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| Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 febbraio 2005 |  | Attuazione  dell'articolo  15,  comma  7,  del  decreto legislativo 3 febbraio  1997,  n.  52,  in  materia di condivisione di informazioni relative alle sperimentazioni sugli animali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni,   recante  attuazione  della  direttiva  n.  92/32/CEE concernente   classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 15, comma 7;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 116, recante attuazione  della  direttiva  n.  86/609/CEE in materia di protezione degli  animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o  ad  altri  fini scientifici, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera a);
 Ritenuto  necessario,  al  fine  di evitare inutili duplicazioni di lavori,  ed  in  particolare  esperimenti  su  animali vertebrati, di disciplinare  le  modalita'  che  stabiliscono,  in  caso  di mancato accordo  tra  le  parti,  le  procedure  per la messa in comune delle informazioni;
 Ritenuta  l'opportunita'  di garantire una intermediazione da parte del  Ministero  della  salute e delle attivita' produttive per quanto concerne la messa in comune di tutte le informazioni;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 a) notifica:  gli atti, con le informazioni richieste, presentati all'unita'  di  notifica  di  cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio  1997,  n.  52,  o all'autorita' competente di altro Stato membro  dell'Unione  europea,  dal  notificante  quale  definito alla lettera b);
 b) notificante:  la  persona  che  presenta la notifica di cui al punto a), che puo' essere:
 1)   per   le   sostanze  fabbricate  nell'Unione  europea,  il fabbricante  che  immette  sul  mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;
 2)  per  le  sostanze  fabbricate  fuori dell'Unione europea la persona   stabilita   nell'Unione   europea   che   sia  responsabile dell'immissione  sul  mercato  comunitario di una sostanza, in quanto tale  o  incorporata  in  un  preparato, o la persona stabilita nella comunita'   che,allo   scopo  di  presentare  una  notifica  per  una determinata  sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o  incorporata in un preparato, e' designata dal fabbricante come suo unico rappresentante;
 c) richiedente:  colui  che intende presentare una nuova notifica per un principio attivo e dimostri che esso e' simile ad una sostanza gia' notificata anche in termini di impurezze in esso contenute;
 d) informazioni: i dati di cui e' richiesta la messa in comune.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  In  caso  di  mancato  accordo  tra  il  primo notificante ed i successivi  notificanti  sulla  messa in comune delle informazioni di cui  all'art.  15,  commi  5  e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parte interessata presenta istanza al Ministero della salute  per  determinare i contenuti dell'accordo sullo scambio delle informazioni.
 2. L'istanza di cui al comma 1 e' inviata al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV - viale della  Civilta'  Romana  n.  7  -  00144  Roma, ed e' corredata dalla documentazione  indicante  in  dettaglio  i  tentativi che sono stati compiuti  per  raggiungere  l'accordo  e  le motivazioni che lo hanno impedito.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il Ministero della salute convoca le parti entro quarantacinque giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  di  cui  all'art. 2, comma 1. All'incontro  le parti convocate compaiono attraverso soggetti muniti di potere di manifestarne la volonta'.
 2.  Nel  primo  incontro  e'  stabilito il termine, non superiore a quindici  giorni,  entro  cui  e' possibile pervenire all'accordo; in caso  di  inutile  decorso  del  termine l'amministrazione procede ai sensi  dell'art.  5,  per  la  messa  in  comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati.
 3.  Il  Ministero  della  salute  e'  rappresentato  dal  direttore dell'ufficio  competente  in  materia  di  sostanze  pericolose; agli incontri  partecipano anche un rappresentante dell'unita' di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed un  rappresentante  del Ministero delle attivita' produttive. Possono essere  invitati  comprovati  esperti  scientifici ed economici della materia. E' redatto processo verbale delle sedute.
 4.  Se  l'accordo viene raggiunto, il verbale che lo comprova tiene luogo   all'autorizzazione   scritta  ad  utilizzare  i  propri  dati rilasciata da parte del titolare.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il Ministero della salute provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento  di  cui all'art. 3, ai successivi richiedenti, mediante comunicazione   personale,  nel  caso  in  cui  siano  oggetto  della successiva  richiesta dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati di cui si sta trattando nel procedimento suddetto.
 2.  Nell'ipotesi  di  cui  al primo comma il Ministero della salute puo' riunire le successive istanze al procedimento in corso.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   Limitatamente  alla  messa  in  comune  dei  dati  riguardanti esperimenti  operati  su  animali  vertebrati, se non si raggiunge un accordo  al  termine  della procedura di cui all'art. 3, il Ministero della  salute,  sulla  base  della  documentazione acquisita ai sensi dell'art.  2  e  dei verbali delle riunioni di cui all'art. 3, adotta d'intesa  con  il  Ministero delle attivita' produttive una decisione vincolante  per  le  parti  circa  il  compenso  da  corrispondere al titolare.
 2.  La  decisione  di  cui  al  comma 1 e' adottata, entro sessanta giorni  dallo  scadere  del termine di cui all'art. 3, comma 2, fatte salve   le  sospensioni  necessarie  all'acquisizione  d'informazioni supplementari  non  superiori,  comunque, a quarantacinque giorni. La decisione viene comunicata ed inviata in copia alle parti.
 3. La decisione di cui al comma 1, tiene conto:
 a) dei  costi  rendicontati  dal  primo notificante per gli studi relativi  ai  dati,  oggetto della richiesta di messa in comune delle informazioni;
 b) dell'eventuale ripartizione dei costi gia' avvenuta in caso di accordi con precedenti richiedenti;
 c) di eventuali osservazioni dei notificanti successivi;
 d) degli anni di residua validita' di protezione del dato;
 e) della  quantita'  di  sostanze che il richiedente si impegna a produrre e/o importare;
 f) della  quantita' di sostanza che il produttore e/o importatore stima  di  immettere  sul  mercato  nel  periodo  di  validita' della protezione del dato.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  A  seguito  dell'adempimento delle prescrizioni contenute nella decisione  di  cui  al  comma  2,  il  primo  notificante rilascia al notificante  successivo  l'autorizzazione  scritta  ad  utilizzare  i propri dati. Il notificante successivo, sulla base di quanto previsto all'art.  15 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, allega la suddetta autorizzazione alla propria istanza di notifica.
 2.  La  successiva  verifica  da  parte del Ministero della salute, anche  su  segnalazione  del titolare, della mancata osservanza delle prescrizioni   contenute   nella   decisione   comporta  la  messa  a disposizione  da  parte  dell'unita'  di notifica dei dati in proprio possesso relativi alla prima notifica al secondo notificante.
 Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2005
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Marzano
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208
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