Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 marzo 2005 |
Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate; la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica; l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue; al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000; b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001; c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal l° gennaio 2002; d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, si e' ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate; Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si e' provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa, nonche' a sette quote della terza annualita', assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003, per l'importo complessivo, per le sette quote, di 378.757.000,00 euro; Vista la lettera n. 2004/219973 del 20 dicembre 2004 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto contenente gli elementi necessari per l'assegnazione dei suddetti titoli alla SERIT S.p.a. gia' concessionaria del servizio nazionale della riscossione, con la quale e' in atto un contenzioso, chiedendo l'attribuzione dei titoli alla medesima nella considerazione che la societa' stessa ha prestato idonea garanzia fideiussoria ai fini di garantire all'erario la restituzione di eventuali importi riconosciuti in eccedenza, nonche' la lettera n. 2005/54247 del 25 marzo 2005 con la quale la medesima Agenzia delle entrate ha precisato che l'idoneita' della predetta garanzia attiene sia la durata che l'importo del credito e relativi interessi; Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei citati certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 3.974.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di Euro 3.973.655,38 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di Euro 344,62 (pari all'arrotondamento da effettuare); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazionsi stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico; Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comnia dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Decreta:
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' disposta l'emissione di una ottava quota, relativa alla terza delle annualita' previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 3.974.000,00 euro, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: godimento: 1° gennaio 2002; scadenza: 1° luglio 2009; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute. |
| Art. 2. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003. |
| Art. 3. Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2005 p. Il direttore generale: Cannata |
| Allegato Cod. Abi 05748
Denominazione BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.
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