Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 14 marzo 2005 |
Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas e di revoca della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 127/03. (Deliberazione n. 42/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 marzo 2005 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito direttiva 96/92/CE); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE); la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE); la legge 31 ottobre 2003, n. 306; l'art. 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02); la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2003, n. 127/03 (di seguito: deliberazione n. 127/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04), in particolare l'art. 13 di questa; la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04), in particolare il punto 18 di questa; la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05). Considerato che: l'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 prevede che con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalita' per l'esperimento di procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita' nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio; l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita' sia competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti di importazione ed esportazione di energia elettrica; l'art. 35 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorita' sia competente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della direttiva 98/30/CE, a risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale; con deliberazione n. 127/03 e' stato approvato in via d'urgenza, nelle more dell'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 - non ancora adottato - e sul presupposto della intestazione all'Autorita' di un generale mandato alla risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti contenuto nelle suddette direttive e nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ordinamento nazionale, un «Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»; le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE recano previsioni, non ancora trasposte nell'ordinamento italiano, rispettivamente all'art. 23, comma 5, e all'art. 25, comma 5, afferenti la risoluzione delle controversie rispettivamente inerenti l'accesso alle reti elettriche e al sistema del gas naturale, sembrano configurare in modo diverso dalle direttive precedenti il ruolo dell'arbitrato dell'Autorita'; la societa' Blumet Spa (di seguito: Blumet) ha presentato, anche per conto della societa' Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), una domanda di arbitrato avente ad oggetto una controversia, insorta tra le citate societa' nell'ambito del rapporto tra le stesse intercorrente avente ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto, riguardante, in particolare, un credito vantato da Snam Rete Gas a titolo di penale per supero di capacita' da parte di Blumet la quale, per contro, ne contesta la sussistenza e richiede la restituzione delle somme versate a parziale adempimento; la controversia sopra richiamata afferisce a tematiche relative al servizio di trasporto del gas naturale e quindi in generale afferenti all'accesso alle reti di trasporto del gas naturale secondo le previsioni del decreto legislativo n. 164/00, della direttiva 98/30/CE e della deliberazione n. 137/02; il deferimento dell'arbitrato nel caso sopra richiamato, unitamente ad altri casi di manifestazione di interesse afferenti controversie insorte nell'ambito di rapporti aventi ad oggetto il medesimo servizio, costituisce conferma dell'esigenza degli operatori di disporre, con primario riferimento a questo segmento della filiera, dello strumento di giustizia alternativa prefigurato nell'ordinamento settoriale come presidio fondamentale, unitamente alle funzioni prescrittive e sanzionatorie, dell'effettivita' del regime di accesso regolato; nell'ambito della definizione della propria organizzazione e funzionamento, l'Autorita', con le deliberazioni n. 182/04 e n. 183/04, ha attribuito alla Direzione legislativo e legale, tra l'altro, la gestione della funzione giustiziale assegnata all'Autorita'. Ritenuto che: sia inopportuno, alla luce del quadro normativo sopra descritto, confermare l'opzione basata sulla definizione, con efficacia per il periodo necessario alla definizione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, di una procedura arbitrale specificamente regolata e amministrata dall'Autorita'; nelle more della definizione del regolamento governativo sia comunque opportuno, in via sperimentale, agevolare l'accesso a procedure arbitrali qualificate da contenimento dei costi e specializzazione, nella forma prevista in generale dall'ordinamento (articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile) con riferimento alle controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione; quanto sopra, premessa la revoca della deliberazione n. 127/03, possa essere realizzato fornendo un supporto eleggibile di volta in volta in via pattizia dai soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno schema-tipo di compromesso in arbitri o della negoziazione di una clausola compromissoria, definiti dall'Autorita', nell'esercizio della generale funzione in tal senso alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la tutela richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di adjudication intestati alla stessa Autorita'; il supporto possa essere offerto alle parti in caso di conclusione di detto compromesso, o in caso di accordo sulla predetta clausola compromissoria, contenente le seguenti previsioni pattizie: a) affidamento della nomina del presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro, all'Autorita'; b) affidamento della funzione di segretario dell'organo giudicante ad una risorsa della Direzione legislativo e legale, che si avvale, per le attivita' di segreteria del Collegio arbitrale, degli uffici della Direzione legislativo e legale; c) individuazione della sede della procedura arbitrale nei locali dell'Autorita'; d) affidamento dell'attivita' istruttoria documentale e di consulenza tecnica, ritenuta necessaria dal Collegio arbitrale e dallo stesso disposta, agli uffici dell'Autorita'; quanto al profilo sub a) di cui al punto precedente, sia opportuno designare sin d'ora il direttore della Direzione legislativo e legale o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a cio' incaricato dal direttore generale; Delibera: 1. di revocare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 5 novembre 2003, n. 127/03; 2. di approvare lo schema di compromesso in arbitri e lo schema di clausola compromissoria di cui agli allegati alla presente delibera che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati A e B) con applicazione limitata alle sole controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di' trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione; 3. di prevedere che i procedimenti arbitrali attualmente pendenti nelle materie di cui al punto precedente proseguano in aderenza a quanto previsto nello schema di compromesso (Allegato A), qualora esso sia trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, debitamente compilato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con salvezza degli atti compiuti sino alla sottoscrizione; 4. di prevedere che il direttore generale, con propria determinazione, fissi l'ammontare dei diritti dovuti a copertura degli oneri che l'Autorita' sostiene per le attivita' di cui ai punti precedenti nell'ambito della singola procedura; 5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua ultima pubblicazione, e di darne comunicazione ai soggetti istanti relativamente ai procedimenti pendenti alla data della presente deliberazione. Milano, 14 marzo 2005 Il presidente: Ortis |
