| 
| Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 3 novembre 2004 |  | Attuazione   dei   programmi   pilota  a  livello  nazionale  di  cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 e con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visti  i  regi  decreti  n.  2440/1923  e  n.  827/1924, recanti le disposizioni  e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
 Vista  la  legge  n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni;
 Viste  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
 Viste  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  290,  di approvazione del bilancio  di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
 Vista   la   legge  15 gennaio  1994,  n.  65,  di  ratifica  della Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;
 Vista  la  decisione  del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante  l'approvazione,  a  nome  della  Comunita'  europea, del protocollo  di  Kyoto  allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite   sui  cambiamenti  climatici  e  l'adempimento  congiunto  dei relativi  impegni,  che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni  di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
 Vista  la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato  l'impegno  dell'Unione  europea  per  la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;
 Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo di Kyoto;
 Visto  in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge in base al  quale  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio individua,  con  proprio  decreto,  i  programmi  pilota da attuare a livello  nazionale  e internazionale per la riduzione delle emissioni dei  gas  ad  effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento  piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno  che  nell'ambito  delle  iniziative  congiunte  previste dai meccanismi  del  protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»;
 Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;
 Considerato  che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni  di  gas  responsabili  dell'effetto  serra  per il periodo 2003-2010,  allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le  misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di riduzione  delle  emissioni  con  il minor costo e i migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;
 Vista  la  direttiva  2003/87/CE  che  istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
 Considerato  che  la  citata  direttiva  2003/87/CE  stabilisce una sanzione  per  le  emissioni  di  ogni tonnellata eccedente il limite stabilito  pari  a  Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo 2008-2012;
 Vista   la   direttiva   2002/91/CE   sul   rendimento   energetico nell'edilizia;
 Vista la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
 Considerato  che  in  data  11 febbraio  2004 e' stata approvata la direttiva 2004/8/CE, in corso di recepimento dallo Stato italiano, ed essa   e'   finalizzata   ad  accrescere  l'efficienza  energetica  e migliorare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento, creando un quadro per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cogenerazione  ad  alto rendimento di calore ed energia;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla attuazione della prima fase del Programma europeo sui cambiamenti climatici, che indica   nella   promozione  della  cogenerazione  una  delle  misure necessarie  per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel settore energetico;
 Considerato  che  il  potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento  di energia distribuita mediante impianti di cogenerazione diffusa  e'  stimato  in  12.000 MWe entro il 2008, con una riduzione delle  emissioni  di  anidnide  carbonica  - rispetto alla produzione tradizionale  di energia - pari a 8-14 milioni tonnellate/anno, ad un costo netto pari a circa Euro 4-7/anno per tonnellata;
 Tenuto conto inoltre che tale potenziale corrisponde a circa il 20% della   domanda   interna   di   elettricita',   e  che  pertanto  la realizzazione  di  impianti  di cogenerazione ad alto rendimento puo' contribuire  in  modo significativo alla riduzione del «carico» sulla rete di distribuzione della elettricita';
 Ritenuto  che,  in  applicazione  di  quanto  disposto dalle citate direttive   2004/8/CE,   2003/96/CE,   2002/91/CEE,  dovranno  essere applicate  misure incentivanti per l'impiego del gas naturale e delle fonti  rinnovabili negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento negli  usi civili, nel settore del commercio e turismo, e nei settori dell'agricoltura e dell'industria;
 Ritenuto  altresi'  che,  in attesa del recepimento delle direttive sopra citate, e della adozione delle relative misure incentivanti, e' opportuno  avviare  progetti  pilota  a  rapida  cantierabilita'  nel settore   della   cogenerazione   ad  alto  rendimento,  al  fine  di verificarne  la fattibilita' e la replicabilita', e che a questo fine e'  necessario  dotare il programma di una strumentazione finanziaria adeguata  per  facilitare il cofinanziamento e l'efficienza economica dei progetti;
 Considerato  che  le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge  n.  120/2002,  per  l'attuazione  dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004, assommano a Euro 75 milioni;
 Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168, recante interventi  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa pubblica» la quale,  tra  le  altre,  ha  ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa  all'anno  2004  per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;
 Ritenuto  di destinare Euro 30.000.000 all'attuazione dei programmi pilota  a  livello nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad  effetto  serra,  di  cui  all'art.  2,  punto  3,  della legge n. 120/2002,    finalizzati   alla   promozione   e   diffusione   della cogenerazione ad alto rendimento;
 Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate  nel  CDR  4  -  U.P.B.  4.2.3.15  -  Accordi  ed  organismi internazionali  -  capitolo  7923  impegnate  per Euro 50.000.000 con decreti  n.  724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e per  Euro  12.500.000  disponibili  nello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio per l'anno 2004;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  disposta  l'assegnazione  di  Euro 30.000.000 per la promozione della  realizzazione  di  progetti  pilota  a  rapida cantierabilita' aventi per oggetto impianti nuovi o rifacimenti di impianti esistenti come  definiti  nel  decreto  di  cui  al  successivo art. 3, ossia i progetti  realizzabili  entro  il  termine  massimo  di  6 mesi dalla comunicazione dell'ammissibilita' al finanziamento, nel settore della cogenerazione  diffusa  ad alto rendimento, al fine di verificarne la fattibilita' e la replicabilita'.
