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| Gazzetta n. 88 del 2005-04-16 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 51 |  | Regolamento  recante  ridefinizione  di  uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
 Visto  l'articolo  16  del  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
 Visti  gli  articoli 1  e  2  del  regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 Vista  la  tabella  delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, approvata con decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2000,  n.  135,  come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365;
 Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Ritenuto   di   dover   apportare   modifiche   ai   limiti   delle circoscrizioni  territoriali delle direzioni marittime di Ancona e di Bari,  nonche'  di  modificare  le  circoscrizioni  territoriali  dei compartimenti  marittimi  e  circondari marittimi di Pescara, Ortona, Termoli,  Manfredonia,  Porto  Empedocle,  Gela  e Rimini, al fine di assicurare    un    ottimale    ed    efficace   assetto   funzionale dell'articolazione    periferica    dell'amministrazione    marittima adeguando  le  relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di   concerto   con  i  Ministri  della  giustizia,  della  difesa  e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Uffici marittimi periferici
 1.  La  capitaneria di porto di Pescara (PE) e' elevata a direzione marittima,  assumendo  la  denominazione  di: «direzione marittima di Pescara».
 2. Nell'ambito del circondario marittimo di Pescara e' istituita la delegazione   di   spiaggia   di  Montesilvano  (PE)  che  assume  la corrispondente denominazione.
 3.  Gli  uffici  circondariali marittimi di Ortona (CH) e Gela (CL) sono   elevati  a  capitaneria  di  porto,  assumendo  la  rispettiva denominazione  di: «capitaneria di porto di Ortona» e «capitaneria di porto di Gela».
 4.  Gli uffici locali marittimi di Lampedusa (AG) e Cesenatico (FO) sono   elevati   a  ufficio  circondariale  marittimo,  assumendo  la rispettiva  denominazione  di:  «ufficio  circondariale  marittimo di Lampedusa» e «ufficio circondariale marittimo di Cesenatico».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 214, 12 settembre 1988, cosi' recita:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; (1)
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) abrogata.».
 -  L'art.  1  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,
 recante:   «Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 121, 28 dicembre 1993, cosi' recita:
 «Art.      1     (Organizzazione     della     pubblica
 amministrazione) - 1.  Il  Governo  e'  delegato a emanare,
 entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
 presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
 a) riordinare,  sopprimere  e  fondere  i  Ministeri,
 nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
 b) istituire    organismi    indipendenti    per   la
 regolazione  dei  servizi di rilevante interesse pubblico e
 prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
 nuove persone giuridiche;
 c) riordinare  i  servizi  tecnici nazionali operanti
 presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
 assicurando  il  collegamento funzionale e operativo con le
 amministrazioni interessate.
 2.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi il Governo
 si  atterra'  ai  seguenti  principi  e  criteri direttivi,
 nonche'  a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
 241,  e  nel  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
 successive modificazioni:
 a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
 funzionali;
 b) razionalizzazione    della   distribuzione   delle
 competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
 di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
 materia  di  ambiente  e  territorio,  quelle in materia di
 economia,  quelle  in  materia  di  informazione, cultura e
 spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
 c) riordinamento,    eliminando    le    duplicazioni
 organizzative  e  funzionali, di tutti i centri esistenti e
 le  attivita'  istituzionali  svolte  fuori  dal territorio
 nazionale  raccordandoli  con le sedi diplomatiche italiane
 allo    scopo    di    programmare    le   iniziative   per
 l'internazionalizzazione       dell'economia      italiana,
 riorganizzare   e  programmare  in  maniera  coordinata  le
 attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
 d) possibilita'   di   istituzione   del   Segretario
 generale;
 e) diversificazione  delle  funzioni  di  staff  e di
 line;
 f) istituzione  di  strutture  di primo livello sulla
