| Al Ministero delle politiche agricole e forestali
 - Segreteria tecnica
 -  Direzione generale delle politiche
 agroalimentari - PAGR V
 -   Direzione   generale   del  Corpo
 forestale dello Stato
 Agli assessorati regionali agricoltura
 Agli  assessorati prov. autonome Trento
 e Bolzano
 Al Ente nazionale risi
 Al     Centro    assistenza    agricola
 Coldiretti S.r.l.
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA
 CANAPA
 Alle    Organizzazioni    professionali
 agricole: Col diretti - Confagricoltura
 -    CIA    -   Copagri   -   ENPTA   -
 Eurocoltivatori  - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
 - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA
 
 1. Premessa.
 A  seguito delle attivita' connesse con la ricognizione preventiva, avviata  ai  sensi  dell'art.  12 del regolamento (CE) n. 795/04 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche agricole  e  forestali  del  20 luglio  2004(1),  e  attuata  con  la circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, e' attualmente in corso  la  comunicazione  ai  singoli  agricoltori, prevista ai sensi dell'art.   34   del  regolamento  (CE)  n.  1782/03(2),  dei  titoli provvisori  calcolati  ai  sensi dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1782/03(3).
 Con   la   presente  circolare  vengono  pertanto  disciplinate  le modalita' per la fissazione dei titoli oggetto di comunicazione. 2. La comunicazione dei titoli provvisori.
 Il   numero   e  l'importo  unitario  dei  titoli  provvisori  sono comunicati  agli  agricoltori  interessati  mediante  lettera  il cui fac-simile e' allegato alla presente circolare (Allegato 1).
 Detti   titoli   derivano  dai  dati  di  riferimento  in  possesso dell'AGEA,  cosi'  come  essi  risultano  contenuti negli archivi del Sistema  Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), anche in seguito alla ricognizione  preventiva  ed  alla correzione finora effettuata delle anomalie riscontrate sulle domande di aiuto presentate nel periodo di riferimento 2000-2002.
 In  particolare,  dai  dati  di  riferimento  derivano l'importo di riferimento  e la superficie di riferimento, calcolati secondo quanto disposto  dagli  articoli  37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/03, e dall'allegato VII del regolamento stesso(4).
 Ai  sensi  dell'art.  43  citato,  il numero dei titoli spettanti a ciascun  agricoltore  interessato  e'  pari  al  numero di ettari che compongono  la  superficie  di  riferimento,  e l'importo unitario di ciascun  titolo,  fatto salvo quanto si dira' in seguito per i titoli speciali,  e'  calcolato  dividendo  l'importo  di  riferimento sopra descritto per la superficie di riferimento.
 Il   dettaglio   delle   modalita'   di   calcolo  seguite  per  la determinazione   del   numero  e  dell'importo  unitario  dei  titoli provvisori  e' indicato in allegato alla presente circolare (Allegato 2).
 I  titoli  calcolati  sono registrati presso il Sistema Informativo Agricolo  Nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema  di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli all'aiuto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004(5).
 Le   informazioni   registrate   possono  essere  consultate  dagli interessati presso il proprio CAA o presso l'Agea. 3. Categorie di titoli.
 La  regolamentazione  comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».
 3.1  I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37,  43  e  47  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003(6),  secondo le modalita'  di  cui  all'allegato  VII del regolamento citato. Si deve precisare che, ai sensi dell'art. 43, par. 2 e 3, nella superficie di riferimento   rientra   l'intera   superficie   foraggera   aziendale determinata  secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato 2 della presente circolare.
 3.2  I  titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53 del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003(7),  e corrispondono alla media triennale  degli  ettari  oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio.  Il  loro valore e' calcolato, analogamente al caso dei titoli  ordinari,  dividendo  l'importo medio triennale dei pagamenti ricevuti  per il ritiro obbligatorio per il numero medio triennale di ettari  ritirati.  Ai  sensi  dell'art.  54,  par. 6, del regolamento citato(8),  i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
 3.3  I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli  calcolati  a  norma  dell'art.  48  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003(9), spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano  percepito  pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del   medesimo   regolamento(10),  qualora  essi  non  dispongano  di superficie  di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro.
 Nel   caso   in  cui  l'agricoltore  interessato  non  disponga  di superficie  di  riferimento,  i  titoli sono calcolati per ogni 5.000 Euro  (o  frazione di 5.000 Euro), fino alla concorrenza dell'importo di  riferimento  corrispondente  alla  media  triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.
 Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di riferimento  ma  il  titolo  per  ettaro  risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro, verranno assegnati titoli ordinari del valore di  5.000  Euro  per  quanti  ettari  di  superficie  di  riferimento posseduti  e  titoli  speciali  di  taglio  massimo di 5.000 Euro per l'importo di riferimento residuo.
 I   titoli  in  questione,  sono  definiti  dalla  regolamentazione comunitaria  sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perche',  in  deroga  all'obbligo  previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari  di  fornire  una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del regolamento  (CE)  n.  1782/2003(11),  dispone che gli intestatari di detti    titoli    mantengano   obbligatoriamente   almeno   il   50% dell'attivita'  agricola  svolta nel periodo di riferimento, espressa in Unita' di Bestiame Adulto (UBA). 4. Caratteristiche dei titoli.
 I  titoli  oggetto  di  comunicazione  sono  provvisori,  in quanto suscettibili  di  variazioni,  sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore.
 4.1 I casi in cui puo' farsi luogo ad una riduzione del valore sono i seguenti:
 ai  sensi dell'art. 41 di cui al regolamento (CE) n. 1782/03(12), qualora  la  somma  di  tutti  gli  importi  di riferimento superi il massimale di spesa nazionale previsto dall'allegato VIII del medesimo regolamento,  al  fine  di  rispettare detto massimale e' operata una riduzione  percentuale  lineare  degli importi di riferimento, con la conseguente riduzione del valore dei titoli provvisori comunicati;
 ai  sensi del successivo art. 42, dopo aver eventualmente operato la  riduzione di cui al punto precedente, si procede ad una ulteriore riduzione  percentuale  lineare  al  fine  di  costituire una riserva nazionale,  necessaria per l'attribuzione dei titoli agli agricoltori che   rientrino  nelle  ipotesi  di  cui  allo  stesso  art.  42  del regolamento (CE) n. 1782/03(13);
 ai sensi della lett. A, par. 2, dell'allegato VII del regolamento (CE)   n.   1782/03(14),  dal  2006  e'  altresi'  ridotto  l'importo dell'aiuto  supplementare  per  il  grano  duro:  nel  2005 il valore considerato  per  il  calcolo  dell'importo  di  riferimento per tale regime  di premio, nelle zone tradizionali, e' di 291 Euro/ha, mentre per  le  zone non tradizionali e' di 46 Euro/ha; tali valori dal 2006 passano rispettivamente a 285 Euro/ha e a 0 Euro/ha; tale diminuzione provoca una corrispondente riduzione del valore dei titoli.
 4.2  Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbero aumentare  o  ridursi  per  la  considerazione  di  mutate situazioni aziendali  registrate  con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro il termine del 15 maggio 2005.
 4.3  Il  numero  ed  il  valore  dei  titoli potrebbero aumentare a seguito delle anomalie rilevate sulle domande di aiuto presentate nel triennio  di  riferimento, risolte ai sensi della circolare dell'AGEA n. 38, del 16 novembre 2004.
 4.4 Infine il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito  di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie come previsto dall'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004(15).
 Alla  luce  di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi saranno  oggetto  di specifica comunicazione, entro il termine di cui all'art.  12,  par.  4, del regolamento (CE) n. 795/2004(16), dopo la presentazione  e la verifica di tutte le domande di accesso al regime di  pagamento  unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno all'Agea il 16 maggio 2005.
 Tra le caratteristiche dei titoli si deve segnalare la possibilita' che essi siano, in determinati casi, soggetti a specifici vincoli.
 In  particolare,  l'art.  42,  paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003(17), prevede che i titoli attribuiti utilizzando la riserva nazionale non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni a  decorrere  dalla loro attribuzione, e che un titolo non utilizzato in  ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella  riserva  nazionale. Agli stessi vincoli sono soggetti i titoli attribuiti,  secondo  il  disposto  dell'art.  37,  par.  2(18),  del regolamento  citato,  agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' durante  il  periodo  di riferimento (nel 2001 o nel 2002), in quanto detti  titoli  sono,  ai sensi dell'art. 43, par. 1(19), dello stesso regolamento, assimilati a titoli da riserva. 5. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.
