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| Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n. 50 |  | Attuazione  delle  direttive  2003/15/CE  e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
 Vista   la  direttiva  2003/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
 Vista  la  legge  11  ottobre  1986, n. 713, modificata con decreto legislativo  10  settembre  1991,  n.  300,  e  da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
 Vista  la  direttiva  2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del  Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneita' all'impiego dei prodotti cosmetici;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle attivita' produttive e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Modifiche alla legge 11 ottobre 1986
 n. 713, e successive modificazioni
 
 1.  Alla  legge  11  ottobre  1986,  n. 713, modificata con decreto legislativo  10  settembre  1991,  n.  300,  e  da ultimo con decreto legislativo  24  aprile  1997,  n.  126,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  2,  i  commi  5-bis  e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;
 b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis.
 1.  Fatti  salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, e' vietata:
 a)  l'immissione  sul  mercato  dei  prodotti  cosmetici  la  cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un  metodo  diverso  da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo  sia  stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo  debitamente  conto  dello  sviluppo  della convalida in seno all'OCSE;
 b)  l'immissione  sul  mercato  dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti  o  combinazioni  di ingredienti che siano stati oggetto, allo  scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una  sperimentazione  animale  con  un  metodo  diverso  da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e  adottato  a  livello  comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
 c)   la  realizzazione  di  sperimentazioni  animali  relative  a prodotti   cosmetici   finiti,   allo   scopo   di  conformarsi  alle disposizioni della presente legge;
 d)  la  realizzazione,  di  sperimentazioni  animali  relative  a ingredienti  o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle   disposizioni  della  presente  legge,  dalla  data,  stabilita conformemente   al  comma  2,  in  cui  dette  sperimentazioni  vanno sostituite  da uno o piu' metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato  V  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1997, n. 52, concernente   classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  delle sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.
 2.  I  divieti  di  cui  al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, adottati in modo da  consentire  il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.
 3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo  alla  sicurezza  di  un  ingrediente cosmetico esistente il Ministero  della  salute  puo'  chiedere  alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:
 a)  l'ingrediente  e'  ampiamente  utilizzato  e  non puo' essere sostituito  con  un  altro  ingrediente  atto a svolgere una funzione analoga;
 b)   il   problema  specifico  riguardante  la  salute  umana  e' dimostrato e la necessita' di effettuare esperimenti sugli animali e' giustificata  e  supportata  da  un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.
 4. Ai fini del presente articolo si intende per:
 a)  prodotto  cosmetico  finito:  il prodotto cosmetico nella sua formulazione  finale  quale  immesso  sul  mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo;
 b)  prototipo:  il  primo  modello  o  progetto  che non e' stato prodotto  in  lotti  e  dal  quale  e'  stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito. Art. 2-ter.
 1.  E'  vietato  l'utilizzo  nei  prodotti  cosmetici,  di sostanze classificate   come   cancerogene,   mutagene   o   tossiche  per  la riproduzione,  categoria  1,  2  o  3,  ai  sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella  categoria  3, puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata sottoposta  alla  valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici  e  non  alimentari  (SCCNFP)  e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
 2.  Chi  viola  le  disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5.";
 c)  all'articolo  3,  comma  3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b)  chiunque  contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2.";
 d) all'articolo 8:
 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 "c)  la  data  di  durata  minima  del  prodotto  cosmetico,  che corrisponde   a  quella  alla  quale  tale  prodotto,  opportunamente conservato,  continua  a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in   particolare  conforme  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1 dell'articolo   7.  Essa  e'  indicata  con  la  dicitura  "da  usare preferibilmente   entro   ..."  seguita  dalla  data  stessa,  oppure dall'indicazione  del punto della confezione su cui questa figura. La data e' indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno  oppure  del  giorno,  del mese e dell'anno. Se necessario, tale  indicazione  e'  completata  precisando  anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di  durata  minima  non  e' obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti e'  riportata  un'indicazione  relativa al periodo di tempo in cui il prodotto,  una  volta  aperto,  puo'  essere utilizzato senza effetti nocivi  per  il consumatore. Tale informazione e' indicata tramite il simbolo  raffigurato  nell'allegato  VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto,  una  volta  aperto,  puo'  essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore;";
 2) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
