Gazzetta n. 88 del 2005-04-16
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 2004
Recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, ora del Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980, recante disposizioni di carattere generale relative all'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote nonche', negli allegati I, II e III, i modelli della scheda informativa, della scheda di omologazione e del certificato di conformita' dicui agli allegati I, II e III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/3/CE della Commissione che, da ultimo, ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote;
Vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 171 del 9 luglio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE;

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO:

Recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica all'omologazione dei veicoli, costruiti un una sola tappa o in piu' tappe, definiti all'articolo 2, lettera d), aventi una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h. ed all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche previsti per tali veicoli.
2. Il presente decreto non si applica:
a) all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e per le quali e' obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura;
b) alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;
c) alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite della norma ISO 6165:2001;
d) alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.
Art. 2.
Definizioni

1 Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "omologazione CE del tipo": la procedura tramite la quale l'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme ai requisiti tecnici del presente decreto; l'omologazione CE dei sistemi, componenti e delle entita' tecniche puo' anche essere denominata "omologazione CE del componente";.
b) "omologazione CE del tipo in piu' fasi": la procedura tramite la quale l'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme ai requisiti tecnici del presente decreto;
c) "approvazione di veicoli singoli": la procedura tramite la quale l'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che un veicolo approvato individualmente e' conforme alle norme nazionali;
d) "veicolo": qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attivita' agricola o forestale;
e) "categoria del veicolo": l'insieme dei veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche;
f) "tipo di veicolo": i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo puo' comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A;
g) "veicolo base": qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in piu' fasi;
h) "veicolo incompleto": qualsiasi veicolo che per poter essere conforme a tutte le prescrizioni del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva;
i) "veicolo completato": il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione del tipo in piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto;
l) "trattore": qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;
m) "rimorchio": qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico e' in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli e' superiore o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali;
n) "macchina intercambiabile trainata": qualsiasi macchina intercambiabile trainata impiegata nell'attivita' agricola o forestale, progettata per essere trainata da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione: essa puo' inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi ed i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonche' per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli e' inferiore a 3,0;
o) "sistema": una serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione del veicolo;
p) "componente": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo;
q) "entita' tecnica": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che puo' essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o piu' tipi determinati di veicoli;
r) "costruttore": la persona fisica o giuridica che e' responsabile nei confronti delle autorita' competenti per l'omologazione CE del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e per garantire la conformita' della produzione indipendentemente dal coinvolgimento diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entita' tecnica. Sono considerati costruttori anche le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare realizzano o fanno realizzare per uso personale un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica, e le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entita' tecnica sono responsabili della conformita' al presente decreto.
s) "mandatario del costruttore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' europea, debitamente designata dal costruttore affinche' lo rappresenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agisca a suo nome nel settore contemplato dal presente decreto. Di seguito, qualsiasi riferimento al termine "costruttore" deve essere inteso al costruttore o al suo mandatario;
t) "messa in circolazione": il primo utilizzo di un veicolo, all'interno di uno Stato membro della Comunita' europea, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, anteriormente al primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa in circolazione la prima registrazione o immissione sul mercato;
u) "autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, ovvero l'autorita' dello Stato responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente e di entita' tecnica, che rilascia e, se necessario, revoca le omologazioni CE del tipo, assicura il collegamento con le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformita' della produzione", in prosieguo "autorita' competente": il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre;
v) "servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorita' competente": i seguenti Uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per tutte le procedure di prova previste dal presente decreto:
1) la Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma,
2) il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma,
3) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino,
4) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano,
5) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia,
6) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona,
7) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano,
8) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna,
9) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara,
10) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli,
11) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari,
12) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo,
13) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
z) "direttive particolari", in prosieguo "direttive CE particolari": le direttive di cui all'allegato II, capitolo B;
aa) "scheda di omologazione CE del tipo": le schede di cui all'allegato II, capitolo C o all'allegato corrispondente di una direttiva CE particolare , indicanti le informazioni che l'autorita' competente deve fornire;
bb) "scheda informativa": una delle schede che figurano nell'allegato I o nel corrispondente allegato di una direttiva CE particolare, nella quale sono elencate le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire;
cc) "fascicolo del costruttore": il fascicolo o la documentazione completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie elencati nell'allegato I, che il richiedente fornisce al servizio tecnico o alla autorita' competente conformemente alla scheda informativa di una direttiva CE particolare o del presente decreto;
dd) "fascicolo di omologazione CE del tipo": il fascicolo del costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti che i servizi tecnici o l'autorita' competente hanno aggiunto nello svolgimento delle loro funzioni;
ee) "indice del fascicolo di omologazione CE del tipo": il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile;
ff) "certificato di conformita'": il documento di cui all'allegato III, rilasciato dal costruttore per certificare che un determinato veicolo, omologato in conformita' del presente decreto, e' conforme a tutte le disposizioni regolamentari in vigore al momento della sua produzione e indicante che il veicolo puo' essere immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri della Comunita' europea senza ulteriori ispezioni.
Art. 3.
Domanda di omologazione CE del tipo