 base  di  criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
 organicita',   anche   mediante  l'accorpamento  di  uffici
 esistenti;
 g) diminuzione  dei costi amministrativi e speditezza
 delle   procedure,   attraverso   la  riduzione  dei  tempi
 dell'azione amministrativa;
 h) istituzione   di  servizi  centrali  per  la  cura
 dell'amministrazione  di  supporto  e di controllo interno,
 sulla  base  del criterio della uniformita' delle soluzioni
 organizzative;
 i) introduzione  del principio della specializzazione
 per  le  funzioni  di  supporto e di controllo interno, con
 istituzione di ruoli unici interministeriali;
 l)  attribuzione  al  Governo e ai Ministri, ai sensi
 dell'art.   17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
 di  potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
 i seguenti principi:
 1)  separazione  tra  politica  e amministrazione e
 creazione  di  uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
 in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo
 e amministrazione;
 2)  organizzazione  delle  strutture  per  funzioni
 omogenee   e   secondo   criteri   di   flessibilita',  per
 corrispondere  al  mutamento delle esigenze e per adattarsi
 allo  svolgimento  di  compiti  anche  non  permanenti e al
 raggiungimento di specifici obiettivi;
 3)  eliminazione di concerti ed intese, mediante il
 ricorso  alla  conferenza  di servizi prevista dall'art. 14
 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 4)  previsione di controlli interni e verifiche dei
 risultati   nonche'  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione;
 5)  ridefinizione  degli organici e riduzione della
 spesa   pubblica  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e
 l'efficacia della pubblica amministrazione;
 m) attribuzione   agli   organismi   indipendenti  di
 funzioni  di regolazione dei servizi di rilevante interesse
 pubblico,  anche  mediante  il trasferimento agli stessi di
 funzioni  attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
 nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
 del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
 giudiziaria;
 n) decentramento  delle funzioni e dei servizi, anche
 mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
 residui   compiti   afferenti   alla  sfera  di  competenza
 regionale  e  l'attribuzione  agli  uffici periferici dello
 Stato   dei   compiti   relativi   ad  ambiti  territoriali
 circoscritti;
 o) attribuzione   alle  amministrazioni  centrali  di
 prevalenti  compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
 coordinamento   e   valutazione;   e  alle  amministrazioni
 periferiche,   a  livello  regionale  e  sub-regionale,  di
 compiti   di  utilizzazione  e  coordinamento  di  mezzi  e
 strutture, nonche' di gestione;
 p) agevolazione   dell'accesso   dei  cittadini  alla
 pubblica  amministrazione, anche mediante la concentrazione
 degli  uffici  periferici  e  l'organizzazione  di  servizi
 polifunzionali.
 3.  Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  il  Governo trasmette alla
 Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
 dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
 e  2  al  fine  dell'espressione  del parere da parte delle
 Commissioni  permanenti competenti per la materia di cui ai
 commi  da  1  a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
 giorni dalla data di trasmissione.
 4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
 legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
 criteri  direttivi  determinati dal comma 2 e previo parere
 delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
 emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
 31 dicembre 1994.
 5.  In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
 periferico  unificato  del  Ministero  del  lavoro  e della
 previdenza sociale.
 6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro del
 lavoro    e   della   previdenza   sociale,   si   provvede
 all'ordinamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  5, alla
 individuazione  dei  rispettivi  uffici dirigenziali e alla
 determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
 cui  all'art.  31  commi  1  e  2,  del decreto legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
 al  conferimento  delle  competenze  gia'  attribuite  agli
 ispettorati  regionali  e  provinciali  del  lavoro,  ferma
 restando    l'autonomia    funzionale   dell'attivita'   di
 vigilanza.
 7.   Sono  fatte  salve  le  competenze  della  Regione
 siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
 della regione Valle d'Aosta.
 8.  Sono  soppressi  il  Ministero  dei  trasporti e il
 Ministero della Marina mercantile.
