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| Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 15 settembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente i provvedimenti da adottare  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e particolato inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione  interna  destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI
 e
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visti  i  commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a  decretare  di  concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  ora con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e con  il  Ministro  dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  in  materia  di  norme costruttive e funzionali,   nonche'  in  materia  di  emissioni  inquinanti,  delle macchine  agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre  1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  32  del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente  i provvedimenti  da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato  inquinante  prodotti  dai  motori  a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno  2001,  di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20  giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del 3 luglio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/63/CE  della Commissione che adegua al pregresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Vista   la  direttiva  2002/88/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  9 dicembre  2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  n.  L 35 dell'11 febbraio 2003, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i  provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e  particolato  inquinante  prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
 Sentito il Ministro della salute;
 
 Adotta
 il seguente decreto:
 
 Recepimento  della  direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 9 dicembre 2002 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente i provvedimenti da adottare  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e particolato inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione  interna  destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
 
 Art. 1.
 1. Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 20 dicembre  1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2002, e' modificato come segue:
 a) all'art. 2:
 1) l'ottavo trattino e' sostituito dal seguente:
 «  -  immissione  sul  mercato,  l'azione  di rendere un motore disponibile  per  la  prima  volta  sul  mercato,  a titolo oneroso o gratuito allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nella Comunita»;
 2) sono aggiunti i seguenti trattini:
 «  -  motore  di  sostituzione,  un motore di nuova costruzione destinato  a  sostituire il motore di una macchina, che viene fornito unicamente a tale scopo;
 -  motore  portatile,  un  motore che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 a. deve  essere  installato su un'apparecchiatura condotta da un  operatore  per  tutta  la  durata  della  o delle funzioni cui e' adibita;
 b. deve  essere  installato  su  un'apparecchiatura  che, per svolgere  la  o  le  funzioni cui e' adibita, deve operare in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato;
 c. deve  essere  installato su un'apparecchiatura nella quale la  somma del peso a secco, motore piu' apparecchiatura, non supera i 20   kg   ed   alla  quale  si  applica  almeno  una  delle  seguenti caratteristiche:
 1.     l'operatore    deve    sostenere    o    trasportare l'apparecchiatura   per  tutta  la  durata  della  o  delle  funzioni previste;
 2.  l'operatore deve sostenere o dirigere l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni previste;
 3.  il  motore deve essere utilizzato in un generatore o in una pompa;
 -  motore  non  portatile,  un  motore  che  non  rientra nella definizione di motore portatile;
 -  motore  portatile  ad  uso professionale operante in diverse posizioni,  un  motore portatile che soddisfa le condizioni di cui ai punti  1)  e 2) della definizione di motore portatile; e per il quale il  costruttore  di motori ha comprovato all'autorita' competente che al motore e' applicabile un periodo di durabilita' delle emissioni di categoria 3 conformemente al punto 2.1 dell'appendice 4 dell'allegato IV al presente decreto;
 -  periodo  di durabilita' delle emissioni, il numero delle ore indicato  nell'appendice  4 dell'allegato IV al presente decreto, per determinare i fattori di deterioramento;
 -  famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie, una  famiglia  di  motori  ad accensione comandata con una produzione totale annua inferiore a 5.000 unita';
 -  costruttore  di  motori  ad  accensione comandata in piccole serie,  un  costruttore  la  cui produzione totale annua di motori e' inferiore a 25.000 unita'.»;
 b) all'art. 4:
 1) il comma 2. e' modificato come segue:
 1.1)  nel  primo  periodo,  l'espressione  «allegato  VI»  e' sostituita con l'espressione «allegato VII»;
 1.2)  nel  secondo  periodo,  l'espressione «allegato VII» e' sostituita con l'espressione «allegato VIII»;
 2) il comma 4. e' modificato come segue:
 2.1)  nella  lettera  a),  l'espressione  «allegato  VIII» e' sostituita con l'espressione «allegato IX»;
 2.2)   nella  lettera  b),  l'espressione  «allegato  IX»  e' sostituita con l'espressione «allegato X»;
 3) il comma 5. e' modificato come segue:
 3.1)   l'espressione   «allegato   X»   e'   sostituita   con l'espressione «allegato XI»;
 c) all'art. 7, il comma 1. e' sostituito dal seguente:
 «1.  Le  omologazioni  e,  se  del  caso,  i  relativi  marchi di omologazione  elencati  nell'allegato  XII  al  presente decreto sono considerate conformi al decreto stesso.»;
 d) l'art. 9 e' modificato come segue:
 1)  nel  comma  1.  l'espressione  «per un tipo di motore o una famiglia  di  motori» e' sostituita con l'espressione «per un tipo di motore  o  una  famiglia  di motori ad accensione per compressione» e l'espressione  «allegato VI» e' sostituita dall'espressione «allegato VII»;
 2)  nel  comma  2.  l'espressione  «allegato  VI» e' sostituita dall'espressione   «allegato   VII»   e  l'espressione  «punto  4.2.1 dell'allegato   I»  e'  sostituita  dall'espressione  «punto  4.1.2.1 dell'allegato I»;
 3)  nel  comma  3.  l'espressione  «allegato  VI» e' sostituita dall'espressione   «allegato   VII»   e  l'espressione  «punto  4.2.3 dell'allegato    I»    e'    sostituita   dall'espressione   «4.1.2.3 dell'allegato I»;
 4) nel primo periodo del comma 4. l'espressione «immissione sul mercato  di  motori nuovi» e' sostituita dall'espressione «immissione sul mercato di motori»;
 e) dopo l'art. 9, e' inserito il seguente articolo:
 «Art.  9-bis  -  1.  Ai  fini  del  seguente decreto, i motori ad accensione comandata vengono suddivisi nelle seguenti classi:
 a.  classe principale S: piccoli motori con potenza netta < o = 19 kW;
 b.  la  classe  principale  S  si  suddivide a sua volta in due categorie:
 1) H: motori per macchine portatili;
 2) N: motori per macchine non portatili.
 
