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| Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2005 |  | Ulteriori  disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi  nel  territorio  dei  comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3422). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 18 luglio   2002,   n.   3228,   recante  «Disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio  2003,  n. 3263, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per  fronteggiare  l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni  a  sud  di  Roma  serviti  dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;
 Visto   l'art.  2,  comma  5,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  in  data  7 maggio  2004  n. 3354, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista  la  nota  del  18 febbraio 2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori serviti dall'acquedotto del  Simbrivio,  ha,  peraltro,  rappresentato  l'esigenza  che siano disciplinate  le  ulteriori  fasi  realizzative  delle  opere e degli interventi  finalizzati  a conseguire il definitivo superamento della crisi  idrica  in  atto nei comuni serviti dal predetto Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche' occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita l'intesa della regione Lazio;
 Vista  la  nota  del  19 gennaio  2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  L'ing.  Massimo  Sessa e' confermato, fino al 31 dicembre 2005, commissario  delegato  per  fronteggiare  la situazione di criticita' idrica  in  atto  nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio  per  l'acquedotto  del  Simbrivio,  al  fine di assicurare continuita'  alle attivita' precedentemente posti in essere in regime straordinario.  In  particolare  il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza  idrica,  e di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in  data  16 novembre  2004,  secondo  le  previsioni  della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale   gia'   operante   presso   la   struttura  commissariale, ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 2.  Il  comma  2 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3228  del  18  luglio  2002,  come sostituito dal comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio  2004,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  commissario delegato,  ai  fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita'  di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il Presidente  ed  un  componente designati dal Commissario delegato, un componente  dal  Dipartimento  della protezione civile, un componente dal  Prefetto di Roma, un componente dall'Arpa Lazio. I compensi ed i rimborsi  spese da corrispondere ai componenti della Commissione, che ha  sede  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono  determinati  nel  provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario».
 3.  Per  il  piu'  proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente  ordinanza,  il  commissario  delegato  puo' avvalersi della collaborazione,  previa intesa, degli enti pubblici o privati, con il riconoscimento a favore degli stessi dei costi sostenuti.
 4.  Il  commissario delegato e' autorizzato, altresi, ad utilizzare la  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi  dell'art.  6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Le  opere  e  gli  interventi  da  realizzarsi  da  parte  del commissario  delegato  funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui  alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di  pubblica  utilita'  e  le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a  compimento  nel  rispetto  rigoroso  dei  termini  stabiliti dalla normativa vigente.
 2.  Per  l'attuazione  del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticita' idrica in atto nel  territorio  dei  comuni  a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto   del   Simbrivio   e   per  le  conseguenti  iniziative contrattuali  inerenti  ad  affidamenti  di  servizi e concernenti il compimento  delle  necessarie  forniture,  il commissario delegato si avvale  delle  procedure  d'urgenza  specificatamente  previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o   destinate  alla  realizzazione  di  interventi  per  fronteggiare l'emergenza  idrica  verificatasi  nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° aprile 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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