Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilascia all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, e' stata prorogata fino al 26 aprile 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo n. 60679;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 31 gennaio 2000;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica «Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di contro sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 31 gennaio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2005
Il direttore generale: Abate
 
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