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| Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2005 |  | Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  «grande  evento» in relazione   alle  esequie  del  Santo  Padre  Giovanni  Paolo II,  ed all'elezione del Pontefice. (Ordinanza n. 3423). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto   il   decrto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri concernente  la  dichiarazione  di  «grande evento» in relazione alle esequie  del  Santo  Padre  Giovanni  Paolo II  ed  all'elezione  del Pontefice,  al  fine  di  garantire  la  piu' ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;
 Considerato,  inoltre,  che, per tale «grande evento», si impone la necessita'  di  individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci   sotto   i  profili  della  mobilita',  dell'accoglienza  e dell'assistenza  sanitaria  e  di  quant'altro  occorra ad assicurare un'ordinata partecipazione dei fedeli;
 Vista   la   complessita'   del   «grande   evento»   che  comporta l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di beni, forniture, servizi   da  impiegare  per  il  perseguimento  delle  finalita'  in questione;
 Tenuto  conto che la straordinarieta' dell'evento medesimo richiede l'adozione  di  misure  urgenti  che  possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Sentito il Ministro dell'interno;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Commissario delegato per il «grande  evento»  di  cui  in  premessa, provvede alla definizione ed attuazione  delle  iniziative  dirette al conseguimento urgente della disponibilita'  di  beni,  forniture  e servizi, comunque necessari e strumentali  per  la  funzionale  organizzazione  del «grande evento» medesimo   e  delle  connesse  manifestazioni  che  si  terranno  nel territorio  interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata accoglienza  ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti dell'assistenza  e  della  mobilita'  ed  anche  in deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 2.   Il   Commissario  delegato  realizza,  altresi',  i  necessari coordinamenti  con  le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le  societa'  di  servizi,  per assicurare la gestione unitaria delle iniziative  e degli interventi da porre in essere per le finalita' di cui  alla  presente  ordinanza, anche garantendo l'interscambio delle informazioni utili, in un contesto di sinergie operative.
 3.  Il  Commissario  delegato,  ai  fini  di  cui  al  comma 1,  e' autorizzato  a  disporre  per  il  ricorso alla trattativa privata in relazione  alla  esistente  situazione di somma urgenza, avvalendosi, ove  necessario,  e  nel  rispetto delle direttive comunitarie, delle deroghe  previste  dal successivo art. 3, anche valutando l'idoneita' dei  contraenti  sulla  base  di  specifiche  esperienze maturate nel settore,  nonche'  sotto  l'aspetto  della  sicurezza  a fronte delle particolari esigenze connesse al «grande evento».
 4. Il Commissario delegato e' autorizzato a contribuire alle spese effettuate  dalle  amministrazioni  e  dagli enti pubblici competenti all'adozione  di  misure  organizzative  inerenti al «grande evento», previamente approvate dal Commissario delegato medesimo
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sulla  base  delle  direttive  del  Ministro  dell'interno sono definiti,  da  parte  del  capo  della  Polizia,  uno o piu' piani di sicurezza,  anche  secondo  quanto  disposto  dal  Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, per disciplinare ogni utile coordinamento tra le  Forze  di  polizia  e  le  Forze armate, anche con riferimento ai rispettivi  ambiti  e  livelli  di responsabilita'; secondo le stesse direttive,  per  gli  aspetti  dell'ordine e della sicurezza pubblica inerenti  alle  finalita', di cui alla presente ordinanza, e ferme le attribuzioni degli organi istituzionalmente competenti ai sensi della vigente  normativa, il Prefetto di Roma, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti  i  necessari provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli, ove   ritenuti  indispensabili,  finalizzati  alla  interdizione  del traffico  ed  all'apertura  e  chiusura  degli esercizi commerciali e degli  uffici  e  delle  istituzioni pubblici e privati che insistono nelle aree interessate.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  In  favore  del  personale delle Forze dell'ordine, delle Forze armate,  dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto Sanita',   della  Croce  Rossa  Italiana  e  del  Dipartimento  della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, direttamente  impegnato  in  attivita' connesse alle finalita' di cui alla  presente  ordinanza,  e  autorizzato,  oltre  i limiti previsti dall'ordinamento   vigente,   la   corresponsione   di  compensi  per prestazioni  di  lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite complessivo  massimo  stabilito e ripartito con apposita decretazione del  capo  del  Dipartimento  della  protezione civile -- Commissario delegato,  da  adottarsi sulla base di piani di impiego del personale approvati dal medesimo Commissario delegato.
 2.  Il personale, anche dirigenziale, del Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza e dell'Ufficio territoriale del Governo  di  Roma,  ciascuno  per  venti  unita',  e'  autorizzato ad effettuare  ore  di  lavoro straordinario nel limite di cinquanta ore mensili  pro-capite  oltre i limiti previsti dalla vigente normativa; qualora   appartenenti  alla  carriera  prefettizia,  e'  corrisposta un'indennita'  correlata su base mensile al 25% della retribuzione di posizione  di  cui  all'art. 16, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 3.  Il  personale  del  Ministero  dell'interno -- Dipartimento dei Vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e della Difesa civile - Divisione C.A.P.I. -- e' autorizzato, per venti unita', ad effettuare ore  di  lavoro  straordinario  nei  limiti  di cinquanta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza,  e'  autorizzato  ad avvalersi, ove ritenuto necessario, e nel  rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre  2004,  delle  deroghe  alle  seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/1936;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/1950;
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 7,  8, 11,12, 18, 21, 23 e 2 nel rispetto della direttiva comunitaria 90/531/CEE e 93/38/CEE;
 legge  27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Agli  oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede  a  carico  del Fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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