 9.  E'  istituito  il  Ministero  dei trasporti e della
 navigazione,  al  quale  sono  trasferiti funzioni, uffici,
 personale  e  risorse  finanziarie dei soppressi Ministeri,
 fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
 10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
 funzioni  del  Ministero della Marina mercantile in materia
 di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
 dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
 ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
 (ICRAM).
 11.  Con  decreti  del  Ministro  dei trasporti e della
 navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
 Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  si  provvede  alla  individuazione  ed al
 trasferimento  di mezzi finanziari, personale ed uffici del
 Ministero    della    Marina   mercantile,   ivi   compreso
 l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
 dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
 a  fissare  i  criteri per la parziale riassegnazione degli
 stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
 Ministero della Marina mercantile per l'anno 1993.
 12.  L'organizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
 della navigazione e' articolata in:
 a) dipartimenti,   per   l'assolvimento  dei  compiti
 finali  in  relazione alle funzioni in materia di trasporti
 terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
 quella   lacuale,   e  navigazione  aerea,  in  numero  non
 superiore  a  tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di
 indirizzo  e di coordinamento delle ripartizioni interne in
 ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
 b) servizi,    per    l'assolvimento    di    compiti
 strumentali.
 13.  La  costituzione  dei  dipartimenti e dei servizi,
 l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
 delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
 funzione   dirigenziale   sono  disposte  con  uno  o  piu'
 regolamenti  da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di
 entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
 17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sulla base dei
 seguenti criteri:
 a) la  determinazione  dei compiti dei dipartimenti e
 dei   servizi   e'   retta   da   criteri  di  omogeneita',
 complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
 uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
 b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
 conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
 mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti anche non
 permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
 c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
 ripartizioni  dirigenziali  generali  e  dei servizi e sono
 istituiti  esclusivamente  nel  loro  ambito,  salvo quanto
 disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
 d) l'ordinamento   complessivo   diminuisce  i  costi
 amministrativi   e   rende   piu'   spedite  le  procedure,
 riducendone i tempi;
 e) le  funzioni  di vigilanza sulla societa' Ferrovie
 dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
 controllo.
 14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e
 della  navigazione  e'  rideterminata,  per  le materie non
 trasferite,  ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo
 da  eliminare  le duplicazioni di struttura, semplificare i
 procedimenti  amministrativi,  contenere la spesa pubblica,
 razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
 la    corretta    gestione    delle    risorse   pubbliche,
 l'imparzialita'    e    il   buon   andamento   dell'azione
 amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti
 coperti  nei  due  Ministeri  soppressi  o  per i quali, al
 31 agosto   1993,  risulti  in  corso  di  espletamento  un
 concorso o pubblicato un bando di concorso.
 15.  Ogni  tre anni, l'organizzazione del Ministero dei
 trasporti  e della navigazione e' sottoposta a verifica, al
 fine  di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito
 della   verifica  il  Ministro  riferisce  alle  competenti
 Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
 16.  Il  regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte
 le   disposizioni   normative  relative  al  Ministero  dei
 trasporti  e  della  navigazione. Le restanti norme vigenti
 sono  abrogate  con effetto dalla data di entrata in vigore
 del  regolamento  medesimo.  Fino  a  tale  data  nulla  e'
 innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale
 e  periferica  e agli organi consultivi esistenti presso il
 Ministero   dei  trasporti  e  il  Ministero  della  Marina
 mercantile.
 17.   Presso   il   Ministero  dei  trasporti  e  della
 navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
 dal  Ministero  del  tesoro definita di maggiore importanza
 cui  e'  preposto  un  dirigente  generale di livello C del
 ruolo  dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
 Stato.  L'organizzazione  e le relative dotazioni organiche
 sono  determinate  con  regolamento  da  emanarsi  ai sensi
 dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
 mese  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
 bilancio dello Stato.
 18.  Sono  soppressi i contributi dello Stato in favore
 dell'Ente nazionale gente dell'aria.
