| IL DIRETTORE REGIONALE della Valle d'Aosta
 
 Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
 Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.  5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata  resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
 Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista  la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la  quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;
 Accertato  il  mancato  funzionamento  del  servizio di pubblicita' immobiliare  di  Aosta per il giorno 18 marzo 2005 e che lo stesso e' da  attribuirsi  all'adesione  da  parte  del personale allo sciopero indetto per il giorno 18 marzo 2005;
 Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;
 Visto   il   parere   favorevole   dell'ufficio   del  garante  del contribuente  espresso  con  nota  datata  21 marzo  2005,  prot.  n. 68/2005;
 Determina:
 
 E'  accertato  il  periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare di Aosta in data 18 marzo 2005.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Aosta, 24 marzo 2005
 Il direttore: Gaiarsa
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