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| Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 31 marzo 2005 |  | Riclassificazione del medicinale Cordarone, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  7  comma  1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  10 novembre  1999 con il quale la societa' Sanofi-Synthelabo  S.p.A.  e'  stata  autorizzata  all'immissione  in commercio del medicinale CORDARONE nella confezione:
 150  mg/3  ml  soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale - A.IC. n. 025035027 (in base 10);
 classe «A»;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la riclassificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2004;
 Vista  la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del Direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 Il  medicinale  CORDARONE  (amiodarone)  e' stato classificato come segue:
 confezione:
 150  mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale - A.I.C. n. 025035027 (in base 10);
 classe di rimborsabilita' «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,15 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,20 euro.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP1:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 31 marzo 2005
 Il direttore generale: Martini
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