 19.  Con  successivo  regolamento,  da emanare ai sensi
 dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e'
 riordinato  il  Ministero  dell'ambiente.  Restano salve le
 competenze  della  regione  Valle  d'Aosta e delle province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  provvedono alle
 finalita'  della  presente  legge  secondo  le disposizioni
 degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
 20.  Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
 finanze in materia di demanio marittimo.
 21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
 coordinamento   della   politica   industriale  (CIPI),  il
 Comitato interministeriale per la politica economica estera
 (CIPES),    il    Comitato    interministeriale    per   la
 cinematografia,   il   Comitato  interministeriale  per  la
 protezione   civile,   il  Comitato  interministeriale  per
 l'emigrazione  (CIEM), il Comitato interministeriale per la
 tutela   delle   acque   dall'inquinamento,   il   Comitato
 interministeriale     prezzi     (CIP),     il     Comitato
 interministeriale   per  la  programmazione  economica  nel
 trasporto  (CIPET),  il  Comitato  interministeriale per la
 lotta  all'AIDS,  il  Comitato  interministeriale  per  gli
 scambi  di  materiali di armamento per la difesa (CISD), il
 Comitato   interministeriale   gestione   fondo  interventi
 educazione   e   informazione   sanitaria.   Sono  altresi'
 soppressi,     fatta     eccezione    per    il    Comitato
 interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per
 il   Comitato   interministeriale   per   l'indirizzo,   il
 coordinamento  e  il  controllo  degli  interventi  per  la
 salvaguardia  di  Venezia  e per i comitati di cui al comma
 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
 legge   la  partecipazione  di  piu'  Ministri  o  di  loro
 delegati.
 22.   L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  legge
 9 maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni, e'
 ridotta   di   lire   500   milioni   annue.  Le  spese  di
 funzionamento    del    Comitato    interministeriale   per
 l'indirizzo,   il   coordinamento   e  il  controllo  degli
 interventi  per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art.
 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico
 delle  autorizzazioni  di  spesa  per  l'attivazione  degli
 interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
 23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito
 pubblico,  di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
 n. 1343.
 24.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  si  procedera' a definire le funzioni dei
 soppressi   Comitati   e   a  riordinare  organicamente  la
 disciplina  della  normativa  nelle relative materie, anche
 attraverso  le  modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
 normative  necessarie,  conformemente ai seguenti criteri e
 principi:
 a) attribuzione  al Comitato interministeriale per la
 programmazione  economica  (CIPE) delle funzioni in materia
 di   programmazione  e  di  politica  economica  nazionale,
 nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
 con le politiche economiche comunitarie;
 b) utilizzazione  della  Conferenza  permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
 regionali;
 c) attribuzione  alla responsabilita' individuale dei
 Ministri  con  competenza  prevalente  delle funzioni e dei
 compiti settoriali;
 d) attribuzione    alle    regioni   della   potesta'
 legislativa  o  regolamentare  nelle materie esercitate dai
 soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza
 delle regioni stesse;
 e) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
 anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
 dei  provvedimenti,  razionalizzando  le  competenze  ed  i
 controlli,   eliminando   i   concerti   e  le  intese  non
 indispensabili,  ed  attribuendo  competenza  esclusiva  ai
 singoli   Ministri   per  l'emanazione  e  la  modifica  di
 disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
 amministrativa   sollecita,   efficace   ed  aderente  alle
 relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
 25.  Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17
 comma   2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
 centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
 presente   legge,   sono  definite  l'organizzazione  e  le
 funzioni  del  CIPE,  del Comitato interministeriale per le
 informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per
 i  servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore
 della difesa del suolo.
 26.  Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25
 sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al Senato della
 Repubblica  per  l'acquisizione del parere delle competenti
 Commissioni.
 27.  Gli  organi  dirigenti  e gli uffici dei Ministeri
 interessati   sono   adeguati  alle  funzioni  mediante  la
 procedura   di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29.
 28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
 all'allegato  elenco  n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai
 sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  si  provvede al riordino di organi
 collegiali  dello  Stato, nonche' di organismi con funzioni
 pubbliche   o   di   collaborazione   ad  uffici  pubblici,
 conformemente ai seguenti criteri e principi:
 a) accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
 sopprimere  gli  organi  che risultino superflui in seguito
 all'accorpamento;
 b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze
 di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241;
 c) ridurre il numero dei componenti;
 d) trasferire  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
 amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
 deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
 peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
 e) escludere  la presenza di rappresentanti sindacali
 o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali
 deliberanti   in   materia  di  ricorsi,  o  giudicanti  in
 procedure di concorso.
 29.    Il    Consiglio    superiore    della   pubblica
 amministrazione  e' soppresso. Le funzioni sono devolute al
 Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il personale e la
 biblioteca  sono  trasferiti al Dipartimento della funzione
 pubblica.
 30.  L'Autorita'  per  l'Adriatico  e'  soppressa  e le
 relative  funzioni  sono  trasferite  alle  Amministrazioni
 statali   competenti   per   materia,   che  le  esercitano
 ricorrendo,  ove  necessario, alla Conferenza di servizi di
 cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge
 19 marzo   1990,   n.  57,  e  le  successive  disposizioni
 modificative ed integrative sono abrogate.
 31.  Per  effetto  delle disposizioni dei commi da 21 a
 30,  i  capitoli  di  spesa  degli  stati di previsione dei
 Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono
 ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
 stessi.  La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e
 1996.
 32.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
 piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
 enti pubblici di previdenza e assistenza.
 33.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
 comma  32  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
 criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, e successive modificazioni:
 a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
 funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti,
 anche mediante:
 1)  la  fusione  di  enti  che  esercitano funzioni
 previdenziali  o in materia infortunistica, relativamente a
 categorie  di  personale  coincidenti  ovvero omogenee, con
 particolare riferimento alle Casse marittime;
 2)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
 previdenza  e assistenza, secondo le rispettive competenze,
 in enti similari gia' esistenti;
 3)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
 infortunistica  nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
 contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 4)  l'esclusione  dalle  operazioni di fusione e di
 incorporazione   degli   enti   pubblici  di  previdenza  e
 assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
 altri   ausili  pubblici  di  carattere  finanziario  e  la
 privatizzazione    degli    enti    stessi,   nelle   forme
 dell'associazione  o  della  fondazione,  con  garanzie  di
 autonomia   gestionale,   organizzativa,  amministrativa  e
 contabile,  ferme  restandone  le  finalita'  istitutive  e
 l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
 appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
 essi risultano istituiti;
 5)   il   risanamento  degli  enti  che  presentano
 disavanzo finanziario, attraverso:
 5.1)  l'alienazione del patrimonio immobiliare di
 ciascun ente;
 5.2)      provvedimenti      correttivi     delle
 contribuzioni;
 5.3)  misure  dirette  a  realizzare  economie di
 gestione   e  un  rapporto  equilibrato  tra  contributi  e
 prestazioni previdenziali;
 b) distinzione  fra  organi  di  indirizzo generale e
 organi di gestione;
 c) eliminazione  delle  duplicazioni  dei trattamenti
 pensionistici,    con    esclusione   delle   pensioni   di
 reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
 d) limitazione    dei    benefici    a   coloro   che
 effettivamente esercitano le professioni considerate;
 e) eliminazione    a    parita'    di   spesa   delle
 sperequazioni    fra    le    categorie   nel   trattamento
 previdenziale;
 f) soppressione degli enti.
 34.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
 decreto  legislativo  diretto a promuovere l'istituzione di
 organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
 che  ne  sono  prive  ovvero  a  riordinare  le funzioni in
 materia  di  previdenza  per  dette  categorie in enti gia'
 esistenti    operanti   a   favore   di   altre   categorie
 professionali,   in  armonia  con  i  principi  di  cui  al
 comma 33.
