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| Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 25 marzo 2005 |  | Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alle modifiche del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Prosciutto  Toscano»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle modifiche al disciplinare di produzione;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»,  ai  sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio del Prosciutto Toscano, con  sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n. 21/23, intesa ad ottenere   le   modifiche   del   disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto Toscano» nel quadro della  procedura  prevista  dall'art.  17  del  regolamento  (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  60770 dell'8 febbraio 2005, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  le  modifiche  di  cui  sopra rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  3 marzo  2005,  con  la  quale  il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita' presente e futura, conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata domanda di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine  protetta,  ricadendo  la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Prosciutto Toscano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  del Prosciutto  Toscano,  assicuri  la  protezione a titolo transitorio a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»,  secondo  il  disciplinare  di  produzione che recepisce le modifiche   richieste  e  che  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche apportate al disciplinare di produzione della denominazione di  origine  protetta  «Prosciutto Toscano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Prosciutto  Toscano»,  ricade  sui  soggetti  che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
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