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| Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 4 aprile 2005, n. 47 |  | Modifiche  agli  articoli  83,  84  e  86 del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia  di  attribuzione  di  seggi  nell'elezione  della Camera dei deputati. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  All'articolo  83,  comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
 "1-bis)  determina  l'appartenenza  delle  liste ai gruppi politici organizzati  secondo  quanto  dispone  l'articolo  84,  comma 1, nono periodo;".
 2.  All'articolo  84,  comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora, al  termine  delle  proclamazioni  effettuate  ai  sensi  dei periodi precedenti,  rimangano  ancora  da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio  centrale  nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle  quali  erano  stati inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato  possibile  procedere  alle  proclamazioni  ai sensi del primo, secondo,  terzo  e  quarto  periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio  centrale  nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni   secondo   l'ordine  decrescente  dei  resti  di  cui all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della  graduatoria,  sino  a  concorrenza  dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla    lista.    L'Ufficio   centrale   circoscrizionale,   ricevuta comunicazione  delle  assegnazioni  di cui al sesto periodo, proclama eletti,  sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati  non  eletti  nei  collegi  uninominali  nell'ambito  della medesima   circoscrizione   che   appartengono   al  gruppo  politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire piu'  seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico  organizzato,  si  procede  alla  proclamazione degli eletti partendo   dalla   lista   con  la  cifra  elettorale  piu'  elevata. L'appartenenza  dei  candidati  nei  collegi  uninominali  al  gruppo politico  organizzato  si  desume  dall'aver  essi contraddistinto la propria  candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico  organizzato.  L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si  e'  presentato  anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con  il  contrassegno  del  gruppo  politico organizzato. Qualora, al termine  delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano  ancora  da  attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale   ne   da'   comunicazione all'Ufficio  centrale  nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita'   di   cui   al  settimo,  ottavo  e  nono  periodo,  nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti".
 3.  All'articolo  86,  comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,  le  parole:  "e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: ", quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo".
 4.  Nella  XIV  legislatura  le  disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che  si  siano  resi  vacanti  a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 4 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2625):
 Presentato dall'on. Sanza ed altri il 10 aprile 2002.
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 16 maggio 2002.
 Esaminato dalla I commissione il 2, 3, 15, 16, 17, 22 e
 23 ottobre 2002.
 Relazione  scritta  presentata il 24 ottobre 2002 (atto
 n. 2625-2655-2713-A relatore on. D'Alia).
 Esaminato in aula il 28 ottobre 2002, e approvato in un
 Testo unificato con i nn: 2655 (Fontana); 2713 (Fontana) il
 29 gennaio 2003.
 Senato della Repubblica (atto n. 1972):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 4 febbraio 2003.
 Esaminato  dalla  1ª commissione l'11, 12 e 26 febbraio
 2003; 4 e 5 marzo 2003.
 Esaminato  in  aula  l'8  e  13  maggio 2003; 2, 8 e 16
 febbraio 2005 e approvato il 23 marzo 2005.
 
 NOTE
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  83, 84 e 86
 decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
 361,  e  successive  modificazioni  (Approvazione del testo
 unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificati dalla presente legge: "Art. 83 - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
 gli  estratti  dei  verbali  da  tutti  gli Uffici centrali
 circoscrizionali,   facendosi  assistere,  ove  lo  ritenga
 opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
 1)   determina   la  cifra  elettorale  nazionale  di
 ciascuna  lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
 elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi
 politici  organizzati  secondo  quanto  dispone  l'art. 84,
 comma 1, nono periodo;
 2)  individua  quindi le liste che abbiano conseguito
 sul  piano  nazionale  almeno il quattro per cento dei voti
 validi espressi;
 3)  tra  le  liste  di  cui  al  numero 2) procede al
 riparto  dei  seggi in base alla cifra elettorale nazionale
 di  ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
 elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il
 numero  dei  seggi  da attribuire in ragione proporzionale,
 ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale.
