| 
| Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 16 marzo 2005 |  | Disposizioni   nazionali   di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003  del  Consiglio,  del  29 settembre  2003, relativamente al titolo  IV,  capitolo  IV,  che  istituisce  un  regime di aiuto alle superfici  di  frutta  a  guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre  2003,  relativo  alle  norme  comuni  per  i  regimi di sostegno  diretto  nell'ambito  della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del 29 ottobre  2004,  recante  modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  per  quanto riguarda i regimi di sostegno  di  cui ai titoli IV e IV-bis, di detto regolamento e l'uso delle  superfici  ritiriate  dalla  produzione allo scopo di ottenere materie  prime  e che ha abrogato il registro (CE) n. 2237/2003 della Commissione;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione, del 21 aprile    2004,    recante   modalita'   di   applicazione   della condizionalita',   della  modulazione  e  del  sistema  integrato  di gestione  e  di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio  che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli  agricoltori  e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli,   modificato   da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
 Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995  che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura  di  liquidazione  dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista   la   legge  n.  183  del  16 aprile  1987,  concernente  il coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso al documento amministrativo;
 Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee», con il quale si   dispone   che   l'applicazione   nel  territorio  nazionale  dei regolamenti  emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  per il settore di competenza;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del 14 giugno  1999,  che  istituisce  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Considerato  che  l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda agli  Stati  membri  la  facolta'  di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;
 Considerato   che   per  far  fronte  alle  condizioni  di  mercato particolarmente  difficili  nel  settore e' opportuno avvalersi della facolta'  di  concedere  un  aiuto  nazionale  in  aggiunta all'aiuto comunitario,  anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'  con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;
 Considerata  la  necessita'  di  stabilire  disposizioni  nazionali attuative   della   regolamentazione   comunitaria,   allo  scopo  di assicurare  l'erogazione  degli  aiuti ai produttori che coltivano le specie  di  frutta  a  guscio  oggetto  del nuovo regime di aiuti per l'anno 2005 e successivi;
 Acquisito  il  parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Finalita'
 
 1.  Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata  in  premessa,  il presente decreto individua le procedure attuative  del  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione, recante  modalita'  di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del  Consiglio,  che  istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:
 a) definizioni   e   condizioni   di   ammissibilita'   all'aiuto comunitario;
 b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
 c) condizioni   di  ammissibilita'  all'aiuto  comunitario  delle superfici  inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione ex regolamento (CEE) 1035/72;
 d) domande di aiuto;
 e) gestione  del  massimale  comunitario  e fissazione dell'aiuto definitivo;
 f) modalita' di gestione e controllo del regime;
 g) versamento degli aiuti;
 h) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario
 
 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
 a) «regolamento»:   il   regolamento   (CE)  n.  1973/2004  della Commissione  del  29 ottobre  2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 b) «Ministero»:   il   Ministero   delle   politiche  agricole  e forestali;
 c) «Regione»:  la  regione o la provincia autonoma competente per territorio;
 d) «AGEA»:  Organismo  di  coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
 e) «Organismo   pagatore»:   l'Organismo   pagatore  riconosciuto competente  in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;
 f) «agricoltore»:   ai   sensi   dell'art.   2,  lettera  a)  del regolamento  (CE)  1782/03,  qualsiasi  persona fisica o giuridica, o un'associazione   di  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  esercita l'attivita'  agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste  all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) 1782/03;
 g) «frutteto»:  ogni  superficie  unica e omogenea, di estensione minima  pari  ad  almeno  0,1  ha, coltivata con una o piu' specie di frutta  a  guscio  indicate  nell'art.  83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento  (CE)  1782/2003  (mandorle,  nocciole,  noci, pistacchi, carrube),  che  presenta  un  numero  di piante produttive ad ettaro, indicato  al  paragrafo 3, dell'art. 15, del regolamento, pari almeno a:
 50 per le mandorle;
 125 per le nocciole;
 50 per le noci;
 50 per le pistacchi;
 30 per le carrube; fermo  restando  che  alberi  isolati  o  semplici  filari  di alberi piantati  lungo  le  strade  o  accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti;
 g) «frutteto  specializzato»  quando  sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio;
 h) «frutteto  consociato»  quando  sono  presenti alberi di due o piu'  specie  di  frutta  a  guscio. In tale contesto si applicano le condizioni  di ammissibilita' previste per la specie con il numero di alberi piu' elevato, definita «specie predominante».
 2.  Ai  sensi e alle condizioni previste dall'art. 15, paragrafo 1, secondo  comma del regolamento, nel frutteto consociato e' consentita la  presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie    diversa    e'   rappresentata   dal   castagno,   affinche' l'appezzamento  di  terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto, la  specie  di  frutta  a  guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario
 
