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| Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 31 marzo 2005 |  | Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
 i  concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire  automaticamente  le  domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino  al  31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;
 la  somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso   calcolato   al   netto   degli  sgravi  provvisori  e  dei provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;
 l'importo  globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo'  superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;
 al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  quanto dovuto, e' autorizzata  l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
 a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
 b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
 c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei titoli dal l° gennaio 2002;
 d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;
 con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
 Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale,  e,  in  particolare,  l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico  per  inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola,  si  e'  ridotto  di  lire  600  miliardi  l'importo  massimo complessivo  dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;
 Considerato   che,   con   appositi  decreti  ministeriali,  si  e' provveduto  all'emissione  e  all'assegnazione  dei  titoli  di Stato relativi  alla  prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa, nonche' a sette quote della terza annualita', assegnando i certificati  di  credito  del  Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza  1° luglio  2009  di  cui  al  decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio  2003,  per l'importo complessivo, per le sette quote, di 378.757.000,00 euro;
 Vista  la  lettera n. 2004/219973 del 20 dicembre 2004 con la quale l'Agenzia  delle  entrate  ha  trasmesso  un prospetto contenente gli elementi  necessari per l'assegnazione dei suddetti titoli alla SERIT S.p.a.  gia' concessionaria del servizio nazionale della riscossione, con  la quale e' in atto un contenzioso, chiedendo l'attribuzione dei titoli  alla  medesima nella considerazione che la societa' stessa ha prestato idonea garanzia fideiussoria ai fini di garantire all'erario la  restituzione  di  eventuali  importi  riconosciuti  in eccedenza, nonche'  la  lettera  n. 2005/54247 del 25 marzo 2005 con la quale la medesima  Agenzia  delle  entrate  ha precisato che l'idoneita' della predetta  garanzia  attiene sia la durata che l'importo del credito e relativi interessi;
 Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita', l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei citati certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 3.974.000,00  euro,  da  versare all'entrata del bilancio statale con due   separate   quietanze,  la  prima  di  Euro  3.973.655,38  (pari all'importo  del  credito  da estinguere) e la seconda di Euro 344,62 (pari all'arrotondamento da effettuare);
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  tesoro  deve  attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo, e si prevede che le operazionsi stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;
 Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo comnia dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per regolazioni debitorie;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del 7 aprile   2004,   come   modificato  dal  decreto  ministeriale  del 26 ottobre  2004,  entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di  cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  e'  disposta l'emissione di una ottava quota, relativa alla terza   delle   annualita'  previste  dalla  normativa  citata  nelle premesse,  di  certificati  di  credito  del Tesoro al portatore, per l'importo  di  nominali  3.974.000,00  euro, da assegnare al soggetto indicato  nel  prospetto  allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
 godimento: 1° gennaio 2002;
 scadenza: 1° luglio 2009;
 prezzo d'emissione: alla pari;
 rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;
 tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.
 All'atto  dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
 |  |  |  | Art. 2. Per  quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione  stabilite  dal  citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.
 |  |  |  | Art. 3. Con  successivi  provvedimenti  si  procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 marzo 2005
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  | Allegato Cod. Abi 05748 
 Denominazione BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.
 
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 |Intestatario |             |            |            |
 |conto        |Codice       |            |            | Ambito|bancario     |fiscale      |Euro        |Titoli euro |Arr.euro ===================================================================== Teramo|Serit S.p.a. |01141320687  |3.973.655,38|3.974.000,00|344,62
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