 ===================================================================== classe/categoria                cilindrata (cm3) --------------------------------------------------------------------- Motori portatili Classe SH:1                     < 20 --------------------------------------------------------------------- Classe SH:2                     > o = 20
 < 50 --------------------------------------------------------------------- Classe SH:3                     > o = 50 --------------------------------------------------------------------- Motori non portatili Classe SN:1                     < 66 --------------------------------------------------------------------- Classe SN:2                     > o = 66
 < 100 --------------------------------------------------------------------- Classe SN:3                     > o = 100
 < 225 --------------------------------------------------------------------- Classe SN:4                     > o = 225 ---------------------------------------------------------------------
 
 2.   A  decorrere  dall'11 agosto  2004,  non  puo'  essere  negata l'omologazione  per  un  tipo  di  motore o una famiglia di motori ad accensione comandata, o il rilascio del documento di cui all'allegato VII   del   presente   decreto   ne   possono   essere  imposti,  per l'omologazione,  ulteriori  requisiti  in  materia  di  emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato  un  motore,  se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi.
 3.   Fase   I   di   omologazione.   Sara'   negato   il   rilascio dell'omologazione  per  un tipo di motore o una famiglia di motori ed il  rilascio  dei  documenti  di  cui  all'allegato  VII del presente decreto e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su  cui sia montato un motore dopo l'11 agosto 2004, se il motore non soddisfa  i  requisiti stabili nel presente decreto e se le emissioni di  inquinanti  gassosi  prodotte  dal  motore  in questione non sono conformi  ai  valori  limite  definiti  nella tabella di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I del presente decreto.
 4.   Fase   II   di   omologazione.   Sara'   negato   il  rilascio dell'omologazione  per  un tipo di motore o una famiglia di motori ed il  rilascio  dei  documenti  di  cui  all'allegato  VII del presente decreto  e  di  ogni  altra  omologazione  per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:
 successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed SN:2;
 successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4;
 successivamente  al  1° agosto 2007 per le classi di motori SH:1, SH:2 ed SN:3;
 successivamente al 1° agosto 2008 per la classe di motori SH:3, se  il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e  se  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi  prodotte dal motore in questione  non  sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I del presente decreto.
 5. Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive categorie  di motori di cui ai commi 3. e 4. del presente decreto, ad eccezione  delle  macchine e dei motori destinati all'esportazione in Paesi  terzi,  sara'  consentita  l'immissione sul mercato di motori, gia'  montati  o  meno  su  macchine,  soltanto  se essi soddisfano i requisiti del presente decreto.
 6.  Per  i  tipi di motori o le famiglie di motori che soddisfano i valori  limite  indicati  nella  tabella  di  cui  al  punto  4.2.2.2 dell'allegato  I  del presente decreto prima delle date stabilite nel comma  4.,  e'  consentita un'etichettatura ed una marcatura speciali per indicare che l'attrezzatura in questione soddisfa i valori limite prima delle date stabilite.
 7.  Le  seguenti  macchine sono esentate dal rispetto delle date di attuazione  per  i  valori  limite  di emissione della fase II per un periodo  di  tre anni dall'entrata in vigore di tali valori limite di emissione.  Per  questi  tre  anni continuano ad essere applicabili i valori limite di emissione della fase I:
 motosega  portatile: un apparecchio portatile destinato al taglio del  legno  con  sega a catena, da tenersi con due mani ed avente una cilindrata  superiore  ai  45  cm3, in conformita' della norma EN ISO 11681-1;
 apparecchio  con impugnatura superiore, ossia trapani portatili e motoseghe  a  catena  per gli alberi: un apparecchio portatile con un manico  sull'estremita'  superiore,  destinato  a  praticare fori o a tagliare  legno con una sega a catena, in conformita' della norma ISO 11681-2;
 decespugliatore  portatile  con  motore a combustione interna: un apparecchio  portatile  dotato  di  una  lama  rotante  in  metallo o plastica  destinato  a  tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e vegetazione simile. Deve essere progettato in conformita' della norma EN   ISO   11806   in  modo  da  operare  in  varie  posizioni,  come orizzontalmente  o  dall'alto  verso  il  basso,  e  deve  avere  una cilindrata superiore a 40 cm3;
