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| Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 26 gennaio 2005 |  | Determinazione   delle   tariffe  per  le  attivita'  effettuate  dal Ministero   della   salute,  finalizzate  all'autorizzazione  per  lo svolgimento  delle  indagini  cliniche, ai sensi dell'articolo 14 del decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 46 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la  legge  29 dicembre  1990,  n.  407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e,  in  particolare,  l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del  Ministro  della  salute  sono  fissati  le  tariffe  e i diritti spettanti  al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei   servizi  resi  e  del  valore  economico  delle  operazioni  di riferimento;
 Visto  il  decreto  ministeriale  19 luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  24 luglio 1993, n. 172, e successive   modifiche  e  integrazioni,  con  il  quale  sono  stati stabiliti  le  tariffe  e  i  diritti  per  le  prestazioni  rese dal Ministero   della   salute   a  richiesta  ed  utilita'  di  soggetti interessati;
 Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 di attuazione della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 14;
 Visto   il   decreto  legislativo  14 dicembre  1992,  n.  507,  di attuazione  della  direttiva  90/385/CEE,  concernente  i dispositivi medici impiantabili attivi, e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
 Visto  il  parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta  del  17 settembre  2004  con il quale e' stata evidenziata la necessita'   di  introdurre  tariffe  per  le  prestazioni  rese  dal Ministero  della  salute  in  applicazione  dell'art.  14 del decreto legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46  e  dell'art.  7  del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
 Ritenuto  di  dover  fissare  la  tariffa  a carico del richiedente l'autorizzazione  all'impiego  dei  dispositivi destinati ad indagini cliniche;
 Visto  il  decreto  ministeriale  24 maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  3 giugno 2004, n. 128, di rideterminazione degli importi  delle  tariffe  e  dei  diritti  per  le  prestazioni rese a richiesta  ed utilita' dei soggetti interessati e, in particolare, il punto  7  dell'allegato  2 che individua la tariffa per l'esame della documentazione  scientifica  al fine del riconoscimento di farmaco di non nuova istituzione;
 Ritenuto  che le attivita' connesse alla valutazione dei protocolli relativi  all'impiego  di  dispositivi destinati ad indagini cliniche sia  assimilabile  alla  fattispecie  di  cui  al richiamato punto 7, allegato 2, del decreto ministeriale 24 maggio 2004;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  si applica alle attivita' effettuate dal Ministero   della  salute  finalizzate  alla  autorizzazione  per  lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46  e  dell'art.  7  del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Tariffe
 
 1.  La tariffa per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 e'   determinata   in   euro   1.859,25  fatti  salvi  gli  ulteriori aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modalita' di pagamento
 
 1.  Il  pagamento  degli  importi  di cui al precedente articolo si effettua  mediante  versamento  sul  conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, da parte   del   richiedente  l'autorizzazione  allo  svolgimento  delle indagini  cliniche  di  cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 507 del 1992.
 2. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono al  capo  XX,  Unita'  previsionale  di  Base  23.2.3,  capitolo 2225 denominato  «Tributi  speciali  per  servizi resi dal Ministero della salute»,  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati al Ministero della salute.
 3. Nella causale del versamento occorre specificare:
 a)  il  riferimento all'art. 5, comma 12, legge 29 dicembre 1990, n. 407;
 b) il tipo di prestazione richiesta al Ministero della salute;
 c) l'amministrazione che effettua la prestazione.
 4.  Il  Ministero  della salute avvia le attivita' finalizzate alle autorizzazioni  di  cui  all'art.  1  previa  verifica  dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la  registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 gennaio 2005
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 205
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