 "h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento  dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti"  o "ingredients". In caso di impossibilita' pratica, un foglio  di  istruzioni,  un'etichetta,  una  fascetta o un cartellino allegato  devono  riportare  gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo   di   cui   all'allegato  VI,  che  devono  comparire  sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
 1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
 2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
 3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.";
 3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
 "2.  I  composti  odoranti  e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine "profumo" o "parfum" e "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione e' prescritta ai sensi  della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III  figurano  nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
 3.  Gli  ingredienti  in  concentrazione  inferiore all'1 per cento possono   essere   menzionati   in   ordine  sparso  dopo  quelli  in concentrazione superiore all'1 per cento.
 4.  I  coloranti  possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri  ingredienti,  conformemente  al  numero  colour  index  o alla denominazione  di  cui  all'allegato  IV. Per i prodotti cosmetici da trucco,  ivi  compresi  quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul  mercato  in  varie  sfumature  di colore, puo' essere menzionato l'insieme  dei  coloranti  utilizzati  nella  gamma  a  condizione di aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo "+/-".
 5.  Gli  ingredienti  devono  essere dichiarati con la nomenclatura comune  prevista  dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di  cui  alla  decisione  della  Commissione  delle Comunita' europee 96/335/CE,  dell'8  maggio  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle   Comunita'   europee   n.  132  del  1°  giugno  1996,  e  sue modificazioni,  ovvero,  se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario,  con  una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.";
 4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
 "9-bis.  Il  fabbricante  o  il  responsabile  dell'immissione  del prodotto  cosmetico  sul  mercato  comunitario  puo'  indicare, sulla confezione   del   prodotto  o  su  qualsiasi  documento,  foglio  di istruzioni,  etichetta,  fascetta  o  cartellino  che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo e' stato sviluppato senza fare  ricorso  alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni  animali  sul prodotto finito, sul suo prototipo, ne' su  alcun  suo  ingrediente  e  che  non  abbiano  usato  ingredienti sottoposti  da  terzi  a  sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.";
 e) all'articolo 9 e' soppresso il comma 1-bis;
 f) all'articolo 10-ter:
 1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d)  la  valutazione  della  sicurezza  per  la  salute umana del prodotto   finito.   A   tale  riguardo,  il  fabbricante  prende  in considerazione  il  profilo tossicologico generale degli ingredienti, la   struttura   chimica   e  il  livello  d'esposizione.  Prende  in considerazione    in   particolare   le   caratteristiche   peculiari dell'esposizione  delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto e' destinato. In particolare, effettua,   tra  l'altro,  una  specifica  valutazione  dei  prodotti cosmetici  destinati  a  bambini  di  eta'  inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna;";
 2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
 "g-bis)  i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal  fabbricante,  dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo  sviluppo  o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi  ingredienti,  inclusi  gli esperimenti sugli animali effettuati per  soddisfare  i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.";
 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o   sedi  ubicate  anche  in  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  il fabbricante  puo' scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere  a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  e  d).  Il  fabbricante  comunica  al Ministero della salute l'indirizzo  del  luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.";
 4) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "9-bis.  Fatta  salva  la tutela della segretezza commerciale e dei diritti  di  proprieta'  intellettuale,  il  Ministero  della  salute garantisce  che  le informazioni richieste ai sensi del comma 1 siano rese  facilmente  accessibili  al  pubblico  con  ogni  mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di cui  al  comma  1, lettera a), che devono essere messe a disposizione del  pubblico,  sono  limitate  alle  sostanze  presenti nel prodotto cosmetico  classificate  come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.";
 g)  all'allegato III, parte prima, della legge e' aggiunto quanto riportato nell'allegato A del presente decreto;
 h)  dopo  l'allegato  VI e' inserito l'allegato VI-bis, riportato nell'allegato B del presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
 europea (GUUE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
 31 ottobre  2003,  n. 306 (Disposizioni per l'adempimento d
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita' europee. Legge comunitaria 2003).
 "Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle   direttive   comprese   negli  elenchi  di  cui  agli
 allegati A e B.
 2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato A,  sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi 1  o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4. Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi 2  e  3,  disposizioni  integrative  e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e  perdono  comunque efficacia decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.".
 - La  direttiva  2003/15/CE,  Pubblicata nella G.U.U.E.
 11 marzo 2003, n. L 66.
 - La  legge  11 ottobre  1986,  713,  reca:  "Norme per
 l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'  economica
 europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.".
