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| Gazzetta n. 88 del 2005-04-16 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 novembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli   o   forestali,   dei   loro   rimorchi  e  delle  macchine intercambiabili  trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992 che delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro   attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a  materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e  foreste,  ora del Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  l'art.  20  della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del 13 maggio  1987,  che  delega  i  Ministri  della  Repubblica  a dare attuazione,   con   propri  decreti,  alle  direttive  emanate  dalla Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e   caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre  direttive  della Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
 Vista  la  legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  231 del 25 agosto 1977, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n.  76,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980, recante  disposizioni di carattere generale relative all'omologazione C.E.E.  dei  trattori  agricoli  o  forestali  a ruote nonche', negli allegati  I,  II  e  III,  i  modelli della scheda informativa, della scheda  di  omologazione  e del certificato di conformita' dicui agli allegati  I,  II  e  III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  del  27 giugno  2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  171 del 23 luglio 2002, di recepimento della  direttiva  2001/3/CE  della  Commissione  che,  da  ultimo, ha adeguato  al  progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la  direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote;
 Vista  la  direttiva  2003/37/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio  del  26 maggio  2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione   europea   n.   L   171   del  9 luglio  2003,  relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e  delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti  ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE;
 
 ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO:
 
 Recepimento  della  direttiva  2003/37/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  maggio  2003  relativa  all'omologazione dei trattori  agricoli  o  forestali,  dei  loro  rimorchi  e  delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto si applica all'omologazione dei veicoli, costruiti un una sola tappa o in piu' tappe, definiti all'articolo 2, lettera   d),  aventi  una  velocita'  massima  per  costruzione  non inferiore   a  6  km/h.  ed  all'omologazione  CE  dei  sistemi,  dei componenti e delle entita' tecniche previsti per tali veicoli.
 2. Il presente decreto non si applica:
 a) all'approvazione   dei   veicoli  singoli.  Tuttavia  talune categorie  di  veicoli  che  rientrano  nel campo di applicazione del presente  decreto  e  per  le quali e' obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura;
 b) alle  macchine  progettate  appositamente per usi forestali, quali    le    macchine   a   strascico   (skidder) o   autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;
 c) alle  macchine  forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite della norma ISO 6165:2001;
 d) alle  macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1 Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) "omologazione  CE  del  tipo": la procedura tramite la quale l'autorita'  competente  per  l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera  s) del  presente  comma,  certifica  che un tipo di veicolo, sistema,  componente  o  entita'  tecnica  e'  conforme  ai requisiti tecnici   del   presente  decreto;  l'omologazione  CE  dei  sistemi, componenti  e  delle  entita'  tecniche  puo' anche essere denominata "omologazione CE del componente";.
 b) "omologazione  CE  del  tipo  in  piu'  fasi":  la procedura tramite  la  quale  l'autorita'  competente per l'omologazione CE del tipo,  di  cui  alla  lettera s) del presente comma, certifica che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme ai requisiti tecnici del presente decreto;
 c) "approvazione  di  veicoli singoli": la procedura tramite la quale  l'autorita'  competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla   lettera  s) del  presente  comma,  certifica  che  un  veicolo approvato individualmente e' conforme alle norme nazionali;
 d) "veicolo":   qualsiasi   trattore,   rimorchio   o   macchina intercambiabile  trainata completi incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attivita' agricola o forestale;
 e) "categoria del veicolo": l'insieme dei veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche;
 f) "tipo  di  veicolo": i veicoli di una determinata categoria, identici  almeno  per  gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo  A.  Un  tipo  di  veicolo puo' comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A;
 g) "veicolo  base":  qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in piu' fasi;
 h) "veicolo incompleto": qualsiasi veicolo che per poter essere conforme  a  tutte  le prescrizioni del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva;
 i) "veicolo   completato":   il   veicolo   che   risulta   dal procedimento  di omologazione del tipo in piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto;
 l) "trattore":  qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o  a  cingoli,  a  motore,  avente  almeno  due assi ed una velocita' massima  per  costruzione  non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita  essenzialmente  dalla  potenza  di  trazione,  progettato appositamente  per  tirare,  spingere, portare o azionare determinate attrezzature  intercambiabili  destinate ad usi agricoli o forestali, oppure  per  trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;
 m) "rimorchio":   qualsiasi  rimorchio  agricolo  o  forestale, essenzialmente  destinato  al  trasporto  di carichi e progettato per essere  impiegato  unitamente  ad  un  trattore  a  fini  agricoli  o forestali.  Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico e' in  parte  trasportato  dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e  muniti  di  strumenti  fissi  se  il  rapporto tra la massa totale tecnicamente  ammissibile  e  la  massa  a  vuoto  di tali veicoli e' superiore  o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali;
