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| Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Inserimento  di  una  nuova  attrazione  nell'elenco  delle attivita' spettacolari,  dei  trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante,  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo spettacolo dal vivo e lo sport
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 
 di concerto con
 
 IL CAPO DELLA POLIZIA
 direttore generale della pubblica sicurezza del
 Ministero dell'interno
 
 Vista  la  legge  18 marzo  1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
 Visto  l'art.  4  della  predetta  legge  che prevede l'istituzione dell'elenco  delle  attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle particolarita'  tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
 Visto  l'art.  3  del  decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante disciplina  relativa  alla  tenuta  ed all'aggiornamento del predetto elenco;
 Visto  il  decreto  ministeriale 27 settembre 2004, di conferma del decreto ministeriale 23 maggio 2003;
 Visto  il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato istituito  l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
 Visti  i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno  1989,  10 novembre  1990,  10 aprile  1991, 9 aprile 1993, 23 luglio  1997,  8 maggio  2001,  7 gennaio  2002,  20 marzo  2003 e 29 ottobre  2003  con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
 Considerato  che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso  con  l'inserimento di una nuova attrazione nell'ambito di una ulteriore sezione dell'elenco stesso;
 Visto  l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
 Sentito  il  parere favorevole espresso nelle sedute del 28 ottobre 2004  dalla  Commissione  consultiva  per  le attivita' circensi e lo spettacolo  viaggiante  di  cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
 
 Decreta:
 
 L'elenco  delle  attivita'  spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni  di  cui  all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente nuova attrazione: Sezione  VI  Spettacolo di strada   Attivita' spettacolare svolta sul territorio  nazionale  senza  l'impiego  di palcoscenico, di platea e apprezzabili  attrezzature,  con  il  pubblico  disposto  in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle  sole  capacita'  attoriali  degli  artisti,  ovvero  attraverso l'impiego  di  «minimi»  strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attivita' deve essere inferiore ad  8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150".
 Roma, 28 febbraio 2005
 
 Il direttore generale
 per lo spettacolo dal vivo e lo sport
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 Nastasi
 Il capo della Polizia
 direttore generale della Pubblica sicurezza
 del Ministero dell'interno
 De Gennaro
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