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| Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 marzo 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Chiappetta Hanz Giovanni, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189:
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999,  n.  394,  recante  norme  di  attuazione  del  citato  decreto legislativo  n.  286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato  dalla  legge  n. 189/2002, che prevede l'applicazione del decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Chiappetta  Hanz  Giovanni, nato il 24 luglio   1974  a  Lecco  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Attorney  and  Counsellor Law» come attestato dal certificato  rilasciato dalla Suprema corte del Tribunale dello Stato di  New  York  (U.S.A.)  il  26  ottobre 2004 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «dottore  in  Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Milano nel dicembre 1999;
 Considerato inoltre che il sig. Chiappetta ha conseguito un «Master of  Lawas  in  Comparative Legal Studies» presso la «Pace University» dello Stato di New York nel maggio 2001;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2004;
 Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Chiappetta  Hanz Giovanni, nato il 24 luglio 1974 a Lecco (Italia),  cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  orale  da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 Roma, 24 marzo 2005
 
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)   La  prova  orale  e'  unica e verte su: 1) discussione di un caso  pratico  su  una  a  scelta  tra  le  seguenti materie: diritto processuale    civile,   diritto   processuale   penale   o   diritto amministrativo  (processuale);  2)  elementi  su  una  a  scelta  del candidato  tra  le  seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto  amministrativo  (sostanziale);  3) elementi di deontologia e ordinamento professionale;
 c)  La   commissione   rilascia   all'interessato  certificazione dell'avvenuto  superamento  dell'esame  fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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