1. La domanda di omologazione di un veicolo e' presentata dal costruttore all'autorita' competente. Alla domanda e' allegato il fascicolo del costruttore contenente le informazioni richieste dall'allegato I. Per l'omologazione CE di sistemi, componenti ed entita' tecniche, il fascicolo del costruttore e' messo a disposizione dell'autorita' competente fino alla data di rilascio o di rifiuto della medesima.
2. Nel caso di un'omologazione CE in piu' fasi, il richiedente deve fornire:
a) nella prima fase, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione del tipo richieste per un veicolo completo, corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base;
b) nella seconda e nelle successive fasi, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione CE del tipo corrispondenti alla fase attuale di costruzione, nonche' una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco dettagliato delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.
3. La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entita' tecnica deve essere presentata dal costruttore all'autorita' competente. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in conformita' della direttiva CE particolare.
4. Qualsiasi domanda di omologazione CE relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica puo' essere presentata presso uno solo degli Stati membri della Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.
Art. 4.
Il procedimento di omologazione CE del tipo

1. L'autorita' competente, rilascia:
a) un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive CE particolari di cui allegato II, capitolo B;
b) un'omologazione CE del tipo in piu' fasi ai veicoli base, incompleti o completati conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle direttive CE particolari di cui all'allegato II, capitolo B;
c) un'omologazione CE del tipo di sistema, di componente o di entita' tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entita' tecniche conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva CE particolare corrispondente, indicata nell'allegato II, capitolo B. Qualora il sistema, il componente o l'entita' tecnica da omologare svolgano la loro funzione o presentino una caratteristica specifica solo in connessione con altri elementi del veicolo e, per tale motivo, la conformita' ad uno o piu' requisiti possa essere verificata solo se il sistema, il componente o l'entita' tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, sia essi reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del tipo di sistema, del componente o dell'entita' tecnica deve essere limitata di conseguenza. In tale caso, nella scheda di omologazione CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entita' tecnica devono essere indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le eventuali condizioni di installazione. Il rispetto di tali restrizioni e condizioni e' verificato al momento dell'omologazione CE del tipo del veicolo.
2. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al comma 1, rischia di compromettere la sicurezza stradale, la qualita' dell'ambiente o la sicurezza sul lavoro, rifiuta la concessione dell'omologazione CE del tipo. In tal caso, l'autorita' competente ne informa immediatamente le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' e la Commissione europea precisando i motivi della sua decisione.
3. Entro il termine di un mese le autorita' competenti per l'omologazione CE del tipo, di ciascuno degli Stati membri della Comunita' europea, inviano ai propri omologhi degli altri Stati membri una copia della scheda di omologazione CE del tipo, corredata dagli allegati di cui al capitolo C, allegato II, per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione CE del tipo e' stata rilasciata, rifiutata o revocata.
4. Le autorita' competenti, di ciascuno degli Stati membri della Comunita' europea, inviano ogni mese alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri un elenco, contenente i dati di cui all'allegato VI, delle omologazioni CE di sistemi, componenti o entita' tecniche rilasciate, rifiutate o revocate nel corso dello stesso mese. Su richiesta dell'autorita' competente di uno Stato membro della Comunita' europea, le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri inviano immediatamente, alla stessa, copia della scheda di omologazione del tipo di sistema, del componente o dell'entita' tecnica o il fascicolo di omologazione, oppure entrambi i documenti, relativi a ciascun tipo di sistema, componente o entita' tecnica per il quale hanno rilasciato, rifiutato o revocato l'omologazione CE del tipo.
Art. 5.

