Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAMERINO
DECRETO RETTORALE 21 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e in particolare l'art. 16;
Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta n. 320 dell'11 novembre 2004;
Visto il parere favorevole, con alcune osservazioni, espresso dal MIUR con nota prot. n. 301 del 18 febbraio 2005;
Vista la delibera di adeguamento alle osservazioni ministeriali adottata dal senato accademico nella seduta del 17 marzo 2005;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168;
Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente:

«Art. 10.

Attivita' di valutazione

Il comma 4 viene modificato come segue:
4. Il nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. E' composto da cinque a sette membri, in maggioranza esterni all'Ateneo, di cui almeno due nominati tra studiosi esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
Viene inserito il seguente nuovo comma 5 con conseguente scorrimento del successivo:
5. Il presidente del nucleo partecipa con funzione consultiva alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Rettore

I punti a), b), c) del comma 5 vengono modificati come segue:
5. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo e dal professori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata almeno triennale;
b) dai ricercatori, confermati e non e dai ricercatori a tempo determinato purche' il loro contratto abbia durata almeno triennale;
c) dal personale tecnico e amministrativo nella misura del 25% dei voti validamente espressi.

Art. 14.
Senato accademico

I punti a) e d) del comma 2 vengono modificati come segue:
2. Sono di sua competenza:
a) l'elaborazione e approvazione dei piani di sviluppo scientifico e didattico dell'Universita', sulla base delle indicazioni fornite dagli altri organi di governo e dalle strutture dell'Ateneo, in coerenza con i piani di sviluppo nazionale e regionale, ove esistenti;
d) l'individuazione delle linee di sviluppo delle risorse umane dell'Ateneo, sentiti le facolta' e i dipartimenti.
I punti e) e q) vengono depennati.

Art. 15.
Consiglio di Amministrazione

Il comma 4 viene modificato come segue:
4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore;
c) il direttore amministrativo;
d) tre rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nominati dal rettore su una rosa di almeno il doppio dei posti disponibili indicata dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al senato accademico;
f) undici membri - di cui almeno quattro esterni all'Universita' purche' in possesso di adeguate competenze e comprovata esperienza - nominati dal senato accademico su proposta del rettore;
g) un rappresentante del Governo.

Art. 18.
Collegio dei revisori dei conti

Il comma 2 viene modificato come segue:
2. Il collegio e' composto da quattro revisori nominati dal consiglio di amministrazione e da un membro aggiunto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della normativa vigente; il consiglio di amministrazione provvede anche alla nomina del presidente.
Dei componenti fanno parte soggetti scelti fra appartenenti alla magistratura contabile, alla Ragioneria generale dello Stato, al MIUR, iscritti all'albo dei revisori contabili (almeno uno) ed altri di comprovata qualificazione professionale in materia.

Art. 24.
Consiglio di facolta'

Il comma 1 viene modificato come segue
1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta';
b) dai ricercatori confermati e non;
c) dai professori e ricercatori con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni;
d) da un rappresentante degli studenti per ciascun consiglio di classe o, in assenza di consigli di classe, uno per ciascun corso di laurea attivato nella facolta';
e) da n. 1 rappresentante delle categorie dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca.

Art. 43.
Consiglio di dipartimento

Il comma 6 viene modificato come segue:
6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i professori e ricercatori con contratto a tempo determinato di almeno tre anni, il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti al corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di studio presso il dipartimento.».
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Camerino, 21 marzo 2005
Il rettore: Esposito
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone