| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto  legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994, n.  283,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla   riorganizzazione   del   Ministero   del   bilancio  e  della programmazione economica;
 Visto  l'art. 1, comma 3, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito   nella   legge   7 aprile   1995,   n.  104,  concernente l'accelerazione  della  concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite  dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto  legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata  con  lettera  n.  SG.  (95)  D/3693  del  24 marzo  1995, concernente  il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia;
 Vista  la  decisione  della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata  con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale  e'  stata  disposta, tra l'altro, la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalita' regionale;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e dal punto 2, lettera b) della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale n. 4/1999);
 Vista  la  propria  delibera  24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 198/1996),  con la quale e' stato approvato il contratto di programma tra  il  Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a., comportante investimenti complessivi pari a 315.695.000  euro  (di  cui  15.494.000  euro  per infrastrutture) da realizzarsi  entro  il 1998 per la parte industriale ed entro il 2000 per  la  parte  relativa  alla  ricerca,  un onere per o Stato pari a 160.949.000  euro  (di  cui  15.494.000  euro  per infrastrutture) ed un'occupazione   a   regime   di   n.  4.598  unita',  di  cui  2.814 incrementali;
 Vista  la propria delibera 28 marzo 2002, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 183/2002),   con   la  quale  e'  stato  approvato  il  programma  di aggiornamento  del  piano  di  investimenti previsto dal contratto di programma di cui sopra, rideterminando gli investimenti a 232.161.200 euro  (di  cui 15.494.000 euro per infrastrutture), cui corrispondono agevolazioni  di  121.720.900 euro e un'occupazione a regime di 3.784 unita',  di  cui  2.440 incrementali, nonche' una proroga del termine per il completamento degli investimenti al 31 dicembre 2003;
 Vista  la  nota  n.  1227569  del  4 novembre 2004, con la quale il Ministero  delle  attivita'  produttive  propone un aggiornamento del predetto  contratto  di  programma,  chiuso al 31 dicembre 2003 e che prevede:
 la  rimodulazione del programma di investimenti con esclusione di quelli relativi alla logistica e alle infrastrutture, comportante una diminuzione degli investimenti pari a 162.389.200 euro;
 la  diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 86.668.300 euro;
 la   diminuzione   dell'occupazione   relativa   alle  iniziative agevolate pari a n. 1.596 unita';
 Considerato che la Industrie Natuzzi S.p.a. ha segnalato l'esigenza di  un aggiornamento degli assetti societari e del piano progettuale, necessari  al  fine  di  adeguare quest'ultimo alle nuove esigenze di mercato  ed  alle  strategie  complessive  della Societa' e delle sue controllate;
 Tenuto  conto  che  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  ha evidenziato  che  il  contratto  di  programma  ha  mantenuto nel suo complesso le caratteristiche di organicita' e funzionalita' previste;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  E'  approvato  l'aggiornamento  del  programma  di investimenti previsti  dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Industrie Natuzzi S.p.a.
 Il  contratto  aggiornato  prevede  investimenti  pari a 69.772.000 euro,  cosi'  come  specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
 2.  L'onere a carico dello Stato, a seguito della rimodulazione, e' pari  a 35.052.600 euro, registrando un minor onere pari a 86.668.300 euro.
 3.   Il   Gruppo   dovra'   realizzare,  a  regime,  un'occupazione complessiva   pari  a  n.  2.188  unita'  lavorative,  di  cui  1.327 incrementali.
 4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 19/2002.
 5.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.
 
 Roma, 20 dicembre 2004
 
 Il presidente delegato: Siniscalco
 
 Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
 Economia e finanze, foglio n. 257
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