 1.   L'importo   dell'aiuto   medio   previsionale  comunitario  da corrispondere  per  ogni  ettaro della superficie nazionale garantita (SNG)  assegnata  all'Italia  e'  determinato,  anche  ai  fini della comunicazione  da  effettuarsi  ai  sensi  dell'art. 17, paragrafo 1, lettera  b)  del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una  superficie  previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Condizioni  di  ammissibilita'  all'aiuto comunitario delle superfici inserite   nei   piani   di  miglioramento  della  qualita'  e  della
 commercializzazioni
 
 1.  Le  superfici  investite  a  nocciolo,  inserite  nei  piani di miglioramento  della  qualita'  e  della  commercializzazione  di cui all'art.  14-quinquies  ex  regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi  dell'art.  86,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  1782/03, beneficiare  del  presente  regime  di aiuto a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
 2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo  anno  successivo  alla  data  di  approvazione  del  piano di miglioramento  da  parte  del  Ministero, ovvero successivo alla data dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero.
 3.  Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento   e   che   intendono   avvalersi   della  facolta'  di interrompere  tale piano, possono presentare la relativa domanda alla Regione,  qualora  dimostrino  la  presenza,  in  particolare,  delle seguenti condizioni minime:
 a) le  annualita'  realizzate  hanno  consentito  di soddisfare i principali  obiettivi  prefissati  dal  piano  di  miglioramento  nel periodo decennale per il quale era stato approvato;
 b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto   concludersi  nelle  annualita'  interessate  dalla  chiusura anticipata.
 La  Regione, che puo' stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso  alla misura, in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata  e  adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo pagatore, secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
 4.  In  ogni  caso la data dell'interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualita'.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Domande di aiuto
 
 1.  La  domanda  di  aiuto,  redatta  secondo  modalita'  e criteri definiti  dall'Organismo  pagatore,  sulla  base  di criteri generali individuati  dall'AGEA - Organismo di coordinamento e' presentata, ai sensi  dell'art.  11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data del  15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.
 2.  L'Organismo  pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati  dall'AGEA - Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno  essere  contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  del  regolamento  e per consentire le prescritte  comunicazioni  alla Commissione CE, l'AGEA - Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:
 entro  il 10 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per  le  quali  e'  stata  presentata  domanda  di aiuto nell'anno in questione;
 entro  il  20 ottobre  i  dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli gia' effettuati;
 entro   il  20 luglio  dell'anno  successivo  i  dati  definitivi relativi  alle superfici per le quali l'aiuto e' stato effettivamente versato,  a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle  riduzioni  delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 2.  Il  Ministero,  sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica,  entro  il  10 novembre  di  ogni  anno,  il  rispetto  del massimale   comunitario  stabilito  all'art.  84,  paragrafo  1,  del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e  determina  il livello dell'aiuto definitivo.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Controlli
 
 1.  L'attivita' di controllo delle superfici dichiarate, nonche' il rispetto  dei  requisiti  e  dei  termini,  di  cui  all'art. 15, del regolamento,  viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/95 e n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Identificazione delle parcelle
 
 1.  L'Organismo  pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema   di   identificazione   delle   parcelle  sulla  base  delle disposizioni  di cui all'art. 20 del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Risultanze dei controlli
 
 1.   In  caso  di  inosservanza  e  di  non  soddisfacimento  delle condizioni  di  ammissibilita',  di  dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di  aiuto,  si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari
 
 1.  Alla  corresponsione  degli  aiuti  previsti  all'art.  83  del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio, imputabili al Fondo europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia  (FEOGA)  -  Sezione garanzia,  provvede,  ai  sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
 2.  L'Organismo  pagatore,  provvede  al versamento degli aiuti, ai sensi  dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'
 
 1.  In  applicazione  dell'art. 87 del regolamento (CE) 1782/2003 e dell'art.  16  del  regolamento  e'  concesso,  in aggiunta all'aiuto comunitario  e  alle  medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale  pari  a  120,75  euro  per  ha,  utilizzando  i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.
 2. Il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 e' abrogato.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 marzo 2005
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 300
 |  |  |  |  |