IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3; Visto l'art. 3 del regolamento (UE) n. 1626/94 del consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000; Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 dicembre 2004 relativamente alla fissazione di tac e quote - misure tecniche di conservazione per il mediterraneo - compreso l'allegato III, parte E, punto 20, sulle deroghe previste per le pesche speciali; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 recante il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di sardina e del rossetto, per l'anno 2005; Considerato che nel corso del periodo consentito per l'anno 2005 si sono registrate avverse condizioni meteomarine che hanno impedito il regolare esercizio dell'attivita' di prelievo; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta: Art. 1. Per l'anno 2005 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei giorni feriali, alle unita' allo scopo autorizzate, per ulteriori quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 al 19 aprile p.v. esclusi i compartimenti marittimi dello Ionio (Taranto e Crotone) ove l'ulteriore periodo e' fissato dall'8 al 21 aprile p.v. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2005 Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora |