Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
CIRCOLARE 30 marzo 2005, n. 7 |
Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria, per opere di elevato valore culturale - Articolo 34, legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997. |
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Alla Associazione italiana editori UNIGEC-CONFAPI Associazione bancaria italiana (ABI) M.C.C. S.p.a. e, per conoscenza: Al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento. Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio 1997, le sopra indicate richieste devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Ufficio di segreteria della commissione, via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma. Si comunica che in base al rifinanziamento del suddetto art. 34, concesso dall'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il corrente anno finanziario 2005 e' l'ultimo esercizio finanziato dalla predetta legge. Pertanto le richieste di mutuo dovranno pervenire inderogabilmente entro il 31 maggio 2005. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovra' essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione. Si rammenta che, dal 1° gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono esprimere gli importi in euro. Si informa, inoltre, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la piu' ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.
Roma, 30 marzo 2005
Il direttore generale: Scala |
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