 Nell'effettuare    tale    divisione    non   tiene   conto
 dell'eventuale  parte frazionaria del quoziente. Divide poi
 la  cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al
 riparto  per  tale quoziente. La parte intera del quoziente
 cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
 a   ciascuna   lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
 attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
 quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
 e,  in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano
 conseguito   la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a
 parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
 4)  procede  quindi  alla distribuzione nelle singole
 circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste.
 A  tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei
 seggi  in  ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista
 tanti  seggi  quanti quozienti circoscrizionali interi essa
 abbia  conseguito  in  quella  circoscrizione. Il quoziente
 circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle
 cifre    elettorali   circoscrizionali   conseguite   nella
 circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale
 dei   seggi  e  il  numero  di  seggi  da  assegnare  nella
 circoscrizione  in  ragione  proporzionale.  Gli  eventuali
 seggi  residui  sono  attribuiti  alle  liste  seguendo  la
 graduatoria  decrescente delle parti decimali del quoziente
 ottenuto  da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti
 i  seggi  spettanti  alla  circoscrizione.  A  tal  fine le
 operazioni   di   calcolo   procedono   a   partire   dalla
 circoscrizione  di  minore  dimensione  demografica.  Nella
 assegnazione   dei   seggi   non   si   prendono   piu'  in
 considerazione  le  liste che abbiano gia' ottenuto tutti i
 seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero
 3).   Al   termine   di   tali   operazioni,  i  seggi  che
 eventualmente  rimangano  ancora  da assegnare ad una lista
 sono  attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove
 essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi
 i  resti  che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione
 di seggi.
 2.  L'Ufficio  centrale nazionale provvede a comunicare
 ai  singoli  Uffici centrali circoscrizionali il numero dei
 seggi assegnati a ciascuna lista.
 3.   Di   tutte  le  operazioni  dell'Ufficio  centrale
 nazionale  viene  redatto,  in  duplice esemplare, apposito
 verbale:  un  esemplare e' rimesso alla Segreteria generale
 della  Camera  dei  deputati la quale ne rilascia ricevuta,
 l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della
 Corte di cassazione.".
 "Art.  84  -  1.  Il  presidente  dell'Ufficio centrale
 circoscrizionale,  ricevute  da parte dell'Ufficio centrale
 nazionale  le  comunicazioni  di  cui all'art. 83, comma 2,
 proclama  eletti,  nei  limiti  dei seggi ai quali ciascuna
 lista  ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo
 l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi
 e'  gia'  stato  proclamato  eletto  ai sensi dell'art. 77,
 comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
 nell'ordine  progressivo  di  presentazione. Qualora ad una
 lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati,
 il   presidente   dell'Ufficio   centrale  circoscrizionale
 proclama  eletti,  sino  a concorrenza del numero dei seggi
 spettanti  alla  lista e seguendo l'ordine delle rispettive
 cifre  individuali,  i  candidati  della graduatoria di cui
 all'art.  77,  comma  1,  numero 4), che non risultino gia'
 proclamati  eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu'
 liste  collegate  con  gli  stessi  candidati  nei  collegi
 uninominali,  si  procede  alla  proclamazione degli eletti
 partendo  dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata.
 Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
 del  terzo  e  del  quarto  periodo,  rimangano  ancora  da
 attribuire   dei   seggi   ad   una  lista,  il  presidente
 dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione
 all'Ufficio  centrale  nazionale  affinche'  si  proceda ai
 sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.
 Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
 dei  periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei
 seggi  ad  una  lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna
 tali  seggi  alle  circoscrizioni  alle  quali  erano stati
 inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato possibile
 procedere  alle  proclamazioni ai sensi del primo, secondo,
 terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature;
 l'Ufficio  centrale  nazionale  procede  alla  assegnazione
 ponendo  tali  circoscrizioni  secondo l'ordine decrescente
 dei  resti di cui all'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1,
 numero  4),  ed assegna un seggio in successione a ciascuna
 di  esse,  procedendo  secondo  l'ordine della graduatoria,
 sino  a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in
 ciascuna  di  esse  e ad esaurimento dei seggi che spettano
 alla  lista.  L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta
 comunicazione  delle  assegnazioni di cui al sesto periodo,
 proclama  eletti,  sino  a concorrenza del numero dei seggi
 spettanti  alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle
 rispettive  cifre  individuali,  i candidati non eletti nei
 collegi     uninominali    nell'ambito    della    medesima
 circoscrizione   che   appartengono   al   gruppo  politico
 organizzato  di cui fa parte la lista; qualora risultino da
 attribuire   piu'   seggi   assegnati   a   diverse   liste
 appartenenti  al  medesimo  gruppo politico organizzato, si
 procede  alla  proclamazione  degli  eletti  partendo dalla
 lista  con la cifra elettorale piu' elevata. L'appartenenza
 dei  candidati  nei  collegi uninominali al gruppo politico
 organizzato  si  desume  dall'aver  essi contraddistinto la
 propria  candidatura  uninominale anche con il contrassegno
 del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista
 al  gruppo  politico  organizzato  si  desume dal fatto che
 almeno un candidato di tale lista si e' presentato anche in
 un  collegio  uninominale  di una qualsiasi circoscrizione,
 distinguendo  la  propria candidatura uninominale anche con
 il  contrassegno  del gruppo politico organizzato. Qualora,
 al  termine  delle  proclamazioni  effettuate  ai sensi del
 settimo  periodo,  rimangano ancora da attribuire dei seggi
 alla    lista,    il   presidente   dell'Ufficio   centrale
 circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale
 nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita' di
 cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni
 ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.
 2.    Dell'avvenuta    proclamazione    il   presidente
 dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale invia attestato ai
 deputati   proclamati  e  ne  da'  immediata  notizia  alla
 Segreteria  generale della Camera dei deputati nonche' alle
 singole   prefetture,  che  la  portano  a  conoscenza  del
 pubblico.".
 "Art.  86  -  1.  Quando,  per  qualsiasi  causa  anche
 sopravvenuta,  resti  vacante il seggio attribuito ai sensi
 dell'art.  77,  comma  1,  numero  1),  il Presidente della
 Camera  dei  deputati  ne  da'  immediata  comunicazione al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
 dell'interno  perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
 collegio  interessato.  I comizi sono convocati con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
 Consiglio  dei  Ministri, purche' intercorra almeno un anno
 fra  la  data  della  vacanza  e  la scadenza normale della
 legislatura.  Le  elezioni  suppletive  sono  indette entro
 novanta   giorni   dalla  data  della  vacanza,  dichiarata
 dall'organo di verifica dei poteri.
 1-bis.  Qualora  il termine di novanta giorni di cui al
 comma  1  cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il
 15  settembre,  il  Governo e' autorizzato a prorogare tale
 termine  di  non  oltre  quarantacinque  giorni; qualora il
 termine  suddetto  cada  in  un  periodo compreso tra il 15
 dicembre  e  il  15  gennaio,  il  Governo puo' disporre la
 proroga per non oltre trenta giorni.
 2.      Il     presidente     dell'Ufficio     centrale
 circoscrizionale,  in  conformita'  ai risultati accertati,
 proclama   eletto   il   candidato   che  ha  riportato  la
 maggioranza dei voti validi.
 3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal
 mandato  con  la scadenza costituzionale o con l'anticipato
 scioglimento  della Camera dei deputati. Nel caso in cui si
 proceda  ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita'
 previste  dall'art.  7  non  hanno  effetto  se le funzioni
 esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi
 alla  data  di pubblicazione del decreto di indizione delle
 elezioni suppletive.
 4.  Il  seggio  attribuito  ai  sensi  dell'art. 84 che
 rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e'
 attribuito  nell'ambito  della  medesima  circoscrizione al
 candidato  che  nella  lista  segue immediatamente l'ultimo
 degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
 5.  Nel  caso  in  cui  una lista abbia gia' esaurito i
 propri  candidati,  si  procede  con  le  modalita'  di cui
 all'art.   84,  comma  1,  terzo,  quarto,  quinto,  sesto,
 settimo, ottavo, nono e decimo periodo.".
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