 2. Sono ammessi al finanziamento i progetti pilota di cogenerazione diffusa  ad  alto  rendimento,  con  priorita'  per  i  progetti  che prevedono  l'utilizzo  del  calore  per  la produzione energetica del freddo e l'utilizzo di unita' di piccola o micro-cogenerazione.
 3.  Ai  fini  dell'ammissibilita' al finanziamento l'IRE (Indice di Risparmio Energetico) delle unita' di potenza fra 1 MWe e 5 MWe, deve essere almeno pari allo 0,1 (10%). Per le unita' di potenza inferiore a 1 MWe l'IRE deve risultare positivo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono le pertinenti  definizioni  della  deliberazione n. 42/02 dell'autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ed inoltre le seguenti:
 a) «unita'  di  micro-cogenerazione»: unita' di cogenerazione con una capacita' massima inferiore a 50 kWe;
 b) «piccola   cogenerazione»:  la  cogenerazione  realizzata  con unita'  di  cogenerazione  con una capacita' installata inferiore a 1 Mwe;
 c) «cogenerazione   diffusa»:  la  cogenerazione  realizzata  con unita'  di  cogenerazione  con una capacita' installata inferiore a 5 Mwe;
 d) «IRE»:  indice  di  risparmio  energetico, cosi' come definito alla  lettera t), art. 1, della deliberazione n. 42/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 e) «Sito»:  l'edificio  o  il  complesso  di  edifici fisicamente connessi  all'impianto  di  distribuzione  del  calore utile prodotto dall'impianto di cogenerazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e delle attivita'   produttive   e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata, definiscono:
 a) la distribuzione territoriale dei progetti da avviare;
 b) le  modalita' per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contribuiti  ai  soggetti  beneficiari  tenuto conto e sulla base dei criteri  di  cui  all'allegato I, nonche' delle indicazioni regionali concernenti   le   porzioni  di  territorio  definite  «critiche»  in attuazione del decreto legislativo n. 351/1999;
 c) la   modalita'   per  l'eventuale  cumulo  con  altre  risorse nazionali o comunitarie;
 d)  le  procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi;
 e)  le  modalita'  di  monitoraggio  sui risultati e sui vantaggi energetico-ambientali conseguiti.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e  lo  sviluppo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  il  Direttore  generale  della  Direzione generale per l'energia  e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle attivita' produttive  sono  incaricati di predisporre entro il 31 dicembre 2005 una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle  disposizioni del presente  decreto,  con  particolare riferimento alla efficacia delle procedure  di finanziamento e delle misure incentivanti, nonche' alla fattibilita' e replicabilita' dei progetti pilota.
 La  relazione  e' inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza unificata.
 |  |  |  | Art. 5. I  presente  decreto  entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 3 novembre 2004
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Marzano
 |  |  |  | Allegato 1 
 1. Condizioni di ammissibilita'.
 1.1 I progetti pilota devono:
 a)  essere  costituiti  da  una o piu' unita' di cogenerazione, ciascuna  delle  quali  non  superi  una capacita' massima di 5 MWe e venga installata in siti diversi;
 b)   essere   realizzati  nei  settori  prioritari  di  cul  al successivo punto 2;
 c)  prevedere  il  monitoraggio  delle  prestazioni gestionali, energetiche ed ambientali delle unta' di cogenerazione.
 1.2  Per  i  progetti  pilota  che includono una o piu' unita' di potenza  compresa  fra 1 E 5 MWE la relativa domanda di finanziamento e'  corredata  dall'impegno del soggetto proponente al raggiungimento di  un  IRE  pari o superiore a 0,1 (10%); per le unita' inferiori al MWE l'IRE deve essere comunque positivo. 2. Interventi e settori prioritari.
 I  progetti  pilota  devono  avere una alta capacita' di replica. Sono definiti prioritari gli interventi a favore:
 a)  di  edifici  pubblici  o  destinati  a  servizi di pubblica utilita';
 b) del settore sanitario;
 c) del settore sportivo;
 d) del settore agroforestale;
 e) del settore della grande distribuzione;
 f)  degli  altri  settori  definiti prioritari sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e). 3. Entita' dei contributi per progetto pilota.
 3.1  Fino  al  20%  dell'investimento,  entro  un massimo di Euro 200.000,  per  gli impianti alimentati con gas naturale; aumentati al 30% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.
 3.2  Fino  al  30%  dell'investimento,  entro  un massimo di Euro 300.000,  per  gli  impianti alimentati con biomasse o con un sistema ibrido «biomasse-gas natutrale», aumentati al 40% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.
 3.3  Nel  caso di progetti realizzati in aree non servite da rete di gas l'incentivo di cui al punto 3.2 si intende pari al 40%. 4. Soggetti beneficiari:
 a) Energy Saving Company (ESCO);
 b) agenzie locali per il risparmio energetico;
 c)  soggetti  proprietari  o  gestori sul territorio nazionale di almeno 10 immobili adibiti agli usi di cui al precedente punto 2;
 d)  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  incluse associazioni di comuni  e  comunita'  montane,  per  la  realizzazione di impianti di cogenerazione a servizio di immobili di proprieta' pubblica o di reti di teleriscaldamento;
 e) imprese agricole e forestali.
 |  |  |  |  |