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| Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 aprile 2005, n. 49 |  | Modifiche  all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,   in   materia   di  messaggi  pubblicitari  ingannevoli  diffusi attraverso mezzi di comunicazione. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1
 
 1.  All'articolo  7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita'
 puo'  inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario, ovvero al
 proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario,
 di  esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole
 o  illecito,  anche  avvalendosi,  nei casi di inottemperanza, dei
 poteri  previsti  dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10
 ottobre 1990, n. 287"; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 "6-bis.  Con  la  decisione  che  accoglie  il ricorso l'Autorita'
 dispone  inoltre  l'applicazione  di  una  sanzione amministrativa
 pecuniaria  da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e
 della  durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
 ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere
 inferiore a 25.000 euro"; c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 "9.  In  caso  di  inottemperanza  ai  provvedimenti d'urgenza e a
 quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica
 una  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
 Nei  casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
 sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore
 a trenta giorni"; d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di fornire le
 informazioni  o  la  documentazione di cui al comma 3, l'Autorita'
 applica  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000
 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la documentazione fornite non
 siano  veritiere,  l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
 pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro"; e) al  comma  11  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
 sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
 presente   decreto   si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le
 disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,
 27,  28  e  29  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
 modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui
 al  presente  articolo  deve essere effettuato entro trenta giorni
 dalla notifica del provvedimento dell'Autorita".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  del
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
 legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
 degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo  25 gennaio  1992,  n. 74, recante: "Attuazione
 della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
 97/55/CE   in   materia   di   pubblicita'   ingannevole  e
 comparativa", come modificato dalla presente legge:
 "Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1.
 L'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
 istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
 esercita   le   attribuzioni   disciplinate   dal  presente
 articolo.
 2.  I  concorrenti, i consumatori, le loro associazioni
 ed   organizzazioni,   il   Ministro   dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica
 amministrazione  che  ne  abbia  interesse  in relazione ai
 propri   compiti   istituzionali,  anche  su  denuncia  del
 pubblico,  possono chiedere all'Autorita' garante che siano
 inibiti   gli   atti   di   pubblicita'  ingannevole  o  di
 pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita  ai  sensi del
 presente  decreto,  la  loro  continuazione  e che ne siano
 eliminati gli effetti.
 3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato
 la  sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o
 della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di
 particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica l'apertura
 dell'istruttoria   all'operatore  pubblicitario  e,  se  il
 committente   non   e'   conosciuto,   puo'  richiedere  al
 proprietario   del   mezzo  che  ha  diffuso  il  messaggio
 pubblicitario  ogni  informazione  idonea ad identificarlo.
 L'Autorita'    puo'    inoltre   richiedere   all'operatore
 pubblicitario,  ovvero  al  proprietario  del  mezzo che ha
 diffuso  il  messaggio  pubblicitario, di esibire copia del
 messaggio  pubblicitario  ritenuto  ingannevole o illecito,
 anche  avvalendosi,  nei casi di inottemperanza, dei poteri
 previsti  dall'art.  14,  commi  2,  3  e  4,  della  legge
 10 ottobre 1990, n. 287.
 4.    L'Autorita'   puo'   disporre   che   l'operatore
 pubblicitario  fornisca  prove sull'esattezza materiale dei
 dati  di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto
 dei    diritti   o   interessi   legittimi   dell'operatore
 pubblicitario  e  di qualsiasi altra parte nella procedura,
 tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
 caso  specifico.  Se  tale prova e' omessa o viene ritenuta
 insufficiente,  i dati di fatto dovranno essere considerati
 inesatti.
 5.  Quando  il  messaggio pubblicitario e' stato o deve
 essere  diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
 ovvero  per  via  radiofonica o televisiva o altro mezzo di
 telecomunicazione,    l'Autorita'    garante,    prima   di
 provvedere,   richiede  il  parere  dell'Autorita'  per  le
 garanzie nelle comunicazioni.