 La  costituzione  del  fascicolo  e'  obbligatoria  nel caso in cui l'agricoltore  non  abbia  presentato  domanda  di  aiuto nei settori seminativi  o zootecnia (bovini) nelle campagne precedenti; se invece il  fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti,  gli  agricoltori,  a  fronte di variazioni rispetto alla documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a presentare, la prevista documentazione aggiornata.
 I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel  proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso,  con  l'obbligo  di  fornire  la documentazione necessaria al costante  aggiornamento  della  propria  situazione  aziendale. I CAA saranno,  inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Agea.
 I  soggetti  che  non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno  presentare la documentazione all'Agea, cosi' come descritto al successivo punto 7. 6. Fissazione dei titoli.
 Come  si  e'  evidenziato  sopra,  i titoli attualmente in corso di comunicazione  sono  provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere «fissati».
 La  fissazione  dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, contenente i dati di cui al modello fac-simile allegato alla presente circolare  (Allegato  3).  Oggetto  della  domanda di fissazione sono tutti  i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non e' infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.
 La domanda di fissazione deve pervenire all'Agea entro il 16 maggio 2005.
 La  scadenza  sopra  riportata tiene conto del fatto che il termine del  15  maggio,  indicato  nel decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, cade in un giorno festivo.
 La  domanda  di  fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale  domanda  di  accesso al regime di pagamento unico per l'anno  2005.  E'  tuttavia  consentita  la presentazione contestuale delle due domande.
 Per   presentazione  contestuale  delle  domande,  fatto  salvo  il principio  che  la domanda di fissazione precede quella di pagamento, si  intende  la  presentazione,  nelle forme stabilite dall'Organismo Pagatore, di entrambe le domande nel medesimo giorno.
 Ai sensi di quanto previsto all'art. 21-bis del regolamento (CE) n. 796/2004(20)  (articolo  introdotto  dal regolamento (CE) n. 239/2005 dell'11  febbraio 2005), se la domanda di fissazione viene presentata oltre  il  termine  sopra  indicato e entro il limite di 25 giorni di calendario  da tale termine, viene applicata una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2005.
 Trascorsi 25 giorni di calendario, ovvero dopo il 9 giugno 2005, la domanda   e'  considerata  irricevibile;  all'agricoltore  non  viene assegnato  alcun  titolo  e  i relativi importi alimentano la riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/03(21).
 I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:
 di  essere  agricoltore  ai  sensi  dell'art.  2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003(22);
 in caso di fissazione di titoli ordinari o di ritiro, di avere la disponibilita'  di  almeno  0,3  ha  di  superficie agricola ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004, n. 1787(23).
 Detta  condizione  non  e'  richiesta  per i titoli speciali di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/03(24).
 Si  precisa  che  la  fissazione  dei titoli come «speciali» non e' automatica;  essa  e' subordinata ad una richiesta esplicita da parte dell'agricoltore  di voler aderire alla deroga ai sensi dell'art. 49, paragrafo   2   del   regolamento   (CE)  n.  1782/03(25),  contenuta all'interno   della  domanda  di  fissazione.  In  mancanza  di  tale richiesta i titoli speciali vengono considerati come titoli ordinari.
 I  titoli speciali richiesti e non confermati come tali, e pertanto fissati   come  ordinari,  devono  essere  necessariamente  associati ciascuno  ad  un  ettaro  di  superficie ammissibile ai fini del loro utilizzo.
 Si  precisa  inoltre  che  la  definizione della caratteristica del titolo, ordinario o speciale, e' responsabilita' dell'agricoltore che fissa il titolo. 7. Modalita' di presentazione delle domande di fissazione.
 Le  domande  di fissazione dei titoli provvisori comunicati possono essere  presentate  all'Agea,  da  parte  dei soggetti intestatari di titoli  provvisori,  persone  fisiche  o  giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale  (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:
 Valle d'Aosta;
 Piemonte;
 Liguria;
 Provincia autonoma di Trento;
 Provincia autonoma di Bolzano;
 Friuli Venezia Giulia;
 Marche;
 Umbria;
 Lazio;
 Abruzzo;
 Molise;
 Campania;
 Puglia;
 Calabria;
 Sicilia;
 Sardegna.