 n) "macchina   intercambiabile  trainata":  qualsiasi  macchina intercambiabile   trainata   impiegata   nell'attivita'   agricola  o forestale,  progettata  per  essere  trainata  da  un  trattore e che modifica  la  funzione  di  quest'ultimo  oppure  apporta  una  nuova funzione:  essa  puo'  inoltre  essere  dotata  di una piattaforma di carico  concepita  e  realizzata  per  accogliere  gli  attrezzi ed i dispositivi  necessari  per  l'esecuzione  del lavoro, nonche' per il deposito  temporaneo  delle  materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i  veicoli  agricoli  o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti  fissi  o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto  tra  la  massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli e' inferiore a 3,0;
 o) "sistema":  una  serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione del veicolo;
 p) "componente":  un  dispositivo  destinato  a far parte di un veicolo,   il  quale  puo'  essere  omologato  indipendentemente  dal veicolo;
 q) "entita'  tecnica":  un dispositivo destinato a far parte di un  veicolo,  che puo' essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o piu' tipi determinati di veicoli;
 r) "costruttore":   la   persona  fisica  o  giuridica  che  e' responsabile   nei   confronti   delle   autorita'   competenti   per l'omologazione  CE  del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione   e   per  garantire  la  conformita'  della  produzione indipendentemente  dal  coinvolgimento  diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un veicolo,  di  un  sistema,  di un componente o di un'entita' tecnica. Sono  considerati  costruttori  anche le persone fisiche o giuridiche che  progettano  o fanno progettare realizzano o fanno realizzare per uso  personale  un  veicolo,  un  sistema, un componente o un'entita' tecnica,   e   le  persone  fisiche  o  giuridiche  che,  al  momento dell'immissione  sul  mercato  o  della  messa  in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entita' tecnica sono responsabili della conformita' al presente decreto.
 s) "mandatario  del  costruttore":  qualsiasi  persona fisica o giuridica  stabilita  nella  Comunita' europea, debitamente designata dal  costruttore  affinche'  lo rappresenti presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  agisca  a suo nome nel settore contemplato  dal  presente decreto. Di seguito, qualsiasi riferimento al  termine  "costruttore" deve essere inteso al costruttore o al suo mandatario;
 t) "messa  in  circolazione":  il primo utilizzo di un veicolo, all'interno   di   uno   Stato   membro   della   Comunita'  europea, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, anteriormente al  primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa  in  circolazione  la  prima  registrazione  o  immissione  sul mercato;
 u) "autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, ovvero l'autorita'   dello   Stato   responsabile   di   tutti  gli  aspetti dell'omologazione  di un tipo di veicolo, di sistema, di componente e di  entita'  tecnica,  che  rilascia  e,  se  necessario,  revoca  le omologazioni  CE  del  tipo, assicura il collegamento con le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e  verifica  le  disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformita'  della  produzione", in prosieguo "autorita' competente": il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i    trasporti    terrestri   e   per   i   sistemi   informativi   e statistici - Direzione   generale   della   Motorizzazione   e  della sicurezza del trasporto terrestre;
 v) "servizio  tecnico,  ovvero  l'organismo  o l'ente designato come  laboratorio  di  prova  per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome  dell'autorita'  competente":  i  seguenti  Uffici  tecnici  del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per tutte le procedure di prova previste dal presente decreto:
 1) la   Direzione  generale  della  Motorizzazione  e  della sicurezza del trasporto terrestre - Roma,
 2) il  Centro  superiore  ricerche  e  prove  autoveicoli  e dispositivi (CSRPAD) - Roma,
 3) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino,
 4) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano,
 5) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia,
 6) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona,
 7) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano,
 8) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna,
 9) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara,
 10) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli,
 11) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari,
 12) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo,
 13) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
 z) "direttive   particolari",   in   prosieguo   "direttive  CE particolari": le direttive di cui all'allegato II, capitolo B;
 aa) "scheda  di  omologazione  CE  del  tipo": le schede di cui all'allegato  II,  capitolo  C  o  all'allegato corrispondente di una direttiva  CE particolare , indicanti le informazioni che l'autorita' competente deve fornire;
 bb) "scheda   informativa":   una  delle  schede  che  figurano nell'allegato  I  o  nel  corrispondente allegato di una direttiva CE particolare,  nella  quale  sono  elencate  le  informazioni  che  il richiedente e' tenuto a fornire;
 cc) "fascicolo    del   costruttore":   il   fascicolo   o   la documentazione  completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie elencati  nell'allegato  I,  che  il richiedente fornisce al servizio tecnico   o  alla  autorita'  competente  conformemente  alla  scheda informativa di una direttiva CE particolare o del presente decreto;
 dd) "fascicolo  di  omologazione CE del tipo": il fascicolo del costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti che  i  servizi tecnici o l'autorita' competente hanno aggiunto nello svolgimento delle loro funzioni;
 ee) "indice  del  fascicolo  di  omologazione  CE del tipo": il documento   in   cui  e'  elencato  il  contenuto  del  fascicolo  di omologazione  opportunamente  numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile;
 ff) "certificato   di   conformita'":   il   documento  di  cui all'allegato  III,  rilasciato dal costruttore per certificare che un determinato  veicolo,  omologato in conformita' del presente decreto, e'  conforme  a  tutte  le  disposizioni  regolamentari  in vigore al momento  della  sua produzione e indicante che il veicolo puo' essere immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri della Comunita' europea senza ulteriori ispezioni.
 |  | Art. 3. Domanda di omologazione CE del tipo
 
