Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2005 |
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3422). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, n. 3263, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»; Visto l'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 n. 3354, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la nota del 18 febbraio 2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori serviti dall'acquedotto del Simbrivio, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto nei comuni serviti dal predetto Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio; Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Vista la nota del 19 gennaio 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. L'ing. Massimo Sessa e' confermato, fino al 31 dicembre 2005, commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente posti in essere in regime straordinario. In particolare il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza idrica, e di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 novembre 2004, secondo le previsioni della presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. 2. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, come sostituito dal comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il Presidente ed un componente designati dal Commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione civile, un componente dal Prefetto di Roma, un componente dall'Arpa Lazio. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione, che ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario». 3. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione, previa intesa, degli enti pubblici o privati, con il riconoscimento a favore degli stessi dei costi sostenuti. 4. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi, ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002. |
| Art. 3. 1. Le opere e gli interventi da realizzarsi da parte del commissario delegato funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente. 2. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticita' idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato e' autorizzato, ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. |
| Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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