 tagliasiepi  portatile:  un  apparecchio  portatile  destinato al taglio  di  siepi  e cespugli mediante una o piu' lame dotate di moto alternativo, in conformita' della norma EN 774;
 tagliatrice  portatile  con  motore  a  combustione  interna:  un apparecchio  portatile  destinato  a  tagliare  materiali  duri  come pietre,  asfalto,  cemento  o  acciaio,  mediante una lama rotante in metallo  con  una cilindrata superiore a 50 cm3, in conformita' della norma EN 1454, e
 motori  non  portatili  della  classe  SN:3, ad asse orizzontale: unicamente  quei  motori  della  classe  SN:3  non portatili con asse orizzontale  che  producono  un'energia  pari  o  inferiore a 2,5 kW, utilizzati   essenzialmente   per   determinati   fini   industriali, comprendenti  motozappe, tagliatrici a cilindri, aeratori per prati e generatori.
 8. Per ciascuna categoria, sono posposte di due anni le date di cui ai  commi 3, 4 e 5 per i motori prodotti entro la data che precede le date indicate nei commi medesimi.»;
 f) all'art. 10:
 1) il comma 1. e' sostituito dal seguente:
 «1.  I  requisiti  di  cui all'art. 8. commi 1 e 2, all'art. 9, comma 4, ed all'art. 9-bis, comma 5, non si applicano:
 ai motori ad uso delle forze armate, ed
 ai motori esentati in base ai commi 1-bis e 2.;
 2) dopo il comma 1. e' inserito il seguente comma:
 «1-bis.  Il  motore  di  sostituzione  deve rispettare i valori limite  che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente al  momento  dell'immissione  sul  mercato.  La  dicitura  "MOTORE DI SOSTITUZIONE"  e' riportata su un'etichetta applicata al motore, o e' inserita nel manuale del proprietario.»;
 3) dopo il comma 2. sono aggiunti i seguenti commi:
 «3.  Le  date  di  cui  all'art.  9-bis.,  commi  4  e  5, sono posticipate di tre anni per i costruttori di motori in piccole serie.
 4.  Le  disposizioni  di cui all'art. 9-bis., commi 4 e 5, sono sostituite  dalle  disposizioni  corrispondenti  della  fase I per le famiglie  di  motori  in  piccole  serie  sino ad un massimo di 25000 unita',  a  condizione  che  le varie famiglie di motori in questione abbiano tutte una cilindrata diversa.»;
 g) prima  degli  allegati  e'  aggiunto  il seguente elenco degli allegati: «Elenco degli allegati:
 Allegato   I:   ambito  di  applicazione,  definizioni,  simboli, abbreviazioni,  marcatura del motore, specifiche e prove, conformita' della  produzione,  parametri  per  la  definizione della famiglia di motori, scelta del motore capostipite;
 Allegato II: scheda informativa:
 Appendice    1:   caratteristiche   fondamentali   del   motore (capostipite);
 Appendice  2:  caratteristiche  fondamentali  della famiglia di motori;
 Appendice  3:  caratteristiche  fondamentali dei tipi di motori appartenenti ad una famiglia;
 Allegato  III: procedimento di prova per motori ad accensione per compressione:
 Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
 Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
 Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
 Allegato  IV:  procedimento  di  prova  -  motore  ad  accensione comandata:
 Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
 Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
 Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
 Appendice 4: fattori di deterioramento;
 Allegato   V:   caratteristiche   tecniche   del   carburante  di riferimento prescritto per le prove di omologazione e per la verifica della  conformita'  della  produzione.  Carburante di riferimento per macchine mobili non stradali - motori ad accensione per compressione;
 Allegato VI: sistema analitico e di campionamento;
 Allegato VII: scheda di omologazione:
 Appendice  1:  risultati delle prove per i motori ad accensione per compressione;
 Appendice  2:  risultati delle prove per i motori ad accensione comandata;
 Appendice   3:   apparecchiature  e  dispositivi  ausiliari  da installare per la prova per determinare la potenza del motore;
 Allegato   VIII:   sistema   di   numerazione   della  scheda  di omologazione;
 Allegato  IX: elenco delle omologazioni rilasciate per un tipo di motore/famiglia di motori;
 Allegato X: elenco dei motori prodotti;
 Allegato XI: scheda relativa ai motori omologati;
 Allegato XII: riconoscimento di omologazioni alternative»;
 h) gli   allegati  sono  modificati  ed  integrati  conformemente all'allegato   al   presente   decreto,   che  ne  costituisce  parte integrante.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 settembre 2004
 
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 273
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 ----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 56 del S.O. <----
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