Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2005
Modalita' e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 16 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;
Visto il decreto direttoriale 10 settembre 2002 recante modalita' e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001 e dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ricorre la necessita' di individuare con provvedimento i lavori, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;
b) manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;
d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2.
 
Art. 2.
Modo di esecuzione dei lavori
I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta, con il limite di importo di 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
b) per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
 
Art. 3.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente.
Il responsabile del procedimento provvede altresi' all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
 
Art. 4.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario e' preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto senza la previa escussione di cinque ditte. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni e il tempo di esecuzione;
d) le modalita' di pagamento;
e) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
f) le eventuali garanzie.
Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviati all'Amministrazione e la stipula di apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 
Art. 5.
Perizia suppletiva
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
 
Art. 6.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
 
Art. 7.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal dirigente responsabile del servizio, in base al conto finale e al certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato. Per lavori d'importo superiore a 50.000 euro, e' facolta' dell'Amministrazione, disporre dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati relativi a:
a) le date di inizio e fine lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) l'attestazione di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e del foglio di effettuato intervento debitamente firmato dal responsabile del servizio manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.
 
Art. 8.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Art. 9.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 10.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, colui che si reca prima sul luogo, o il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 
Art. 11.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.
 
Art. 12.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risanamento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Il presente provvedimento sara' inviato all'Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2005
p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 230
 
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