| 
| Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 25 marzo 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto   2004   e  29 novembre  2004,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione    triennale   rilascia   all'organizzazione   di controllo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 26 aprile 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 2 giugno 1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con sede  in  Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con decreto  2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004 e 29 novembre  2004,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 2 giugno 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  |  |