 1.  La  domanda  di  omologazione  di un veicolo e' presentata dal costruttore  all'autorita'  competente.  Alla  domanda e' allegato il fascicolo   del  costruttore  contenente  le  informazioni  richieste dall'allegato  I.  Per  l'omologazione  CE  di sistemi, componenti ed entita'   tecniche,   il   fascicolo   del  costruttore  e'  messo  a disposizione  dell'autorita'  competente fino alla data di rilascio o di rifiuto della medesima.
 2.  Nel  caso  di  un'omologazione CE in piu' fasi, il richiedente deve fornire:
 a) nella  prima  fase, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione del tipo richieste per un veicolo completo, corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base;
 b) nella   seconda  e  nelle  successive  fasi,  le  parti  del fascicolo  del  costruttore  e  le schede di omologazione CE del tipo corrispondenti  alla  fase  attuale di costruzione, nonche' una copia della  scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase  di  costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un  elenco  dettagliato  delle  modifiche  e  delle  aggiunte  da lui apportate ai veicoli incompleti.
 3.  La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entita'  tecnica deve essere presentata dal costruttore all'autorita' competente. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in conformita' della direttiva CE particolare.
 4.  Qualsiasi  domanda  di  omologazione CE relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica puo' essere presentata presso  uno solo degli Stati membri della Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.
 |  | Art. 4. Il procedimento di omologazione CE del tipo
 