Modifiche delle omologazioni CE del tipo

1. L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo prende i provvedimenti necessari per essere informata di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.
2. La domanda di modifica di un'omologazione CE del tipo e' presentata esclusivamente all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione originaria.
3. Per quanto riguarda l'omologazione CE del tipo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorita' competente rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione CE del tipo, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. La prescrizione predetta si considera rispettata anche dal rilascio di una versione coordinata ed aggiornata del fascicolo di omologazione CE del tipo, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata ed aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione CE del tipo, allegato alla scheda di omologazione, in modo da indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della versione coordinata ed aggiornata.
5. La modifica e' considerata come un'estensione e l'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo originaria pubblica una scheda di omologazione CE del tipo rivista, fornita di un numero d'estensione, che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione:
a) se sono necessarie nuove ispezioni;
b) se una delle informazioni della scheda di omologazione CE del tipo, eccetto gli allegati, e' stata modificata;
c) se i requisiti di una direttiva CE particolare , applicabile alla data a partire dalla quale e' vietata la prima messa in circolazione, sono stati modificati a partire dalla data che figura attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo.
6. Se l'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione originaria CE del tipo ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione CE del tipo giustifichi nuove ispezioni o nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti di cui ai commi 3, 4 e 5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
Art. 6.
Certificato di conformita' e marchio di omologazione CE del tipo

l. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, redige un certificato di conformita'. Tale certificato, i cui modelli figurano nell'allegato III, accompagna ciascun tipo di veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformita' del tipo di veicolo omologato.
2. L'autorita' competente puo' chiedere, ai fini della tassazione o della immatricolazione dei veicoli, previo notifica Commissione europea ed alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea con almeno tre mesi di anticipo, che nel certificato siano aggiunti elementi non previsti nell'allegato III, purche' essi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.
3. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo di un sistema, componente o entita' tecnica appone, su ciascun componente o entita' fabbricati in conformita' del tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo o se la direttiva CE particolare lo prevede, il numero o il marchio di omologazione CE del tipo, oppure tutti gli elementi in questione.
4. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1., lettera c), prevede restrizioni di utilizzazione del sistema, del componente o dell'entita' tecnica in questione, fornisce, per ciascun sistema, componente o entita' tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.
Art. 7.
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione

1. E' consentita l'immatricolazione dei veicoli nuovi omologati per tipo, ed e' autorizzata la vendita o la messa in circolazione per motivi inerenti alla costruzione o al funzionamento solo se tali veicoli sono provvisti di un certificato di conformita' valido. Nel caso di veicoli incompleti e' consentita la vendita ma non anche l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.
2. E' consentita la vendita o la messa in circolazione di sistemi, componenti o entita' tecniche separate unicamente se tali sistemi, componenti o entita' tecniche soddisfano i requisiti delle direttive CE particolari ed i requisiti di cui all'articolo 6, comma 3.
Art. 8.
Esenzioni

1. I requisiti dell'articolo 7. comma 1, non si applicano ai veicoli previsti per l'utilizzo da parte delle Forze armate, della Protezione civile, dei servizi di lotta contro l'incendio e responsabili dell'ordine, ne' ai veicoli omologati conformemente al comma 2. del presente articolo.
2. Su richiesta del costruttore, l'autorita' competente puo' esentare dall'applicazione di una o piu' disposizioni di una o piu' direttive CE particolari i veicoli di cui agli articoli 9, 10, e 11.
3. L'autorita' competente trasmette alla Commissione europea ed alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea l'elenco delle deroghe concesse.
Art. 9.
Veicoli prodotti in piccola serie

1. Per i veicoli prodotti in piccola serie, il numero dei veicoli immatricolati, messi in vendita o in circolazione ogni anno nel territorio nazionale e' limitato al numero massimo di unita' indicate nell'allegato V, sezione A.
2. L'autorita' competente invia:
a) ogni anno, alla Commissione europea l'elenco delle omologazioni rilasciate per tipi di veicoli prodotti in piccola serie;
b) copia della scheda informativa, della scheda di omologazione CE del tipo di veicolo prodotto in piccola serie e dei relativi allegati alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea designate dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe concesse, affinche' tali autorita' decidano, entro un termine di tre mesi, se accettare, e per quale numero di unita', l'omologazione CE del tipo dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio.
Art. 10.
Veicoli di fine serie

