Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 aprile 2005, n. 49 |
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287"; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euro"; c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni"; d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro"; e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: "Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa", come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorita' garante che siano inibiti gli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita' garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L'Autorita' provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti. 6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euro. 7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 8. La procedura istruttoria e' stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. 11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'. 12. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.".
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| Art. 2
1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e' abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2305): Presentato dall'on. Giulietti ed altri il 7 febbraio 2002. Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 7 marzo 2002, con pareri delle commissioni I, II, VII, IX e XIV. Esaminato dalla X commissione il 29 ottobre 2002; 20 novembre 2002; 26 marzo 2003; 14 maggio 2003; 4 giugno 2003; 9 luglio 2003. Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato il 28 gennaio 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2717): Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 5 febbraio 2004, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 10ª commissione il 6 aprile 2004; 27 ottobre 2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre 2004; 25 gennaio 2005; 2 febbraio 2005. Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 24 febbraio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2005 ed approvato il 15 marzo 2005.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.", come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di pace e' competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "testo unico in materia di sicurezza"; b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione"; c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"; m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; p) abrogata; q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo codice della strada"; r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/3 85/CEE concernente i dispositivi medici"".
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