 In  deroga  a  tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o piu' UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di piu'  Organismi  Pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo  unico  aziendale  in  sede  diversa  da quella legale o di residenza  purche'  sia presente una UTE dell'Azienda. Tale richiesta e'  inoltrata  all'Organismo  Pagatore  competente  per  sede legale, all'Organismo    Pagatore   prescelto   e   ad   AGEA.   Al   termine dell'istruttoria  svolta  AGEA provvede ad attribuire nell'ambito del SIAN la delega all'Organismo Pagatore prescelto.
 Sulla  base di tale principio, la domanda di fissazione deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale e' stato costituito il fascicolo aziendale.
 Gli  agricoltori  che  hanno  conferito  mandato ad un CAA potranno rivolgersi   allo  stesso  per  la  presentazione  della  domanda  di fissazione.  Il  CAA  potra'  usufruire  delle procedure informatiche disponibili  all'uopo  presso  il  portale SIAN (www.sian.it) e avra' l'obbligo  di  archiviare  la  domanda  cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
 Per  gli  agricoltori  che  non  hanno conferito mandato ad un CAA, l'Agea  ha  predisposto  sul  portale SIAN, una funzione ad uso degli enti  regionali,  per la stampa di un modello di domanda corredato di numero   identificativo   (bar-code)   e   dei  dati  anagrafici  del richiedente.
 Gli  agricoltori  che  hanno  ricevuto  la comunicazione dei titoli provvisori,   potranno   scaricare   direttamente  dal  portale  SIAN www.sian.it,  il modello di domanda inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione.
 Il modello corredato dei dati anagrafici, del numero identificativo (bar-code)  e del riferimento ai titoli oggetto di fissazione, potra' essere  scaricato  una  sola  volta,  qualora  si rendesse necessario produrre un ulteriore modulo la procedura consentira' di scaricare un modello in bianco corredato del solo numero identificativo.
 La   domanda,   compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in via Torino, 45 -  00184 Roma, entro le ore 17 del 16 maggio 2005 nei termini e nelle modalita'  sottoindicate,  direttamente  o  tramite  terzi,  mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
 Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
 AGEA
 Regime di pagamento unico (regolamento 1782/2003)
 Domanda di fissazione anno 2005
 via Torino, 45
 00184 - Roma
 I  dati  anagrafici  del  richiedente,  riportati sulla busta nello spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti informazioni:
 nome;
 cognome/ragione sociale;
 indirizzo;
 cap - comune (prov);
 domanda di fissazione 2005.
 La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro  ed  in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda. 8. Casi particolari.
 Le  casistiche  sotto  riportate dal punto 8.1 al punto 8.5 possono comportare  il  ricalcolo  dei  titoli  comunicati  e,  se  del caso, l'aumento o la diminuzione anche nel numero dei titoli.
 In   ogni  caso,  gli  eventuali  nuovi  titoli  calcolati  vengono registrati nel SIAN.
 Qualora  i cambiamenti nel numero dei titoli spettanti, avvenissero dopo  la  fissazione  dei  titoli  comunicati, i nuovi titoli vengono fissati   d'ufficio,   considerando  la  manifestazione  di  volonta' dell'agricoltore registrata con la domanda di fissazione, sufficiente a  fissare  anche  i  titoli che nascono, ad esempio, a seguito della soluzione  di  un'anomalia  o  per  la  registrazione di un movimento aziendale.
 Se  i  nuovi titoli nascono dopo la presentazione di una domanda di aiuto,  l'agricoltore  verra'  informato tempestivamente dell'evento; l'agricoltore ha due possibilita':
 1) se  non  sono  decorsi  i  tempi  (entro  il  16 maggio), puo' presentare   una   domanda  che  sostituisca  quella  precedentemente presentata;
 2) se  sono decorsi i tempi per la presentazione della domanda ma non  quelli  per  le domande di modifica (31 maggio), puo' presentare domanda di modifica.
 Trascorsi  anche  i  termini  per la presentazione delle domande di aiuto  in  ritardo  (25  giorni di calendario oltre il termine del 15 maggio),  vale  a  dire  dopo  il  9  giugno  2005,  si procedera' al ricalcolo  totale  di  tutti i titoli per la registrazione dei titoli definitivi  entro  il  15  agosto  2005  ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004(26), entro il 31 dicembre 2005.
 Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione  delle  domande  di aiuto e entro la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore:
 1) se  l'agricoltore ha presentato comunque domanda di aiuto e ha superfici  ammissibili  coerenti  con  l'utilizzo dei nuovi titoli: i nuovi  titoli  possono comunque essere inseriti in domanda, invocando la causa di forza maggiore;
 2) se  l'agricoltore  non ha presentato domanda di aiuto: i nuovi titoli hanno valore solo dalla campagna successiva.
 Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione  delle  domande  di  aiuto e dopo la determinazione dei titoli  definitivi,  generi  nuovi  titoli a favore dell'agricoltore, tali  titoli,  ai  sensi  dell'art.  23-bis  del  regolamento (CE) n. 795/2004(27), sono validi a partire dalla campagna 2006.
 Le  casistiche di cui ai punti 8.6 e 8.7 riguardano le modalita' di trasferimento  dei  titoli  a  seguito  di  vendita o di locazione di azienda  effettuate  entro  la data di presentazione delle domande di fissazione (16 maggio 2005). 8.1 Movimenti aziendali.
 Ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3 dell'art. 33 del  regolamento  (CE) n. 1782/2003(28) e ai sensi degli articoli 13, 14  e  15  del  regolamento  (CE)  n. 795/2004(29), nonche' di quanto disciplinato  nel  DM  n.  1787  del  5  agosto  2004,  e'  possibile registrare  i  movimenti aziendali relativi a successione effettiva e anticipata,  cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni  e  fusioni,  entro il termine del 16 maggio 2005, previsto per la presentazione delle domande di aiuto.
 Tale  registrazione avviene con le stesse modalita' previste per la ricognizione   preventiva,   riportate   nella   circolare   Agea  n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet: http://www.agea.      gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/Normativa Sezione/default.htm
 Si  precisa che non e' possibile registrare movimenti aziendali che diminuiscano  il  numero dei titoli gia' fissati dall'agricoltore: in questo   caso   si  dovra'  procedere  prima  all'annullamento  della fissazione  dei  titoli  e  successivamente  alla  registrazione  del movimento aziendale. 8.2 Circostanze eccezionali.
 Le  circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n.  1782/2003(30)  sono  elencate  nel  D.M.  n.  1628  del 20 luglio 2004(31).
 La registrazione di tali circostanze avviene con le modalita' a suo tempo  riportate  nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004  e  nella circolare Agea n. ACIU.2005.00002 del 10 gennaio 2005, disponibili                  all'indirizzo                  internet: http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezion e/default.htm
 Il  termine per la presentazione e l'ammissibilita' delle stesse e' prorogato, ai sensi del D.M. del 24 febbraio 2005, al 31 marzo 2005. 8.3 Correzione anomalie.
 La  circolare  Agea n. 38, del 16 novembre 2004, ha disciplinato la procedura  di  risoluzione  delle  anomalie correggibili, finalizzata all'accertamento  dei  titoli individuali derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03.
 La circolare Agea n. 3 del 28 gennaio 2005, ha prorogato il termine ultimo  per  la  correttiva  delle anomalie correggibili, relative al periodo  di  riferimento  (2000,  2001 e 2002) alla data del 31 marzo 2005. 8.4 Foraggi essiccati.
 L'allegato  VII del regolamento (CE) 1782/2003, alla lettera D(32), disciplina  le  modalita' di calcolo degli importi di riferimento per gli  agricoltori  che  hanno consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'art. 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95(33), o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'art. 10  dello  stesso  regolamento(34).  Tali  modalita'  di calcolo sono basate   sulle  quantita'  di  prodotto  consegnate  nel  periodo  di riferimento  alle aziende trasformatrici e sulle superfici dichiarate nei contratti sottoscritti nel periodo stesso.
 Agea  ha pertanto provveduto al calcolo dei titoli sulla base delle informazioni  contenute  nei  registri  di  magazzino e nei contratti registrati nelle basi dati del SIAN.