 - Il  decreto  legislativo  11 settembre  1991, n. 300,
 reca:   "Attuazione  della  direttiva  88/667/CEE,  recante
 quarta  modifica  alla  direttiva 76/768/CEE concernente il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative  ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della
 legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".
 - Il  decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca:
 "Attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  recante  la sesta
 modifica   alla   direttiva   76/768/CEE   concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative  ai  prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE
 recante   modalita'   di   applicazione   della   direttiva
 76/768/CEE  riguardo  alla  non  iscrizione  di  uno o piu'
 ingredienti  nell'elenco  previsto  per l'etichettatura dei
 prodotti cosmetici".
 - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca:
 "Attuazione  della  direttiva  n.  86/609/CEE in materia di
 protezione  degli  animali utilizzati a fini sperimentali o
 ad altri fini scientifici".
 - La  direttiva  2003/80/CE,  pubblicata nella G.U.U.E.
 6 settembre 2003, n. L 224.
 Note all'art. 1:
 - Per  la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle
 premesse.
 - Per il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300,
 vedi note alle premesse.
 - Per  il  decreto  legislativo 24 aprile 1997, n. 126,
 vedi note alle premesse.
 - Il  testo  vigente dell'art. 2, della citata legge n.
 713  del  1986, come modificato dal presente decreto, cosi'
 recita:
 "Art. 2. - 1. Le sostanze indicate nell'allegato II non
 possono essere presenti nella composizione dei osmetici.
 2. La   presenza  di  tracce  delle  sostanze  elencate
 nell'allegato II  e'  tuttavia  tollerata  a condizione che
 essa  sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza
 di  procedimenti  corretti  di  fabbricazione e purche' sia
 conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7.
 3. L'impiego  delle  sostanze  e dei coloranti indicati
 negli  allegati III e IV e' consentito con le imitazioni di
 dosi,  le condizioni, il campo di impiego e di applicazione
 riportati negli stessi allegati.
 4. E'  vietato  l'uso  di  coloranti  diversi da quelli
 indicati nell'allegato IV.
 5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle
 diverse   sezioni   dell'allegato V,   non  possono  essere
 presenti  sostanze  che non siano espressamente previste in
 detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti
 e le condizioni ivi prescritti.
 5-bis. (soppresso).
 5-ter. (soppresso).
 6. Gli  elenchi  e le prescrizioni di cui agli allegati
 sono  aggiornati,  tenuto conto anche delle direttive della
 Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della
 sanita',  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato.
 7. Con  le stesse modalita' possono essere aggiunti, in
 apposite    sezioni    dell'allegato V,    altri    elenchi
 comprendenti  le  sole sostanze utilizzabili in determinate
 categorie di prodotti cosmetici.
 8. I   decreti   di   cui  ai  commi 6  e  7,  salvo  i
 provvedimenti  urgenti  a  tutela  della  salute  pubblica,
 prevedono  i  termini  entro  i  quali  i  produttori e gli
 importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
 9. Quando  i  decreti  di  aggiornamento degli allegati
 comportano  l'utilizzazione  di  sostanze  non comprese fra
 quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica
 europea,  i  decreti stessi devono indicare il periodo, non
 superiore  a  tre  anni,  per  il  quale  viene autorizzato
 l'impiego   di   dette  sostanze,  specificare  i  prodotti
 cosmetici  per  la cui produzione l'impiego viene ammesso e
 imporre  l'adozione  di  diciture  o  di  simboli  idonei a
 contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
 10. Il  Ministro della sanita' trasmette annualmente al
 Parlamento  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 legge   nonche'   sugli   aggiornamenti  di  cui  ai  commi
 precedenti.
 10-bis. Ai   fini   della  comunicazione  annuale  alla
 Commissione  europea  dei  dati  sulle  sperimentazioni  su
 animali,  il Ministro della sanita' applica la procedura di
 cui   all'art.   16,   comma 2,   del  decreto  legislativo
 27 gennaio 1992, n. 116.".
 - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
 "Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
 classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
 sostanze pericolose".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Clausola di cedevolezza
 1. In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento  e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma,    adottata    nel    rispetto    dei   vincoli   derivanti dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - L'art.  117,  comma quinto, della Costituzione, cosi'
 recita:  «Le  regioni e le province autonome di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1. I  cosmetici  con  etichettatura  non conforme alle disposizioni dell'articolo 8,  commi 1,  2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n.   713,   come   da  ultimo  modificato  dall'articolo 1,  comma 1, lettera d), ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.
 2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a   terzi   prima   dell'11 marzo  2005  possono  essere  venduti  al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2005
 
 Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle funzioni  del  Presidente  della Repubblica ai sensi dell'articolo 86
 della Costituzione
 PERA
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Sirchia, Ministro della salute
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Marzano,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato A (articolo 1, comma 1, lettera g))
 
 ----> vedere allegato da pag. 6 a pag. 11 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato B (articolo 1, comma 1, lettera h))
 
 Simbolo  rappresentante  un  barattolo  di  crema  aperto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera c).
 
 ----> vedere allegato a pag. 11 della G.U. <----
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