 1. L'autorita' competente, rilascia:
 a) un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive CE particolari di cui allegato II, capitolo B;
 b) un'omologazione  CE  del  tipo in piu' fasi ai veicoli base, incompleti  o  completati  conformi  alle  informazioni contenute nel fascicolo  del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle direttive CE particolari di cui all'allegato II, capitolo B;
 c) un'omologazione  CE  del tipo di sistema, di componente o di entita' tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entita' tecniche  conformi  alle  informazioni  contenute  nel  fascicolo del costruttore  e  che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva CE particolare  corrispondente,  indicata  nell'allegato II, capitolo B. Qualora  il  sistema,  il componente o l'entita' tecnica da omologare svolgano  la  loro funzione o presentino una caratteristica specifica solo  in  connessione  con  altri  elementi  del  veicolo e, per tale motivo,   la  conformita'  ad  uno  o  piu'  requisiti  possa  essere verificata  solo  se il sistema, il componente o l'entita' tecnica da omologare  funzionano  in connessione con altri elementi del veicolo, sia  essi  reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del tipo di  sistema,  del  componente  o  dell'entita'  tecnica  deve  essere limitata  di  conseguenza. In tale caso, nella scheda di omologazione CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entita' tecnica devono essere indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le eventuali   condizioni   di   installazione.   Il  rispetto  di  tali restrizioni  e  condizioni e' verificato al momento dell'omologazione CE del tipo del veicolo.
 2.  Se  l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui  al  comma  1, rischia di compromettere la sicurezza stradale, la qualita'   dell'ambiente  o  la  sicurezza  sul  lavoro,  rifiuta  la concessione  dell'omologazione  CE del tipo. In tal caso, l'autorita' competente ne informa immediatamente le analoghe autorita' competenti degli  altri  Stati  membri  della Comunita' e la Commissione europea precisando i motivi della sua decisione.
 3.  Entro  il  termine  di  un  mese  le  autorita' competenti per l'omologazione  CE  del  tipo,  di  ciascuno degli Stati membri della Comunita'  europea,  inviano  ai  propri  omologhi  degli altri Stati membri  una copia della scheda di omologazione CE del tipo, corredata dagli  allegati  di  cui al capitolo C, allegato II, per ogni tipo di veicolo  per  cui  l'omologazione  CE  del  tipo e' stata rilasciata, rifiutata o revocata.
 4.  Le  autorita' competenti, di ciascuno degli Stati membri della Comunita'   europea,   inviano  ogni  mese  alle  analoghe  autorita' competenti  degli  altri Stati membri un elenco, contenente i dati di cui  all'allegato  VI, delle omologazioni CE di sistemi, componenti o entita'  tecniche  rilasciate,  rifiutate  o revocate nel corso dello stesso  mese.  Su  richiesta  dell'autorita'  competente di uno Stato membro  della  Comunita'  europea,  le  analoghe autorita' competenti degli  altri  Stati membri inviano immediatamente, alla stessa, copia della  scheda  di  omologazione del tipo di sistema, del componente o dell'entita'  tecnica o il fascicolo di omologazione, oppure entrambi i documenti, relativi a ciascun tipo di sistema, componente o entita' tecnica   per   il  quale  hanno  rilasciato,  rifiutato  o  revocato l'omologazione CE del tipo.
 |  | Art. 5. 
 Modifiche delle omologazioni CE del tipo
 
 1.  L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo  prende  i  provvedimenti  necessari  per  essere  informata  di qualsiasi  modifica  delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.
 2.  La  domanda  di  modifica  di  un'omologazione  CE del tipo e' presentata esclusivamente all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione originaria.
 3.  Per  quanto  riguarda  l'omologazione  CE  del tipo, ove siano mutate  le  indicazioni  che  figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorita' competente rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate  del  fascicolo  di  omologazione  CE  del tipo, indicando chiaramente  su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la  data  del  nuovo  rilascio. La prescrizione predetta si considera rispettata   anche   dal  rilascio  di  una  versione  coordinata  ed aggiornata del fascicolo di omologazione CE del tipo, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
 4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata   ed  aggiornata,  viene  modificato  anche  l'indice  del fascicolo  di  omologazione  CE  del  tipo,  allegato  alla scheda di omologazione,  in  modo  da  indicare  le  date  delle modifiche piu' recenti o la data della versione coordinata ed aggiornata.
 5.  La  modifica  e'  considerata come un'estensione e l'autorita' competente   dello  Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  ha rilasciato  l'omologazione CE del tipo originaria pubblica una scheda di   omologazione   CE   del  tipo  rivista,  fornita  di  un  numero d'estensione,  che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione:
 a) se sono necessarie nuove ispezioni;
 b) se  una  delle  informazioni della scheda di omologazione CE del tipo, eccetto gli allegati, e' stata modificata;
 c) se i requisiti di una direttiva CE particolare , applicabile alla  data  a  partire  dalla  quale  e'  vietata  la  prima messa in circolazione,  sono  stati modificati a partire dalla data che figura attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo.
 6.  Se  l'autorita'  competente dello Stato membro della Comunita' europea  che  ha  rilasciato  l'omologazione  originaria  CE del tipo ritiene  che  la modifica di un fascicolo di omologazione CE del tipo giustifichi  nuove  ispezioni  o  nuove  prove  o nuove verifiche, ne informa  il costruttore e rilascia i documenti di cui ai commi 3, 4 e 5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
 |  | Art. 6. Certificato di conformita' e marchio di omologazione CE del tipo
 