 35.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
 piu'  decreti  legislativi  diretti  a riordinare gli altri
 enti   pubblici  non  economici  con  funzioni  analoghe  o
 collegate.
 36.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
 comma  35  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
 criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, e successive modificazioni:
 a) fusione   degli  enti  con  finalita'  omologhe  o
 complementari;
 b) contenimento  della  spesa  complessiva  per sedi,
 indennita'  ai  componenti  di  organi di amministrazione e
 revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente
 riduzione  del  contributo  statale  di  funzionamento, con
 particolare  riferimento  agli  enti che possono utilizzare
 sedi comuni di servizio, anche all'estero;
 c) riduzione del numero di componenti degli organi di
 amministrazione e di revisione;
 d) trasformazione    in    associazioni   o   persone
 giuridiche  di  diritto  privato  degli  enti  a  struttura
 associativa  o  che  non  svolgano  funzioni  o  servizi di
 rilevante interesse pubblico.
 37.  Nei  casi  di  fusione  o incorporazione di cui ai
 numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
 a)  del  comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire
 che  il  controllo  della  Corte  dei  conti  si  eserciti,
 sull'ente  incorporante o risultante dalla fusione, in base
 alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
 38.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
 da  32  a  36  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
 Senato  della  Repubblica  al  fine  di acquisire il parere
 delle competenti Commissioni.
 39.  Sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  che
 prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
 del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
 pubbliche,  degli  enti pubblici soppressi in liquidazione.
 Al   personale   dipendente   dagli   enti   soppressi   in
 liquidazione  non  si  applicano,  fino  al  suo definitivo
 trasferimento   ad   altre   amministrazioni  o  enti,  gli
 incrementi  retributivi ed ogni altro compenso, integrativo
 del  trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme
 di  legge  e  di  contratto  collettivo.  Si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
 40.   Le  gestioni  liquidatorie  degli  enti  pubblici
 soppressi,  affidate a commissari liquidatori, termineranno
 alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi di
 cui  ai  commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data,
 il  titolare  della  gestione  e'  tenuto  a  consegnare le
 attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
 rendiconto  con  gli allegati analitici relativi all'intera
 gestione  al  Ministero del tesoro-Ispettorato generale per
 gli  affari  e  per  la  gestione del patrimonio degli enti
 disciolti,  che  adotta i provvedimenti e le misure ai fini
 della  liquidazione  entro sei mesi dalla consegna. Ai fini
 della  accelerazione  delle  operazioni  liquidatorie degli
 enti  soppressi  affidati  al predetto Ispettorato generale
 del  Ministero  del  tesoro,  la detta amministrazione puo'
 compiere  qualsiasi  atto  di  gestione, fare transazioni e
 rinunce  ai  crediti  di  onerosa esazione e determinare il
 prezzo  e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali
 degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione
 del  patrimonio  e  la  contabilita' generale dello Stato e
 sulla  alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione
 dei  crediti  puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
 testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative alla
 riscossione   delle   entrate   patrimoniali  dello  Stato,
 approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 41.  Le  disposizioni  dei  commi  da  32  a  40 non si
 applicano  alla  liquidazione  dell'Ente  partecipazioni  e
 finanziamento    industria    manifatturiera    (EFIM)    e
 dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
 Mezzogiorno (AGENSUD).
 42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41
 i  relativi  capitoli degli stati di previsione della spesa
 dei   Ministeri   interessati   sono  ridotti  della  somma
 complessiva,  per  il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995
 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il
 Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
 dello  Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n.
 829,  e  successive modificazioni, e' soppressa a decorrere
 dal  1° giugno  1994.  Alla  sua  liquidazione  provvede il
 commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che
 cura  il  trasferimento  alla societa' Ferrovie dello Stato
 S.p.a.  del  personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
 dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
 Il  personale  puo'  essere  trasferito,  a domanda, presso
 altre   amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che
 disciplinano   la   mobilita'.   Le   prestazioni   erogate
 dall'OPAFS  sono  funzionalmente  attribuite  alla societa'
 Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  compatibilmente  con la sua
 natura  societaria  e  con  il  rapporto di lavoro dei suoi
 dipendenti    secondo   la   disciplina   civilistica   dei
 corrispondenti istituti.».
