, sentito il direttore generale, riferisce al Consiglio direttivo formulando eventualmente nuove proposte di individuazione degli uffici, delle unita' e dei servizi di cui all'art. 1, comma 1. Art. 21. Abrogazioni 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e in particolare il regolamento del personale dell'INSEAN deliberato dal Consiglio direttivo in data 5 luglio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. A partire dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui all'art. 20, comma 1, e' abrogato l'ordinamento dei servizi dell'INSEAN deliberato dal Consiglio direttivo in data 12 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. E' abrogato il regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale emanato con disposizione del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale 6 maggio 2003. |
|
|