 l.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo,  redige  un certificato di conformita'. Tale certificato, i cui modelli  figurano  nell'allegato  III,  accompagna  ciascun  tipo  di veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformita' del tipo di veicolo omologato.
 2.  L'autorita' competente puo' chiedere, ai fini della tassazione o  della  immatricolazione  dei  veicoli, previo notifica Commissione europea  ed  alle  analoghe  autorita'  competenti  degli altri Stati membri  della  Comunita' europea con almeno tre mesi di anticipo, che nel  certificato  siano  aggiunti elementi non previsti nell'allegato III,  purche'  essi  siano  espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione  o  possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.
 3.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo  di  un sistema, componente o entita' tecnica appone, su ciascun componente o entita' fabbricati in conformita' del tipo omologato, il proprio  marchio  di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo o se  la direttiva CE particolare lo prevede, il numero o il marchio di omologazione CE del tipo, oppure tutti gli elementi in questione.
 4.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo,  che,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 1., lettera c), prevede restrizioni   di   utilizzazione   del   sistema,  del  componente  o dell'entita'  tecnica  in  questione,  fornisce, per ciascun sistema, componente  o  entita'  tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.
 |  | Art. 7. Immatricolazione, vendita e messa in circolazione
 
 1.  E'  consentita  l'immatricolazione dei veicoli nuovi omologati per tipo, ed e' autorizzata la vendita o la messa in circolazione per motivi  inerenti  alla  costruzione  o  al funzionamento solo se tali veicoli  sono  provvisti di un certificato di conformita' valido. Nel caso  di  veicoli  incompleti  e'  consentita la vendita ma non anche l'immatricolazione  definitiva  o  la  messa  in  circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.
 2. E' consentita la vendita o la messa in circolazione di sistemi, componenti  o  entita'  tecniche separate unicamente se tali sistemi, componenti  o entita' tecniche soddisfano i requisiti delle direttive CE particolari ed i requisiti di cui all'articolo 6, comma 3.
 |  | Art. 8. Esenzioni
 
 1.  I  requisiti  dell'articolo  7.  comma  1, non si applicano ai veicoli  previsti  per  l'utilizzo da parte delle Forze armate, della Protezione   civile,   dei  servizi  di  lotta  contro  l'incendio  e responsabili  dell'ordine,  ne' ai veicoli omologati conformemente al comma 2. del presente articolo.
 2.  Su  richiesta  del  costruttore,  l'autorita'  competente puo' esentare  dall'applicazione  di una o piu' disposizioni di una o piu' direttive CE particolari i veicoli di cui agli articoli 9, 10, e 11.
 3.  L'autorita'  competente  trasmette alla Commissione europea ed alle  analoghe  autorita'  competenti  degli altri Stati membri della Comunita' europea l'elenco delle deroghe concesse.
 |  | Art. 9. Veicoli prodotti in piccola serie
 
 1.  Per i veicoli prodotti in piccola serie, il numero dei veicoli immatricolati,  messi  in  vendita  o  in  circolazione ogni anno nel territorio nazionale e' limitato al numero massimo di unita' indicate nell'allegato V, sezione A.
 2. L'autorita' competente invia:
 a) ogni   anno,   alla   Commissione   europea  l'elenco  delle omologazioni  rilasciate  per  tipi  di  veicoli  prodotti in piccola serie;
 b) copia della scheda informativa, della scheda di omologazione CE  del  tipo  di  veicolo  prodotto  in piccola serie e dei relativi allegati  alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della  Comunita' europea designate dal costruttore, con l'indicazione della   natura  delle  deroghe  concesse,  affinche'  tali  autorita' decidano,  entro  un  termine  di tre mesi, se accettare, e per quale numero   di  unita',  l'omologazione  CE  del  tipo  dei  veicoli  da immatricolare nel proprio territorio.
 |  | Art. 10. Veicoli di fine serie
 