 - L'art.  16 del codice della navigazione approvato con
 regio  decreto  30 marzo  1942,  n. 327 (Gazzetta Ufficiale
 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.), cosi' recita:
 «Art.    16    (Circoscrizione   del   litorale   della
 Repubblica). - Il  litorale  della  Repubblica e' diviso in
 zone  marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti e
 questi in circondari.
 Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
 compartimento  un capo del compartimento, al circondario un
 capo  del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
 ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
 marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
 circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
 capo del compartimento e' anche capo del circondario.
 Negli  approdi  di maggiore importanza in cui non hanno
 sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
 circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
 delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
 circondariale.
 Il  capo del compartimento, il capo del circondario e i
 capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
 comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
 - Gli  articoli 1  e 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione
 del   regolamento   per   l'esecuzione   del  codice  della
 navigazione   (navigazione   marittima),  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 328, 21 aprile 1952, cosi' recitano:
 «Art.  1  (Circoscrizioni). - La  determinazione  delle
 circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 16 del codice e
 della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
 Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
 Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
 stabilita,  agli  effetti  previsti  dal  codice e da altre
 leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
 dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
 «Art.      2      (Denominazione      degli      uffici
 marittimi). - L'ufficio  della zona marittima e' denominato
 direzione    marittima,    l'ufficio    del   compartimento
 Capitaneria  di  porto,  l'ufficio  del circondario ufficio
 circondariale marittimo.
 Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
 importanza   in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio  del
 compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
 ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 2000, n. 135, reca: «Regolamento concernente l'approvazione
 della   nuova  tabella  delle  circoscrizioni  territoriali
 marittime.».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
 2001,  n.  365, reca: «Regolamento concernente l'elevazione
 degli  uffici  circondariali  marittimi  di  Pozzallo  e La
 Maddalena a Capitaneria di porto.».
 -  L'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
 norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
 pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta
 Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
 «Art.     41     (Istituzione     del    Ministero    e
 attribuzioni) - 1.   E'   istituito   il   Ministero  delle
 infrastrutture e dei trasporti.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in materia di identificazione delle
 linee   fondamentali   dell'assetto   dei   territori   con
 riferimento  alle  reti infrastrutturali e al sistema delle
 citta'  e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e
 opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
 dell'edilizia  abitativa;  opere marittime e infrastrutture
 idrauliche, trasporti e viabilita'
 3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
 pubblici  e  dei trasporti e della navigazione, nonche' del
 dipartimento   per  le  aree  urbane  istituito  presso  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
 o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
 alle  regioni  e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
 effetti degli articoli 1, comma 2, e, comma 1, lettere a) e
 b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Circoscrizioni territoriali
 1.  Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo  1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e' individuato  nelle  tabelle  allegate  al  presente decreto le quali, vistate  dal  Ministro  proponente,  ne  formano  parte integrante ed abrogano    e   sostituiscono   le   corrispondenti   tabelle   delle circoscrizioni    territoriali    marittime   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei trasporti approvate con decreto del Presidente della  Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Castelli, Ministro della giustizia
 Martino, Ministro della difesa
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo   2005   Ufficio   di   controllo   atti   Ministeri   delle infrastrutture  ed  assetto  del territorio, registro n. 3, foglio n. 170
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 18 aprile  2000,  n.  135 e il decreto del Presidente della
 Repubblica  20 agosto 2001, n. 365, si veda nelle note alla
 premessa.».
 
 
 
 
 |  | Tabelle (previste dall'art. 2, comma 1)
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 4 a pag. 8   <----
 |  |  |