Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 marzo 2005
Criteri e modalita' di riparto delle risorse alle Regioni e alle Province autonome, finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilita' geografica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera g) e l'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196 relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 relativo alle modalita' e ai criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
Visto l'accordo quadro del 2 ottobre 2003 tra Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione e il coordinamento tecnico delle regioni - settore lavoro e formazione professionale - relativo al rifinanziamento dei tirocini formativi in mobilita' interregionale e dell'Azione di sistema a sostegno della mobilita' del lavoro e delle imprese SudNordSud attraverso la formulazione di un unico programma quadro integrato «Programma-Quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilita' geografica»;
Visto il decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 23 dicembre 2003 con il quale sono stati impegnatieuro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per l'occupazione per la copertura dei costi relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e delle azioni di accompagnamento e supporto alla mobilita' geografica;
Visto l'accordo 20 maggio 2004 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM che ha sancito la realizzazione del «Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilita' geografica»;
Visto il decreto 5 novembre 2003 di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'accordo quadro del 2 ottobre 2003 su citato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e' stata destinata la somma di euro 3.500.000,00 a Italia Lavoro S.p.a., per la realizzazione di attivita' di assistenza tecnica, di accompagnamento e di supporto alla mobilita' geografica Sud-Nord-Sud, con apposito provvedimento di affidamento del 18 febbraio 2004;
Considerato, altresi', che la somma di euro 6.500.000,00 e' finalizzata alla copertura dei costi relativi alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera g) e dell'art. 26, comma, 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Ritenuto di dover provvedere al riparto tra le regioni delle risorse destinate alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera g) e dell'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196 secondo i criteri previsti dall'allegato A al citato accordo del 20 maggio 2004 ed, in particolare, secondo il duplice criterio che prevede l'attribuzione delle medesime risorse alle regioni del Mezzogiorno in qualita' di soggetti titolari delle risorse, in quanto regioni di provenienza dei beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento; e, delle regioni/province autonome del Centro-Nord in qualita' di soggetti titolari della funzione di gestione delle risorse stesse, in quanto regioni di destinazione dei beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento;
Ritenuto, altresi', di dover determinare i criteri di trasferimento delle risorse dinanzi indicate alle regioni, nonche' i criteri di recupero di eventuali economie determinate dal mancato impiego delle risorse dovuto alla mancata attivazione di tirocini formativi o dall'abbandono anticipato del tirocinio da parte dei partecipanti;
Visto il parere sulla proposta di riparto delle risorse, di cui al decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 23 dicembre 2003, da destinare alla realizzazione deitirocini formativi e di orientamento e delle azioni di accompagnamento e supporto alla mobilita' geografica, espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.
1. Per quanto esposto in premessa viene ripartita la somma di euro 6.500.000,00 destinata alla copertura dei costi relativi alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra le regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Molise che hanno aderito al citato «Programma-quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilita' geografica», secondo le modalita' previste al paragrafo 2 del medesimo programma.
2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma saranno suddivise sulla base dei seguenti criteri, previsti all'allegato A dello stesso Programma-quadro:
popolazione regionale residente 50% pari a euro 3.250.000,00;
tasso regionale di disoccupazione 40% pari a euro 2.600.000,00;
quota fissa 10% pari a euro 650.000,00.
Detti criteri, calcolati in base alle rilevazioni ISTAT, relative al secondo semestre 2004, riportate dalle serie storiche regionali sulle forze di lavoro, determinano le quote per Regione riportate nella tabella 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
1. Le risorse di cui al precedente art. 1 dovranno essere utilizzate nelle regioni del Centro-Nord di destinazione dei candidati ai tirocini formativi e di orientamento che hanno aderito al Programma-quadro e presso le quali vengono svolti i tirocini; pertanto, vengono indicativamente ripartite alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e alle province autonome di Bolzano e di Trento, secondo i criteri, previsti dal richiamato allegato A del programma-quadro:
unita' produttive registrate all'Unioncamere regionale 30% pari a euro 1.950.000,00;
tasso di occupazione regionale 60% pari a euro 3.900.000,00;
quota fissa 10% pari a euro 650.000,00.
Detti criteri sono rispettivamente calcolati in base alle rilevazioni, relative al secondo semestre 2004, di Movimprese Infocamere e delle serie storiche regionali sulle forze di lavoro ISTAT e determinano le somme, che potranno essere attivate nelle regioni e nella provincia autonoma di Trento, riportate nella tabella 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il 10% delle risorse di cui al precedente articolo verra' erogato dal Ministero a titolo di anticipo alle regioni e alle province autonome all'emanazione del presente decreto. Le restanti risorse saranno periodicamente trasferite sulla base dell'effettivo avvio e completamento dei tirocini formativi e di orientamento previsti dal Programma-quadro. Ciascuna regione e provincia autonoma, di cui al comma 1, ricevera' con cadenza trimestrale le somme occorrenti al finanziamento dei progetti di tirocinio formativo approvati sia dalla regione/provincia autonoma di destinazione che dalla regione di provenienza dei candidati, diminuite delle economie a valere su precedenti trasferimenti dovute ad abbandoni registrati nei tre mesi precedenti.
 