 1.  Per  i  veicoli  di  fine serie, su richiesta del costruttore, l'autorita'   competente,   entro   i   limiti  quantitativi  di  cui all'allegato  V, sezione B, consente l'immatricolazione, la vendita o la  messa  in  circolazione  di  veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo  la  cui  omologazione  non e' piu' valida. Tale possibilita' riguarda esclusivamente i veicoli che si trovano nel territorio della Comunita'  europea,  che  sono  accompagnati  da  un  certificato  di conformita' valido rilasciato al momento in cui l'omologazione CE del tipo  di  veicolo  in  questione  era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di validita'  di  detta  omologazione,  ed  e'  limitata a 24 mesi per i veicoli  completi  ed a 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere dalla  data  in  cui  l'omologazione  CE del tipo ha cessato di avere validita'.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  del comma 1. a uno o piu' tipi di veicoli  di  una  determinata  categoria,  il  costruttore  presenta, all'autorita'  competente,  una specifica domanda contenente i motivi tecnici o economici, od entrambi i motivi, che la giustificano.
 3.  L'autorita' competente, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, decide se autorizzare l'immatricolazione del tipo di veicolo per fine serie e, nel caso affermativo, il numero delle unita'.
 |  | Art. 11. Incompatibilita' di veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche
 
 1. Per i veicoli sistemi, componenti o entita' tecniche progettati secondo tecniche o principi incompatibili con uno o piu' requisiti di una o piu' direttive CE particolari:
 a) e' consentito il rilascio di un'omologazione CE provvisoria. In  tale  caso,  l'autorita' competente invia entro un mese una copia della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle analoghe   autorita'   competenti  degli  altri  Stati  membri  della Comunita'  europea  ed  alla  Commissione europea e, contestualmente, chiede  alla  Commissione  stessa  di essere autorizzata a rilasciare un'omologazione  CE in conformita' al presente decreto; la domanda e' accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
 1) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono  il  veicolo,  il  sistema, il componente o l'entita' tecnica incompatibile  con i requisiti di una o piu' direttive CE particolari applicabili;
 2) una  descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione ambientale  o  di  sicurezza  del lavoro esaminati ed i provvedimenti adottati;
 3) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali  dimostrino  che  e'  garantito  un  livello  di  sicurezza, di protezione  ambientale  e  di  sicurezza  del  luogo di lavoro almeno equivalente a quello garantito da una o piu' direttive CE particolari applicabili;
 b) se  la  domanda  e'  approvata  dalla  Commissione  europea, l'autorita' competente puo' rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformita'  al  presente  decreto.  In  tal  caso, la decisione deve indicare  anche  se  debbano  essere  imposte  restrizioni per quanto riguarda la validita'. La validita' dell'omologazione CE del tipo non puo' avere una durata inferiore a 36 mesi;
 c) se  le  direttive  CE  particolari  sono  state  adeguate al progresso  tecnico  in  modo  che  i  veicoli,  sistemi, componenti o entita'  tecniche  omologati a titolo delle disposizioni del presente articolo  siano  conformi  alle  direttive CE modificate, l'autorita' competente  converte tale omologazione CE del tipo in omologazioni CE del tipo conformi al presente decreto, prevedendo il tempo necessario per  gli adeguamenti dei componenti e delle entita' tecniche e per la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe;
 d) se  i  provvedimenti  necessari per adeguare le direttive CE particolari  non  sono stati avviati, la validita' delle omologazioni CE  del  tipo  rilasciate  a  titolo  delle disposizioni del presente articolo   puo'   essere   prorogata,   su  richiesta  dell'autorita' competente, tramite un'altra decisione della Commissione europea.
 |  | Art. 12. Equivalenza
 
 1.  Si  riconosce  l'equivalenza  delle  omologazioni  CE del tipo rilasciate  sulla  base  delle  direttive  CE particolari relative ai veicoli a motore come definite nella direttiva 70/156/CEE e figuranti nell'allegato Il, capitolo B, parte II.A del presente decreto.
 2.  Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in base  ai  regolamenti  UNECE, allegati all'accordo del 1958 riveduto, figuranti  nell'allegato  II,  capitolo  B,  parte  II.B del presente decreto.
 3. Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in base  ai  codici  normalizzati  dell'OCSE  di  cui  all'allegato  Il, capitolo  B,  parte  II.C  del  presente  decreto,  in alternativa ai verbali   di  prova  rilasciati  in  riferimento  alle  direttive  CE particolari .
 |  | Art. 13. Provvedimenti relativi alla conformita' della produzione
 