| Allegato A Schema di compromesso arbitrale I sottoscritti: A. e B. tra i quali e' insorta controversia avente il seguente oggetto: Convengono di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalita' seguenti. 1.1 Il Collegio arbitrale cosi' composto: (a) arbitro nominato dalla parte A: (b) arbitro nominato dalla parte B: (c) presidente del Collegio concordemente designato dalle parti nella persona del direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), o di altro funzionario della Direzione da questi delegato, ovvero di risorsa esterna alla stessa Direzione nominata dal direttore generale dell'Autorita' su proposta del direttore della Direzione legislativo e legale; 2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile, e' fissato in giorni: 2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana; 2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorita'. 3.1 La funzione di segretario del Collegio arbitrale e' svolta da una risorsa della Direzione legislativo e legale, all'uopo designata dal direttore; 3.2 Il segretario, in particolare: assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento; forma e tiene il fascicolo d'ufficio; assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico; redige i verbali; effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale; custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale; comunica alle parti le date delle udienze; provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti; archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite; 3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario e' tenuto al segreto d'ufficio. 4.1 Il Collegio arbitrale ed il segretario si avvalgano, per la gestione delle attivita' di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal direttore della Direzione legislativo e legale. 5.1 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale puo' avvalersi di una risorsa dell'ufficio dell'Autorita' interessato, all'uopo designata dal relativo direttore. 6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le cominicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili: (a) per la parte A: (b) per la parte B: 6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, piu' un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato; 6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al segretario del collegio arbitrale. 6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali. 6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio. Il presente compromesso e' comunicato, in originale, al direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorita', piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano, per le azioni a seguire. Luogo e data: La parte A: La parte B: |
| Allegato B Schema di clausola compromissoria 1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali sono nominati rispettivamente da ciascuna delle parti, mentre il terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente designato dalle parti nella persona del direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, di altro funzionario a cio' incaricato dal direttore generale dell'Autorita'. 2. Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. La lingua del procedimento arbitrale e' quella italiana. 3. Ai fini della gestione del procedimento di cui al comma 2, il Collegio arbitrale: (a) ha sede presso i locali dell'Autorita'; (b) si avvale di un segretario individuato in una risorsa della Direzione legislativo e legale, all'uopo designata dal direttore; il segretario, in particolare: assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento; forma e tiene il fascicolo d'ufficio; assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico; redige i verbali; effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale; custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale; comunica alle parti le date delle udienze; provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti; archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite; consente, sulla base dei regolamenti vigenti, la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno, essendo tenuto, al di fuori dell'accesso consentito alle parti, al segreto d'ufficio; (c) si avvale, unitamente al segretario, per la gestione delle attivita' di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal direttore della Direzione legislativo e legale; (d) puo' avvalersi, ai fini svolgimento delle attivita' di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, di una risorsa dell'ufficio dell'Autorita' interessato, all'uopo designata dal relativo direttore. 4. Ai fini delle comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento, delle produzioni e depositi degli atti, nonche' delle notifiche: (a) le comunicazioni sono curate dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; le comunicazioni sono effettuate alle parti presso la loro sede o presso domicilio eventualmente indicato nel modulo di cui al comma 5; (b) le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, piu' un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato; (c) le comunicazioni, le produzioni ed i depositi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al segretario del Collegio arbitrale; (d) le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali; esse possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale; in tale caso, la notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio. 5. Per dare impulso al procedimento arbitrale, le parti comunicano al direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorita' la nomina degli arbitri trasmettendo il modulo allegato al presente contratto, debitamente compilato e sottoscritto da entrambe (Allegato B1). In tale modulo, le parti possono indicare un termine per la pronuncia del lodo, diverso da quello previsto dall'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile. |
| Allegato B1
Modulo per l'impulso al procedimento arbitrale previsto dallo schema di clausola compromissoria approvata dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05.
Spett. Autorita' per l'energia elettrica e il gas c.a. Direttore della Direzione Legislativo e Legale Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano Luogo e data:
I sottoscritti: A. e B. tra i quali e' insorta una controversia relativa al seguente contratto: al fine di avviare il procedimento arbitrale, secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria approvata con deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05 e recepita nel predetto contratto, Comunicano 1. che il Collegio arbitrale che decidera' sulla controversia di cui sopra, e' cosi' composto: (a) arbitro nominato dalla parte A: (b) arbitro nominato dalla parte B: (c) presidente del Collegio: direttore della direzione legislativo e legale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, di altro funzionario a cio' incaricato dal direttore generale dell'Autorita'; 2. che il termine per la pronuncia del lodo di cui all'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile e' fissato in giorni: 3. di eleggere domicilio, ai fini del procedimento arbitrale, rispettivamente: (a) per la parte A: (b) per la parte B: La parte A: La parte B: |
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