 6.  L'Autorita'  provvede  con effetto definitivo e con
 decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o
 il  messaggio  di pubblicita' comparativa illecito accoglie
 il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora portata a
 conoscenza  del  pubblico o la continuazione di quella gia'
 iniziata.  Con  la  decisione  di  accoglimento puo' essere
 disposta   la  pubblicazione  della  pronuncia,  anche  per
 estratto,    nonche',    eventualmente,    di   un'apposita
 dichiarazione  rettificativa  in  modo  da  impedire che la
 pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio  di  pubblicita'
 comparativa   ritenuto   illecito   continuino  a  produrre
 effetti.
 6-bis.   Con  la  decisione  che  accoglie  il  ricorso
 l'Autorita'  dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
 amministrativa  pecuniaria  da 1.000 a 100.000 euro, tenuto
 conto  della  gravita' e della durata della violazione. Nel
 caso  dei  messaggi  pubblicitari  ingannevoli  di cui agli
 articoli 5  e  6  la  sanzione  non puo' essere inferiore a
 25.000 euro.
 7.  Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
 sulle  confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i
 provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
 esecuzione  un  termine  che  tenga conto dei tempi tecnici
 necessari per l'adeguamento.
 8.   La   procedura   istruttoria   e'   stabilita  con
 regolamento,  emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400,  in  modo da garantire il
 contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli  atti  e  la
 verbalizzazione.
 9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza
 e   a  quelli  inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,
 l'Autorita'  applica una sanzione amministrativa pecuniaria
 da   10.000   a   50.000   euro.   Nei  casi  di  reiterata
 inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la sospensione
 dell'attivita'  di  impresa  per un periodo non superiore a
 trenta giorni.
 10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire
 le  informazioni  o  la  documentazione  di cui al comma 3,
 l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
 da  2.000  a  20.000  euro.  Qualora  le  informazioni o la
 documentazione  fornite  non  siano  veritiere, l'Autorita'
 applica  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
 40.000 euro.
 11.  I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
 dall'Autorita'  rientrano nella giurisdizione esclusiva del
 giudice  amministrativo.  Per  le  sanzioni  amministrative
 pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto
 si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
 contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,
 28  e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
 modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative
 di  cui  al  presente articolo deve essere effettuato entro
 trenta    giorni    dalla    notifica   del   provvedimento
 dell'Autorita'.
 12.   Ove   la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con
 provvedimento   amministrativo,   preordinato   anche  alla
 verifica  del  carattere  non ingannevole della stessa o di
 liceita'  del  messaggio  di  pubblicita'  comparativa,  la
 tutela  dei  concorrenti,  dei  consumatori  e  delle  loro
 associazioni  e  organizzazioni  e'  esperibile solo in via
 giurisdizionale   con  ricorso  al  giudice  amministrativo
 avverso il predetto provvedimento.
 13.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
 giudice  ordinario,  in  materia  di  atti  di  concorrenza
 sleale,  a  norma dell'art. 2598 del codice civile nonche',
 per  quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia
 di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
 d'autore  protetto  dalla  legge  22 aprile 1941, n. 633, e
 successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
 norma   del   regio  decreto  21 giugno  1942,  n.  929,  e
 successive  modificazioni,  nonche'  delle denominazioni di
 origine  riconosciute e protette in Italia e di altri segni
 distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
 14.  Per  la  tutela  degli  interessi  collettivi  dei
 consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
 presente  decreto si applica l'art. 3 della legge 30 luglio
 1998, n. 281.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 
 1.   La  lettera  p)  del  comma  2  dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e' abrogata.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 6 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2305): Presentato dall'on. Giulietti ed altri il 7 febbraio 2002. Assegnato alla  X  commissione  (Attivita'  produttive,  commercio  e
 turismo),  in  sede  referente, il 7 marzo 2002, con pareri
 delle commissioni I, II, VII, IX e XIV. Esaminato dalla  X  commissione il 29 ottobre 2002; 20 novembre 2002;
 26  marzo  2003;  14  maggio  2003; 4 giugno 2003; 9 luglio
 2003. Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato il 28 gennaio 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 2717): Assegnato alla  10ª  commissione  (Industria, commercio, turismo), in
 sede  referente,  il  5  febbraio  2004,  con  parere delle
 commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla  10ª commissione il 6 aprile 2004; 27 ottobre 2004; 2
 novembre  2004;  21  dicembre  2004;  25  gennaio  2005;  2
 febbraio 2005. Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 24
 febbraio  2005  con  parere  delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e
 14ª. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2005
 ed approvato il 15 marzo 2005.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  28 agosto 2000, n. 274, recante: "Disposizioni
 sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a norma
 dell'art.  14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.", come
 modificato dalla presente legge:
 "Art.  4  (Competenza  per materia). - 1. Il giudice di
 pace e' competente:
 a) per  i  delitti consumati o tentati previsti dagli
 articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
 secondo   comma  perseguibili  a  querela  di  parte,  590,
 limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di
 parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
 professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle
 norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
 relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato
 una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,
 derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,
 594,  595,  primo  e  secondo comma, 612, primo comma, 626,
 627,  631,  salvo  che  ricorra  l'ipotesi  di cui all'art.