Art. 3.
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'accordo sancito dalla conferenza unificata in data 20 maggio 2004 le amministrazioni regionali e delle province autonome di cui ai precedenti articoli 1 e 2, comma 1, provvederanno alla attivazione delle procedure per la raccolta delle candidature di tirocinio formativo a decorrere dall'emanazione del presente decreto.
2. Con cadenza trimestrale ciascuna regione/provincia autonoma presso la quale sia previsto l'avvio di tirocini formativi provvede a trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - un prospetto riassuntivo che riporti l'elenco dei progetti di tirocinio approvati, l'elenco dei soggetti promotori, l'elenco degli enti ospitanti, il numero dei candidati per provenienza e genere, i costi e la durata prevista dei tirocini.
3. Con cadenza trimestrale ciascuna regione/provincia autonoma presso la quale siano stati avviati tirocini formativi provvede ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - un prospetto riassuntivo riportante l'elenco dei progetti di tirocinio avviati, dei tirocini conclusi o interrotti e la loro durata effettiva, nonche' la certificazione dei costi sostenuti evidenziando le eventuali economie determinate da abbandoni anticipati.
4. Ogni sei mesi a decorrere dall'emanazione del presente decreto, il comitato di pilotaggio, previsto al punto B) del citato accordo 20 maggio 2004, effettuera' una verifica delle somme utilizzate al fine di riattribuire le risorse eventualmente non utilizzate alle amministrazioni che per carenza di risorse non sono in grado di avviare i progetti di tirocinio programmati.
 
Art. 4.
1. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto le regioni e province autonome che hanno partecipato alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 dovranno trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - la rendicontazione di tutte le spese sostenute e impegnate durante la realizzazione delle attivita' ai sensi della lettera a), comma 2, art. 5 del citato decreto, accompagnata da una realizzazione finale che illustri l'andamento delle attivita' realizzate e i risultati ottenuti.
2. Il Ministero provvedera', con apposito provvedimento, a ripartire le eventuali risorse finanziarie risultanti non utilizzate secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 di cui al decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 citato al comma 1.
 
Art. 5.
1. Il termine ultimo per concludere i tirocini previsti dal «Programma-quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilita' geografica» e' fissato al 31 dicembre 2006. Il comitato di pilotaggio potra' valutare eventuali esigenze di proroga, da parte delle amministrazioni, del termine fissato.
2. Le risorse erogate dal Ministero ma non impegnate al 30 giugno 2006 dovranno essere restituite dalle regioni/province autonome, entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dei tirocini avviati entro il termine sopra indicato, secondo procedure che saranno espressamente indicate dal Ministero.
 
Art. 6.
1. Le regioni/province autonome di cui all'allegato prospetto che non hanno ancora formalizzato alla data di emanazione di questo decreto l'adesione all'accordo quadro del 2 ottobre 2003 hanno sessanta giorni di tempo per formalizzare la loro adesione. Trascorso tale termine le quote assegnate alle regioni/province autonome che non avranno aderito saranno ripartite tra le restanti amministrazioni secondo gli stessi criteri individuati agli articoli 1 e 2 del presente decreto Inoltre relativamente all'anticipo previsto all'art. 2, comma 2 del presente decreto si precisa che sara' erogato alle regioni/province autonome che alla data di emanazione dello stesso avranno aderito formalmente all'accordo quadro, per le restanti si procedera' all'erogazione dell'anticipo al ricevimento dell'atto di adesione da parte del Ministero.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro: Maroni
 
Tabella 1
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