 Qualora   l'agricoltore  interessato  verifichi  un'anomalia  nella considerazione dei dati produttivi utilizzati ai fini del calcolo dei titoli all'aiuto, puo' richiederne la correzione, all'Agea, allegando copia  della  documentazione comprovante la validita' dei dati in suo possesso,  attraverso  il CAA mandatario, ovvero, nel caso in cui non abbia  dato  mandato  ad alcun CAA, presentandosi o facendo pervenire mediante  raccomandata  A/R,  entro il 15 aprile 2005, tutti i giorni dalle  9  alle  13,  presso  l'ufficio  competente  per il settore in questione,  al  seguente  indirizzo:  AGEA  -  PAC Prodotti Animali - Seminativi  e  Foraggi, via Torino, 45 - 00184 Roma (I piano - stanza 12).
 La documentazione comprovante la validita' dei dati in possesso del produttore,  da  consegnare al CAA o far pervenire ad AGEA secondo le modalita' sopra riportate, e' la seguente:
 autocertificazione  -  resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - nella quale il produttore dichiara:
 la quantita' e la tipologia di foraggio consegnato alla ditta;
 gli ettari coltivati;
 copia   delle   fatture   di   vendita  dei  foraggi  alla  ditta trasformatrice;
 copia del contratto (modello FE);
 autocertificazione  della  ditta  trasformatrice  - resa ai sensi dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445 - nella quale il responsabile legale della ditta stessa dichiara:
 la   quantita'  e  la  tipologia  di  foraggio  consegnato  dal produttore;
 la  quantita'  e  la  tipologia  di  foraggio trasformato dalla ditta;
 gli  ettari  coltivati  dal produttore risultanti dal contratto FE. 8.5 Agricoltori  che hanno iniziato l'attivita' durante il periodo di riferimento.
 L'art.  37,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003(35) prevede,  per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola nel  2001  o  nel  2002, che l'importo di riferimento sia uguale alla media  dei  pagamenti  che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attivita' agricola.
 Questa  fattispecie,  come illustrato nell'Allegato 2 alla presente circolare,  si  concretizza  con un calcolo della media dei pagamenti che  non e' suddiviso per il numero di anni del triennio (tre) ma per il numero di anni (due o uno) durante i quali l'agricoltore ha svolto la sua attivita' agricola.
 Si  sottolinea  che  tale condizione comporta, da una parte, che il calcolo  del  titolo  all'aiuto  e'  basato  su  una media ponderata, dall'altra  parte,  che,  ai  sensi  dell'art. 43, paragrafo 1, terzo comma,  del regolamento (CE) n. 1782/2003(36), i titoli calcolati con questo  criterio  non  possono  essere  trasferiti  per un periodo di cinque  anni  dalla  loro  attribuzione e un titolo non utilizzato in ciascun  anno  del  suddetto  quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.
 L'art.  2,  lettera  k),  del  regolamento  (CE)  n. 795/2004(37) prevede  che  l'agricoltore  che si trova in questa situazione e' una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio  conto  alcuna  attivita'  agricola,  ne'  ha  esercitato  il controllo  su  una  persona giuridica dedita ad un'attivita' agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attivita' agricola.
 Condizioni  necessarie  e  sufficienti  per il riconoscimento della fattispecie sopra descritta sono:
 1.  dichiarazione  dell'agricoltore di trovarsi nella fattispecie di cui al citato art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004 da  registrare all'interno del fascicolo elettronico del SIAN, con le citate  procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare Agea  n.  ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet:                                            http://www.agea. gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/Normativa Sezione/default.htm
 2.  presenza  di  domande  di aiuto per i settori coinvolti dalla riforma della PAC nei soli anni 2001 o 2002;
 3.   assenza   di   atti  (domande  di  aiuto,  dichiarazioni  di coltivazione,   contratti,  richieste  quota,  etc.)  presentati  dal dichiarante  per  qualsiasi  regime di intervento agricolo nei cinque anni  precedenti  l'anno  di inizio attivita' dichiarata e registrati nel SIAN.
 Il  riconoscimento  della  qualita'  di agricoltore che ha iniziato l'attivita'  nel periodo di riferimento e' subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra elencate. 8.6 Vendita  di titoli a seguito di trasferimento a titolo definitivo di azienda.
 Nel  caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la  data  di  presentazione  delle  domande  (art.  17 regolamento CE 795/04(38)),  e'  possibile  indicare,  all'interno  della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.