 1. L'autorita' competente:
 a) procede   al   rilascio  dell'omologazione  CE  adottando  i provvedimenti   di   cui   all'allegato   IV  in  relazione  a  detta omologazione  per  accertare,  se necessario in collaborazione con le analoghe  autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea, se  siano  stati  presi  i  provvedimenti  necessari per garantire la conformita'  al  tipo  omologato  dei  veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, prodotti, ed
 b) adotta  i  provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione all'omologazione   rilasciata   per   accertare,   se  necessario  in collaborazione  con  le  analoghe  autorita' degli altri Stati membri della  Comunita'  europea,  se  i  provvedimenti  di cui alla lettera a) continuano  ad  essere  conformi  al  tipo  omologato. La verifica effettuata  al  fine  di garantire la conformita' della produzione al tipo  omologato  e'  limitata alle procedure previste nella sezione 2 dell'allegato IV.
 |  | Art. 14. Obbligo di informazione
 
 1. L'autorita' competente informa, entro il termine di un mese, le analoghe   autorita'   competenti  degli  altri  Stati  membri  della Comunita'  europea  della  revoca  di  un'omologazione  CE  del tipo, precisandone  i motivi, e riceve le informazioni relative alla revoca di  un'omologazione disposta negli altri Stati membri della Comunita' europea.
 |  | Art. 15. Clausole di salvaguardia
 
 1.  Se  l'autorita'  competente  constata  che  veicoli,  sistemi, componenti  o  entita'  tecniche appartenenti ad un determinato tipo, benche'  accompagnati  da  un  certificato  di  conformita'  valido o regolarmente  marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale o  la sicurezza sul lavoro, puo', per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare  l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la  messa  in  circolazione  sul proprio territorio di detti veicoli, sistemi,  componenti  o  entita'  tecniche;  in tali casi l'autorita' medesima  ne  informa immediatamente le analoghe autorita' competenti degli  altri  Stati  membri  della Comunita' europea e la Commissione europea, precisandone i motivi della sua decisione.
 |  | Art. 16. Non conformita' al tipo omologato
 
 1.  Si  ha non conformita' al tipo omologato quando si constatano, rispetto  alla  scheda  di omologazione CE del tipo o al fascicolo di omologazione  CE  del  tipo,  o  rispetto  ad  entrambi  i documenti, divergenze  non  autorizzate,  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 3., dall'autorita'  competente che ha proceduto all'omologazione. Se sono rispettate  le tolleranze previste dalle direttive CE particolari, un veicolo e' considerato conforme al tipo omologato.
 2. Se l'autorita' competente, che ha proceduto all'omologazione CE del  tipo,  constata  che  veicoli,  sistemi,  componenti  o  entita' tecniche  accompagnati  da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo da essa omologato,   prende   i   provvedimenti   necessari   affinche'   sia ripristinata  la conformita' dei veicoli, sistemi, componenti o delle entita' tecniche al tipo omologato; in tale caso l'autorita' medesima notifica  alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della   Comunita'   europea   ed  alla  Commissione  i  provvedimenti adottatati, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.
 3.  L'autorita' competente chiede all'analoga autorita' competente dello   Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  ha  rilasciato l'omologazione di un sistema, di un componente, di un'entita' tecnica o  di  un  veicolo  incompleto  di adottare i provvedimenti necessari affinche' i veicoli prodotti diventino conformi al tipo, nel caso:
 a) di  un'  omologazione  CE  del  tipo  di  veicolo, se la non conformita'   di   un  veicolo  e'  dovuta  esclusivamente  alla  non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica, o
 b) di  un'omologazione  CE  del  tipo  in  piu' fasi, se la non conformita'  di  un  veicolo completato e' dovuta esclusivamente alla non  conformita'  di  un sistema, componente o entita' tecnica che e' parte  integrante di un veicolo incompleto o alla non conformita' del veicolo  incompleto  stesso, ed informa immediatamente la Commissione europea della richiesta stessa.
 |  | Art. 17. Verifica della non conformita'
 
