| 
| Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 18 marzo 2005 |  | Criteri  e  modalita'  di  riparto  delle risorse alle Regioni e alle Province   autonome,  finalizzate  alla  realizzazione  dei  tirocini formativi  e  di  orientamento,  inseriti  in  processi  di mobilita' geografica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce  presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ora  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, il Fondo per l'occupazione;
 Visto  l'art.  18,  comma  1, lettera g) e l'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196 relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
 Visto  il  decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 relativo alle modalita' e ai criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o  parziale  degli  oneri  finanziari connessi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
 Visto  l'accordo  quadro  del 2 ottobre 2003 tra Direzione generale per  l'impiego,  l'orientamento  e  la  formazione e il coordinamento tecnico  delle  regioni - settore lavoro e formazione professionale - relativo  al  rifinanziamento  dei  tirocini  formativi  in mobilita' interregionale  e  dell'Azione  di sistema a sostegno della mobilita' del  lavoro  e delle imprese SudNordSud attraverso la formulazione di un   unico   programma  quadro  integrato  «Programma-Quadro  per  la integrazione  e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilita' geografica»;
 Visto  il  decreto  della  Direzione  generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 23 dicembre 2003 con il quale  sono  stati impegnatieuro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per l'occupazione  per la copertura dei costi relativi alla realizzazione dei   tirocini   formativi  e  di  orientamento  e  delle  azioni  di accompagnamento e supporto alla mobilita' geografica;
 Visto  l'accordo  20 maggio 2004 tra il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI,   l'UPI  e  l'UNCEM  che  ha  sancito  la  realizzazione  del «Programma-quadro    per   l'integrazione   e   lo   sviluppo   delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilita' geografica»;
 Visto  il  decreto  5 novembre  2003  di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'accordo quadro del 2 ottobre 2003 su citato;
 Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001 n.  448,  e'  stata  destinata la somma di euro 3.500.000,00 a Italia Lavoro  S.p.a.,  per  la  realizzazione  di  attivita'  di assistenza tecnica,  di  accompagnamento e di supporto alla mobilita' geografica Sud-Nord-Sud,   con   apposito   provvedimento   di  affidamento  del 18 febbraio 2004;
 Considerato,  altresi',  che  la  somma  di  euro  6.500.000,00  e' finalizzata  alla  copertura dei costi relativi alla realizzazione di tirocini  formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera  g)  e  dell'art. 26, comma, 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  al  riparto  tra  le regioni delle risorse  destinate  alla  realizzazione  di  tirocini  formativi e di orientamento  ai  sensi dell'art. 18, comma 1, lettera g) e dell'art. 26,  comma  6  della  legge  24 giugno 1997, n. 196 secondo i criteri previsti  dall'allegato A al citato accordo del 20 maggio 2004 ed, in particolare,  secondo  il duplice criterio che prevede l'attribuzione delle  medesime  risorse  alle regioni del Mezzogiorno in qualita' di soggetti titolari delle risorse, in quanto regioni di provenienza dei beneficiari  dei  tirocini  formativi  e  di  orientamento;  e, delle regioni/province  autonome  del  Centro-Nord  in qualita' di soggetti titolari  della  funzione di gestione delle risorse stesse, in quanto regioni  di  destinazione dei beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento;
 Ritenuto, altresi', di dover determinare i criteri di trasferimento delle  risorse  dinanzi  indicate  alle regioni, nonche' i criteri di recupero  di eventuali economie determinate dal mancato impiego delle risorse  dovuto  alla  mancata  attivazione  di  tirocini formativi o dall'abbandono anticipato del tirocinio da parte dei partecipanti;
 Visto  il parere sulla proposta di riparto delle risorse, di cui al decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi  all'occupazione  del  23 dicembre  2003, da destinare alla realizzazione  deitirocini formativi e di orientamento e delle azioni di  accompagnamento  e  supporto  alla mobilita' geografica, espresso dalla  Conferenza  unificata  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 marzo 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per quanto esposto in premessa viene ripartita la somma di euro 6.500.000,00   destinata  alla  copertura  dei  costi  relativi  alla realizzazione  di tirocini formativi e di orientamento tra le regioni Sicilia,  Sardegna,  Calabria,  Basilicata, Campania, Puglia e Molise che  hanno  aderito al citato «Programma-quadro per la integrazione e sviluppo  delle  sperimentazioni  in  materia  di  tirocini formativi inseriti  in  processi di mobilita' geografica», secondo le modalita' previste al paragrafo 2 del medesimo programma.
 2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  precedente comma saranno suddivise  sulla  base  dei seguenti criteri, previsti all'allegato A dello stesso Programma-quadro:
 popolazione regionale residente 50% pari a euro 3.250.000,00;
 tasso regionale di disoccupazione 40% pari a euro 2.600.000,00;
 quota fissa 10% pari a euro 650.000,00.
 Detti  criteri,  calcolati in base alle rilevazioni ISTAT, relative al  secondo  semestre  2004, riportate dalle serie storiche regionali sulle  forze  di  lavoro,  determinano le quote per Regione riportate nella  tabella  1  del  presente  decreto,  di  cui costituisce parte integrante.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  risorse  di  cui  al  precedente  art.  1  dovranno  essere utilizzate   nelle   regioni  del  Centro-Nord  di  destinazione  dei candidati  ai  tirocini formativi e di orientamento che hanno aderito al  Programma-quadro  e  presso  le  quali vengono svolti i tirocini; pertanto,   vengono  indicativamente  ripartite  alle  regioni  Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna,  Toscana,  Marche,  Umbria,  Lazio,  Abruzzo  e  alle province autonome di Bolzano e di Trento, secondo i criteri, previsti dal richiamato allegato A del programma-quadro:
 unita' produttive registrate all'Unioncamere regionale 30% pari a euro 1.950.000,00;
 tasso di occupazione regionale 60% pari a euro 3.900.000,00;
 quota fissa 10% pari a euro 650.000,00.
