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| Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 15 marzo 2005 |  | Integrazione  e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,  n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente  disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
 Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  che  prevede  la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo,  ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;
 Visto  il  decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della  delega  conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182  del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo  pensioni  per  i  lavoratori dello spettacolo istituito presso 1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;
 Visto  l'art.  3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio  1947,  n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge  27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;
 Ritenuto  doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come  individuati  dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento  delle  categorie  dei  lavoratori  dello spettacolo operata  dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma  2,  primo  periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalita' e delle  forme  di  regolazione  collettiva  dei  rapporti di lavoro di settore;
 
 Decreta:
 
 I  tre  gruppi  delle  categorie  dei  soggetti assicurati al fondo pensioni  per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue: A)  lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
 artisti lirici;
 cantanti di musica leggera;
 coristi;
 vocalisti;
 suggeritori del coro;
 maestri del coro;
 assistenti e aiuti del coro;
 attori di prosa;
 allievi attori;
 mimi;
 attori cinematografici o di audiovisivi;
 attori di doppiaggio;
 attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varieta' ed attrazioni;
 imitatori, contorsionisti;
 artisti del circo;
 marionettisti e burattinai;
 acrobati e stuntman;
 ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
 suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
 generici e figuranti;
 presentatori;
 disc-jockey;
 animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
 casting director;
 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
 soggettisti;
 dialoghisti;
 adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
 direttori della fotografia;
 light designer;
 direttori di produzione;
 ispettori di produzione;
 segretari di produzione;
 responsabili  di  edizione  della  produzione  cinematografica  e televisiva;
 segretari di edizione;
 cassieri di produzione;
 organizzatori generali;
 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
 direttori di scena;
 direttori di doppiaggio;
 assistenti di scena e di doppiaggio;
 location manager;
 compositori;
 direttori d'orchestra;     sostituti direttori d'orchestra;
 maestri collaboratori;     maestri di banda;
 professori d'orchestra;
 consulenti assistenti musicali;
 concertisti e solisti;
 orchestrali anche di musica leggera;
 bandisti;
 coreografi e assistenti coreografi;
 ballerini e tersicorei;
 figuranti lirici;
 cubisti;
 spogliarellisti;
 figuranti di sala;
 indossatori;
 fotomodelli;
 amministratori di formazioni artistiche;
 organizzatori  teatrali,  amministratori e segretari di compagnie teatrali;
 tecnici del montaggio e del suono;
 documentaristi audiovisivi;
 tecnici  di  sviluppo,  stampa,  luci, scena, altri tecnici della produzione   cinematografica   del   teatro   di   audiovisivi  e  di fotoromanzi;
 tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
 sound designer;
 tecnici addetti agli effetti speciali;
 maestri d'armi;
 operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
 aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
 video-assist;
 fotografi di scena;
 maestranze  cinematografiche,  teatrali  o di imprese audiovisive (macchinisti,   pontaroli,   elettricisti,   attrezzisti,  falegnami, tappezzieri,  pittori,  decoratori,  stuccatori,  formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
 scenografi;
 story board artist;
 bozzettista;
 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
 architetti;
 arredatori;
 costumisti,  modisti  e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;
 sarti;
 truccatori;
 parrucchieri;
 lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali; B)  lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):
 operatori di cabine di sale cinematografiche;
 impiegati  amministrativi  e  tecnici  dipendenti  dagli  enti ed imprese  esercenti  pubblici  spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive   o   di   audiovisivi,  dalle  imprese  della  produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
 maschere,  custodi,  guardarobieri,  addetti  alle  pulizie  e al facchinaggio,  autisti  dipendenti  dagli  enti  ed imprese esercenti pubblici  spettacoli,  dalle  imprese  radiofoniche,  televisive o di audiovisivi,  dalle  imprese  della  produzione  cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
 artieri ippici;
 impiegati   e   operai  dipendenti  dalle  case  da  gioco,  sale scommesse,  sale  giochi,  ippodromi,  scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
 prestatori  d'opera  addetti  ai  totalizzatori  o alla ricezione delle  scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
 impiegati,  operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi   di   qualsiasi  genere,  palestre,  sale  fitness,  stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
 direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle societa' sportive;
 impiegati   e  operai  dipendenti  dalle  imprese  di  spettacoli viaggianti;
 lavoratori  dipendenti  dalle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; C)  lavoratori  dello  spettacolo  con  rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato:
 lavoratori  appartenenti  alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,  come  modificatodalla  legge  29 novembre  1952, n. 2388, e successive  modificazioni  ed  integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 marzo 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
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