 639-bis,  632,  salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.
 639-bis,  633,  primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di
 cui  all'art.  639-bis,  635,  primo  comma, 636, salvo che
 ricorra  l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo
 comma, 639 e 647 del codice penale;
 b) per     le    contravvenzioni    previste    dagli
 articoli 689,  690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice
 penale.
 2.  Il  giudice  di  pace  e' altresi' competente per i
 delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni
 previsti dalle seguenti disposizioni:
 a) articoli 25  e  62, terzo comma, del regio decreto
 18 giugno  1931, n. 773, recante "testo unico in materia di
 sicurezza";
 b) articoli 1095,  1096  e  1119  del  regio  decreto
 30 marzo  1942,  n.  327,  recante  "Approvazione del testo
 definitivo del codice della navigazione";
 c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
 4 agosto  1957,  n.  918,  recante  "Approvazione del testo
 organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
 d) articoli 102  e  106  del  decreto  del Presidente
 della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361, recante "testo
 unico   delle   leggi   per  l'elezione  della  Camera  dei
 deputati";
 e) art.   92   del   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, recante "testo unico
 delle  leggi per la composizione e la elezione degli organi
 delle amministrazioni comunali";
 f)  art.  15,  secondo comma, della legge 28 novembre
 1965,  n.  1329,  recante  "Provvedimenti per l'acquisto di
 nuove macchine utensili";
 g) art.  3  della  legge  8 novembre  1991,  n.  362,
 recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
 h) art.  51  della  legge  25 maggio  1970,  n.  352,
 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
 sulla iniziativa legislativa del popolo";
 i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
 e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
 materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
 delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
 l) articoli 18  e  20  della  legge 2 agosto 1982, n.
 528,  recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
 il personale del lotto";
 m) art.  17,  comma  3, della legge 4 maggio 1990, n.
 107,  recante  "Disciplina  per  le attivita' trasfusionali
 relative  al  sangue  umano  ed ai suoi componenti e per la
 produzione di plasmaderivati";
 n) art.   15,   comma   3,  del  decreto  legislativo
 27 settembre   1991,  n.  311,  recante  "Attuazione  delle
 direttive  n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di
 recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della
 legge 29 dicembre 1990, n. 428";
 o) art.   11,   comma   1,  del  decreto  legislativo
 27 settembre   1991,  n.  313,  recante  "Attuazione  della
 direttiva  n.  88/378/CEE  relativa al ravvicinamento delle
 legislazioni  degli  Stati  membri concernenti la sicurezza
 dei   giocattoli,   a   norma   dell'art.  54  della  legge
 29 dicembre 1990, n. 428";
 p) abrogata;
 q) articoli 186,  commi  2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
 decreto  legislativo  30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo
 codice della strada";
 r) art.   10,   comma   1,  del  decreto  legislativo
 14 dicembre   1992,   n.  507,  recante  "Attuazione  della
 direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
 legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi
 medici impiantabili attivi";
 s) art.   23,   comma   2,  del  decreto  legislativo
 24 febbraio   1997,   n.   46,  recante  "Attuazione  della
 direttiva   n.   90/3   85/CEE  concernente  i  dispositivi
 medici"".
 
 
 
 
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