 Detti   criteri   sono   rispettivamente  calcolati  in  base  alle rilevazioni,   relative  al  secondo  semestre  2004,  di  Movimprese Infocamere  e  delle  serie  storiche regionali sulle forze di lavoro ISTAT  e  determinano  le  somme,  che potranno essere attivate nelle regioni e nella provincia autonoma di Trento, riportate nella tabella 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 2.  Il  10%  delle  risorse  di  cui  al precedente articolo verra' erogato  dal  Ministero  a  titolo  di  anticipo  alle regioni e alle province  autonome  all'emanazione  del presente decreto. Le restanti risorse  saranno  periodicamente trasferite sulla base dell'effettivo avvio  e  completamento  dei  tirocini  formativi  e  di orientamento previsti dal Programma-quadro. Ciascuna regione e provincia autonoma, di  cui  al  comma  1,  ricevera'  con  cadenza  trimestrale le somme occorrenti  al  finanziamento  dei  progetti  di  tirocinio formativo approvati  sia  dalla  regione/provincia autonoma di destinazione che dalla  regione di provenienza dei candidati, diminuite delle economie a  valere  su precedenti trasferimenti dovute ad abbandoni registrati nei tre mesi precedenti.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'accordo sancito dalla conferenza  unificata  in  data  20 maggio  2004  le  amministrazioni regionali e delle province autonome di cui ai precedenti articoli 1 e 2,  comma  1,  provvederanno  alla attivazione delle procedure per la raccolta   delle  candidature  di  tirocinio  formativo  a  decorrere dall'emanazione del presente decreto.
 2.  Con  cadenza  trimestrale  ciascuna  regione/provincia autonoma presso la quale sia previsto l'avvio di tirocini formativi provvede a trasmettere  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali - Direzione  generale del mercato del lavoro - un prospetto riassuntivo che  riporti  l'elenco  dei progetti di tirocinio approvati, l'elenco dei  soggetti promotori, l'elenco degli enti ospitanti, il numero dei candidati  per provenienza e genere, i costi e la durata prevista dei tirocini.
 3.  Con  cadenza  trimestrale  ciascuna  regione/provincia autonoma presso  la  quale  siano stati avviati tirocini formativi provvede ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - un prospetto riassuntivo riportante l'elenco  dei  progetti di tirocinio avviati, dei tirocini conclusi o interrotti  e la loro durata effettiva, nonche' la certificazione dei costi  sostenuti  evidenziando  le  eventuali economie determinate da abbandoni anticipati.
 4.  Ogni sei mesi a decorrere dall'emanazione del presente decreto, il  comitato  di  pilotaggio, previsto al punto B) del citato accordo 20 maggio  2004,  effettuera'  una verifica delle somme utilizzate al fine  di  riattribuire  le  risorse eventualmente non utilizzate alle amministrazioni  che  per  carenza  di  risorse  non sono in grado di avviare i progetti di tirocinio programmati.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Entro  novanta  giorni  dall'emanazione del presente decreto le regioni  e province autonome che hanno partecipato alla realizzazione degli  interventi  previsti  dal  decreto ministeriale del 22 gennaio 2001  dovranno  trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali   -   Direzione   generale   del  mercato  del  lavoro  -  la rendicontazione  di  tutte  le spese sostenute e impegnate durante la realizzazione  delle  attivita'  ai  sensi della lettera a), comma 2, art.  5  del citato decreto, accompagnata da una realizzazione finale che  illustri  l'andamento  delle  attivita' realizzate e i risultati ottenuti.
 2.   Il   Ministero  provvedera',  con  apposito  provvedimento,  a ripartire  le eventuali risorse finanziarie risultanti non utilizzate secondo  i  criteri  di  cui  ai  precedenti articoli 1 e 2 di cui al decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 citato al comma 1.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  termine  ultimo  per  concludere  i  tirocini  previsti dal «Programma-quadro    per    la    integrazione   e   sviluppo   delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di  mobilita' geografica» e' fissato al 31 dicembre 2006. Il comitato di pilotaggio potra' valutare eventuali esigenze di proroga, da parte delle amministrazioni, del termine fissato.
 2.  Le  risorse erogate dal Ministero ma non impegnate al 30 giugno 2006  dovranno  essere  restituite  dalle  regioni/province autonome, entro  e  non  oltre  tre mesi dalla conclusione dei tirocini avviati entro  il  termine  sopra  indicato,  secondo  procedure  che saranno espressamente indicate dal Ministero.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Le  regioni/province autonome di cui all'allegato prospetto che non  hanno  ancora  formalizzato  alla  data  di emanazione di questo decreto  l'adesione  all'accordo  quadro  del  2 ottobre  2003  hanno sessanta giorni di tempo per formalizzare la loro adesione. Trascorso tale  termine  le  quote assegnate alle regioni/province autonome che non avranno aderito saranno ripartite tra le restanti amministrazioni secondo  gli  stessi  criteri  individuati  agli  articoli 1  e 2 del presente decreto Inoltre relativamente all'anticipo previsto all'art. 2,  comma  2  del  presente decreto si precisa che sara' erogato alle regioni/province  autonome  che  alla data di emanazione dello stesso avranno  aderito  formalmente  all'accordo quadro, per le restanti si procedera'  all'erogazione  dell'anticipo al ricevimento dell'atto di adesione da parte del Ministero.
 Roma, 18 marzo 2005
 Il Ministro: Maroni
 |  |  |  | Tabella 1 ---->  Vedere immagine a pag. 15   <----
 |  |  |  |  |