 1.  Se  l'autorita'  competente  constata  che  veicoli,  sistemi, componenti  o  entita'  tecniche,  accompagnati  da un certificato di conformita'  o  recanti  un  marchio di omologazione CE del tipo, non sono   conformi  al  tipo  omologato,  chiede  all'analoga  autorita' competente   dello  Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  ha proceduto  all'omologazione  del  tipo  di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti sono conformi al tipo  omologato.  Tale verifica deve essere effettuata nel piu' breve tempo possibile,e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.
 |  | Art. 18. Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili
 
 1.  Il  rifiuto  o  la  revoca  di un'omologazione CE del tipo, il rifiuto  di  immatricolazione o il divieto di messa in circolazione o di  vendita  derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto  e' debitamente   motivato   e   la   relativa  decisione  e'  notificata all'interessato  unitamente  all'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso previsti  dalla  legislazione  vigente  e  dei  relativi  termini per esperire il ricorso medesimo.
 |  | Art. 19. Notifica  delle autorita' competenti per l'omologazione CE del tipo e dei servizi tecnici
 
 1.   I   nomi   e  gli  indirizzi  dell'autorita'  competente  per l'omologazione  CE  del  tipo e dei servizi tecnici da essa designati sono  comunicati,  dalla autorita' medesima, alla Commissione europea ed  alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea.
 |  | Art. 20. Servizi tecnici
 
 1.  Un  costruttore  puo'  essere  designato come servizio tecnico unicamente se previsto espressamente dalle direttive CE particolari o dalle regolamentazioni alternative.
 2. Un servizio tecnico, previo accordo con l'autorita' competente, puo' utilizzare attrezzature esterne.
 3. I servizi degli Stati non facenti parte della Comunita' europea possono   essere  notificati  quali  servizi  tecnici  esclusivamente nell'ambito  di  accordi  bilaterali  o  multilaterali  tra gli Stati medesimi e la Comunita' europea.
 |  | Art. 21. Attuazione
 
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto decorrono dal 1° luglio 2005.
 |  | Art. 22. Misure di applicazione dell'omologazione del tipo
 
 1.  Per i veicoli delle categorie T1, T2 e T3, le disposizioni del presente  decreto  si  applicano:       a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1 ° luglio 2005,
 b) a  tutti  i  nuovi veicoli messi in circolazione a decorrere dal 1 ° luglio 2009.
 2. Per le categorie di veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 una  volta  adottate  tutte  le  direttive  CE  particolari  per  una categoria  di  veicoli,  come  definita  nell'allegato II, e recepite nell'ordinamento interno, il presente decreto si applica:
 a) tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli,
 b) sei anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione.
 3.   Su   richiesta   dei  costruttori,  il  presente  decreto  e' applicabile  ai nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  di  recepimento  di  tutte  le direttive CE particolari.
 |  | Art. 23. Disposizioni normative sostituite
 
 1.  Con  effetto  dal l° luglio 2005, le disposizioni del presente decreto sostituiscono le disposizioni contenute:
 a) nella  legge  8  agosto  1977,  n.  572,  recante  norme  di attuazione  delle  direttive  della  Comunita' europea concernenti il ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestale a ruote, e successive modificazioni ed integrazioni, e
 b) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n.  76,  Capo  I, recante disposizioni di carattere generale relative all'omologazione  CEE  dei  trattori  agricoli  o forestali a ruote e negli   allegati   I,   II   e  III  al  decreto  medesimo,  recanti, rispettivamente,  il  modello  di  scheda  informativa,  la scheda di omologazione  CEE  ed  il  certificato  di  conformita'  di  cui agli allegati I, 11 e III della direttiva 74/150CEE.
 2.   I   riferimenti   alla   direttiva  74/150/CEE  e  successive modificazioni ed integrazioni si
 intendono   fatti  alla  direttiva  2003/37/CE,  recepita  con  il presente decreto, e vanno letti
 secondo  la  tabella  di  concordanza  di cui all'allegato VIII al presente decreto.
 |  | Art. 24. Allegati
 
 1.  Gli  allegati  I,  II,  III,  IV,  V,  VI, VII e VIII, nonche' l'elenco  degli allegati stessi, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
 
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 novembre 2004
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 274
 |  | Allegati 
 ---->  Vedere allegati da pag. 18 a pag. 87   <----
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