 Per   ciascuna  tipologia  e  per  gli  identificativi  dei  titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto acquirente.
 In  caso di vendita parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.
 La  presentazione  della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni puo' essere effettuata:
 8.6.1  dal venditore assegnatario dei titoli, in caso di cessione parziale  dell'azienda con titoli. Si precisa che nel caso di vendita totale  dell'azienda  ad  acquirenti  diversi  la presentazione della domanda   di   fissazione   deve   essere  effettuata  dal  venditore assegnatario  dei  titoli  che dovra' indicare per ciascun CUAA degli acquirenti i relativi titoli ceduti;
 8.6.2 dall'acquirente, in nome e per conto del venditore, in caso di  cessione totale dell'azienda con titoli. In tal caso l'acquirente deve essere in possesso di delega scritta del venditore (intestatario dei titoli). L'atto di delega deve essere prodotto con sottoscrizione autentica,  ai  sensi  dell'art.  21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 E'  necessario  allegare  l'atto  di  compravendita, indicare se la vendita  e'  totale  o  parziale  e indicare gli ettari oggetto della vendita   (quadro   D  -  dichiarazione  allegati  della  domanda  di fissazione).
 Tale  documentazione  puo'  non  essere  allegata  alla  domanda di fissazione se gia' presente nel fascicolo aziendale del richiedente.
 Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali  non e' possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del  regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo  2  di  detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare  di  tale  deroga  soltanto  se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti)(39); da questa norma consegue che:
 in   caso  di  vendita  totale  dei  titoli  speciali:  i  titoli trasferiti  mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a piu' cessionari;
 in  caso  di  vendita  parziale  di  titoli  speciali:  i  titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali. 8.7 Locazione   di   titoli  a  seguito  di  trasferimento  a  titolo temporaneo (affitto) di azienda.
 Nel  caso  di  contratti  di affitto conclusi o modificati entro la data  di  presentazione  delle  domande  (art.  27 del regolamento CE 795/04(40)),  e'  possibile  indicare,  all'interno  della domanda di fissazione,  il  soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.
 Per   ciascuna  tipologia  e  per  gli  identificativi  dei  titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto locatario.
 In  caso  di  locazione  parziale  di  un  titolo,  in  domanda  di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.
 La  presentazione  della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni puo' essere effettuata solo dal soggetto intestatario dei titoli locatore dell'azienda.
 E'  necessario allegare l'atto di affitto, indicare se la locazione e'  totale  o  parziale e indicare gli ettari oggetto della locazione (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).
 Tale  documentazione  puo'  non  essere  allegata  alla  domanda di fissazione se gia' presente nel fascicolo aziendale del richiedente.
 Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali  non e' possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del  regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo  2(41)  di  detto  articolo  che prevede che il cessionario possa  beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti); da questa norma consegue che:
 in  caso  di  locazione  totale  dei  titoli  speciali:  i titoli trasferiti  mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a piu' cessionari;
 in  caso  di  locazione  parziale  di  titoli  speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.
 Nel caso della locazione totale dei titoli speciali, al momento del rientro  in  possesso degli stessi, questi mantengono il diritto alla deroga  di  cui  all'art.  49,  paragrafo  2  del regolamento (CE) n. 1782/2003. 9. Clausola compromissoria.
 Ai  sensi dell'art. 14 del Decreto MiPAF 1787 del 5 agosto 2004, la domanda  di  fissazione puo' essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile  di  accettazione  della clausola arbitrale in base alla quale  si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla  partecipazione  od esclusione dal regime, alla Camera arbitrale di  cui  all'art.  16  del  decreto  legislativo n. 99 del 2004 (cfr. Quadro  E  della  domanda di fissazione - Accettazione della clausola compromissoria).
 Si   rammenta   che   la  procedura  arbitrale  e'  regolata  dalle disposizioni   contenute   nel  regolamento  esecutivo  della  Camera nazionale   arbitrale  in  agricoltura,  istituita  con  decreto  del Ministro  delle  politiche  agricole e forestali n. 743 del 1° luglio 2002, confermato dal summenzionato art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
 
 Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
 
 ---->  Vedere Note da pag. 26 a pag. 39 del S.O.  <----
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