1. Per i veicoli di fine serie, su richiesta del costruttore, l'autorita' competente, entro i limiti quantitativi di cui all'allegato V, sezione B, consente l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu' valida. Tale possibilita' riguarda esclusivamente i veicoli che si trovano nel territorio della Comunita' europea, che sono accompagnati da un certificato di conformita' valido rilasciato al momento in cui l'omologazione CE del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di validita' di detta omologazione, ed e' limitata a 24 mesi per i veicoli completi ed a 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere dalla data in cui l'omologazione CE del tipo ha cessato di avere validita'.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1. a uno o piu' tipi di veicoli di una determinata categoria, il costruttore presenta, all'autorita' competente, una specifica domanda contenente i motivi tecnici o economici, od entrambi i motivi, che la giustificano.
3. L'autorita' competente, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, decide se autorizzare l'immatricolazione del tipo di veicolo per fine serie e, nel caso affermativo, il numero delle unita'.
Art. 11.
Incompatibilita' di veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche

1. Per i veicoli sistemi, componenti o entita' tecniche progettati secondo tecniche o principi incompatibili con uno o piu' requisiti di una o piu' direttive CE particolari:
a) e' consentito il rilascio di un'omologazione CE provvisoria. In tale caso, l'autorita' competente invia entro un mese una copia della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea ed alla Commissione europea e, contestualmente, chiede alla Commissione stessa di essere autorizzata a rilasciare un'omologazione CE in conformita' al presente decreto; la domanda e' accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
1) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entita' tecnica incompatibile con i requisiti di una o piu' direttive CE particolari applicabili;
2) una descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione ambientale o di sicurezza del lavoro esaminati ed i provvedimenti adottati;
3) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che e' garantito un livello di sicurezza, di protezione ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro almeno equivalente a quello garantito da una o piu' direttive CE particolari applicabili;
b) se la domanda e' approvata dalla Commissione europea, l'autorita' competente puo' rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformita' al presente decreto. In tal caso, la decisione deve indicare anche se debbano essere imposte restrizioni per quanto riguarda la validita'. La validita' dell'omologazione CE del tipo non puo' avere una durata inferiore a 36 mesi;
c) se le direttive CE particolari sono state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche omologati a titolo delle disposizioni del presente articolo siano conformi alle direttive CE modificate, l'autorita' competente converte tale omologazione CE del tipo in omologazioni CE del tipo conformi al presente decreto, prevedendo il tempo necessario per gli adeguamenti dei componenti e delle entita' tecniche e per la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe;
d) se i provvedimenti necessari per adeguare le direttive CE particolari non sono stati avviati, la validita' delle omologazioni CE del tipo rilasciate a titolo delle disposizioni del presente articolo puo' essere prorogata, su richiesta dell'autorita' competente, tramite un'altra decisione della Commissione europea.
Art. 12.
Equivalenza

1. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE del tipo rilasciate sulla base delle direttive CE particolari relative ai veicoli a motore come definite nella direttiva 70/156/CEE e figuranti nell'allegato Il, capitolo B, parte II.A del presente decreto.
2. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in base ai regolamenti UNECE, allegati all'accordo del 1958 riveduto, figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II.B del presente decreto.
3. Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in base ai codici normalizzati dell'OCSE di cui all'allegato Il, capitolo B, parte II.C del presente decreto, in alternativa ai verbali di prova rilasciati in riferimento alle direttive CE particolari .
Art. 13.
Provvedimenti relativi alla conformita' della produzione

1. L'autorita' competente:
a) procede al rilascio dell'omologazione CE adottando i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le analoghe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformita' al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, prodotti, ed
b) adotta i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione all'omologazione rilasciata per accertare, se necessario in collaborazione con le analoghe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea, se i provvedimenti di cui alla lettera a) continuano ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata al fine di garantire la conformita' della produzione al tipo omologato e' limitata alle procedure previste nella sezione 2 dell'allegato IV.
Art. 14.
Obbligo di informazione

1. L'autorita' competente informa, entro il termine di un mese, le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea della revoca di un'omologazione CE del tipo, precisandone i motivi, e riceve le informazioni relative alla revoca di un'omologazione disposta negli altri Stati membri della Comunita' europea.
Art. 15.
Clausole di salvaguardia

1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche appartenenti ad un determinato tipo, benche' accompagnati da un certificato di conformita' valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro, puo', per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche; in tali casi l'autorita' medesima ne informa immediatamente le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione europea, precisandone i motivi della sua decisione.
Art. 16.
Non conformita' al tipo omologato

