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| Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2005 (vai al sommario) |  | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |  | DECRETO 31 marzo 2005 |  | Modifica  del  decreto  3 ottobre  2002,  concernente  il regolamento recante   norme  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Istituto superiore   di  sanita'  e  sulle  modalita'  di  conferimento  degli incarichi e delle borse di studio. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE 
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13;
 Visto  il proprio decreto 3 ottobre 2002 concernente il regolamento recante   norme  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Istituto superiore   di  sanita'  e  sulle  modalita'  di  conferimento  degli incarichi  e  delle  borse  di  studio,  in  particolare  l'art.  27, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002;
 Vista  la  deliberazione  n. 3, allegata al verbale n. 46, adottata dal  consiglio  di  amministrazione  in data 3 dicembre 2004 relativa alla  modifica  dell'art.  27  del  suddetto  decreto  del presidente 3 ottobre  2002,  concernente  l'assunzione  di  dipendenti  a  tempo determinato;
 Considerato  che  con  nota  del  Ministero della salute in data 17 marzo  2005  e' stata comunicata, visto il parere favorevole espresso dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica con nota prot. n. DFP/9468/05/1.2.3.l dell'8 marzo 2005, l'approvazione della suddetta deliberazione;
 
 E m a n a:
 L'art. 27 del decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente il regolamento   recante   norme   per  il  reclutamento  del  personale dell'Istituto  superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli  incarichi  e  delle  borse  di  studio,  viene  modificato  in conformita'   all'allegato  che  fa  parte  integrante  del  presente provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 marzo 2005
 Il presidente: Garaci
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICA  Art.  27  DEL  DECRETO  DEL  PRESIDENTE DEL 3 OTTOBRE 2002, CONCERNENTE  IL  REGOLAMENTO  RECANTE  NORME  PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  DELL'ISTITUTO  SUPERIORE  DI  SANITA' E SULLE MODALITA' DI
 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO
 
 Capo III
 Assunzioni di personale a tempo determinato
 
 Art. 27.
 Principi generali
 
 1.  L'Istituto superiore di sanita' puo' assumere, nei casi e nei limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative, ivi  comprese  le  previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  e  dalla  contrattazione  collettiva,  personale  con contratto a tempo determinato.
 2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far fronte  alle  esigenze  di  realizzazione  dei  programmi nazionali e internazionali  di  ricerca  dell'Istituto  o di programmi di ricerca affidati  all'Istituto  medesimo,  mediante  convenzione, da soggetti esterni,  pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari.
 3. L'Istituto puo' assumere a tempo determinato:
 a) personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  n.  165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della professionalita' del profilo professionale per il quale si concorre;
 b) personale   tecnico-scientifico,   di   elevato  livello  di competenza,  esperienza,  ovvero  altamente  specializzato,  anche di cittadinanza  straniera,  per  lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca,  per  l'intera  durata  degli  stessi  programmi,  e  per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
 4.  Le  selezioni  vengono  adeguatamente pubblicizzate, mediante pubblicazione   per   estratto  del  relativo  bando  nella  Gazzetta Ufficiale;    le   modalita'   di   espletamento   devono   garantire l'imparzialita'  dello  svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicita' e la celerita'.
 5. Il bando di selezione specifica il profilo, il livello, l'area scientifico-disciplinare  o  l'area  tecnologica  ovvero la struttura tecnico-amministrativa  di  destinazione  e  definisce i requisiti di ammissione,   i   titoli   valutabili  e  i  relativi  punteggi,  con l'indicazione   della   tipologia  delle  competenze  scientifiche  e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste.
 6.  Le  selezioni  per  le  assunzioni  a  tempo determinato sono effettuate  tramite  valutazione di titoli di merito e l'espletamento di una prova-colloquio.
 7.  Le  modalita' di espletamento delle selezioni, i requisiti di ammissione,  i  titoli  di merito valutabili, i relativi punteggi, la prova-colloquio  da  sostenere,  sono  determinati  dal  consiglio di amministrazione.
 8.  Le  commissioni esaminatrici per l'assunzione di personale di ricerca  e  di  personale  tecnico  sono  nominate  con  decreto  del presidente  dell'Istituto  e sono composte da un dirigente di ricerca dell'Istituto  medesimo, o da un professore universitario ordinario o un  dirigente  di  ricerca  di  altro  ente  pubblico  di ricerca, in qualita'  di  presidente, e da due membri, di cui almeno uno interno, scelti, tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i   dirigenti   di   ricerca,   primi  ricercatori  e  i  ricercatori dell'Istituto  o  di  altri enti pubblici di ricerca, in relazione al livello  del  profilo messo a concorso. Per l'assunzione di personale amministrativo  le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da un dirigente seconda fascia dell'Istituto, in qualita' di presidente, e da due membri con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione.
 Il  segretario  delle  sopracitate  commissioni  e'  scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
 9.  Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo  attribuibile  alla  categoria stessa ed il punteggio massimo attribuibile  a  ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto in   proposito   stabilito  per  i  corrispondenti  concorsi  per  le assunzioni a tempo indeterminato.
 10.    La    valutazione   dei   titoli   e'   effettuata   prima dell'espletamento della prova-colloquio.
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