1. Si ha non conformita' al tipo omologato quando si constatano, rispetto alla scheda di omologazione CE del tipo o al fascicolo di omologazione CE del tipo, o rispetto ad entrambi i documenti, divergenze non autorizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 3., dall'autorita' competente che ha proceduto all'omologazione. Se sono rispettate le tolleranze previste dalle direttive CE particolari, un veicolo e' considerato conforme al tipo omologato.
2. Se l'autorita' competente, che ha proceduto all'omologazione CE del tipo, constata che veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo da essa omologato, prende i provvedimenti necessari affinche' sia ripristinata la conformita' dei veicoli, sistemi, componenti o delle entita' tecniche al tipo omologato; in tale caso l'autorita' medesima notifica alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea ed alla Commissione i provvedimenti adottatati, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.
3. L'autorita' competente chiede all'analoga autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione di un sistema, di un componente, di un'entita' tecnica o di un veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinche' i veicoli prodotti diventino conformi al tipo, nel caso:
a) di un' omologazione CE del tipo di veicolo, se la non conformita' di un veicolo e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica, o
b) di un'omologazione CE del tipo in piu' fasi, se la non conformita' di un veicolo completato e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica che e' parte integrante di un veicolo incompleto o alla non conformita' del veicolo incompleto stesso, ed informa immediatamente la Commissione europea della richiesta stessa.
Art. 17.
Verifica della non conformita'

1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione CE del tipo, non sono conformi al tipo omologato, chiede all'analoga autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione del tipo di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti sono conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata nel piu' breve tempo possibile,e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.
Art. 18.
Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

1. Il rifiuto o la revoca di un'omologazione CE del tipo, il rifiuto di immatricolazione o il divieto di messa in circolazione o di vendita derivanti dall'applicazione del presente decreto e' debitamente motivato e la relativa decisione e' notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e dei relativi termini per esperire il ricorso medesimo.
Art. 19. Notifica delle autorita' competenti per l'omologazione CE del tipo e
dei servizi tecnici

1. I nomi e gli indirizzi dell'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo e dei servizi tecnici da essa designati sono comunicati, dalla autorita' medesima, alla Commissione europea ed alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea.
Art. 20.
Servizi tecnici

1. Un costruttore puo' essere designato come servizio tecnico unicamente se previsto espressamente dalle direttive CE particolari o dalle regolamentazioni alternative.
2. Un servizio tecnico, previo accordo con l'autorita' competente, puo' utilizzare attrezzature esterne.
3. I servizi degli Stati non facenti parte della Comunita' europea possono essere notificati quali servizi tecnici esclusivamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati medesimi e la Comunita' europea.
Art. 21.
Attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° luglio 2005.
Art. 22.
Misure di applicazione dell'omologazione del tipo

1. Per i veicoli delle categorie T1, T2 e T3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1 ° luglio 2005,
b) a tutti i nuovi veicoli messi in circolazione a decorrere dal 1 ° luglio 2009.
2. Per le categorie di veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 una volta adottate tutte le direttive CE particolari per una categoria di veicoli, come definita nell'allegato II, e recepite nell'ordinamento interno, il presente decreto si applica:
a) tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli,
b) sei anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione.
3. Su richiesta dei costruttori, il presente decreto e' applicabile ai nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento di tutte le direttive CE particolari.
Art. 23.
Disposizioni normative sostituite

1. Con effetto dal l° luglio 2005, le disposizioni del presente decreto sostituiscono le disposizioni contenute:
a) nella legge 8 agosto 1977, n. 572, recante norme di attuazione delle direttive della Comunita' europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestale a ruote, e successive modificazioni ed integrazioni, e
b) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, Capo I, recante disposizioni di carattere generale relative all'omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote e negli allegati I, II e III al decreto medesimo, recanti, rispettivamente, il modello di scheda informativa, la scheda di omologazione CEE ed il certificato di conformita' di cui agli allegati I, 11 e III della direttiva 74/150CEE.
2. I riferimenti alla direttiva 74/150/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si
intendono fatti alla direttiva 2003/37/CE, recepita con il presente decreto, e vanno letti
secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato VIII al presente decreto.
Art. 24.
Allegati

1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, nonche' l'elenco degli allegati stessi, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 274
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 18 a pag. 87 <----