Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 gennaio 2005
Determinazione delle tariffe per le attivita' effettuate dal Ministero della salute, finalizzate all'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati stabiliti le tariffe e i diritti per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' di soggetti interessati;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 14;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di attuazione della direttiva 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 17 settembre 2004 con il quale e' stata evidenziata la necessita' di introdurre tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della salute in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
Ritenuto di dover fissare la tariffa a carico del richiedente l'autorizzazione all'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2004, n. 128, di rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati e, in particolare, il punto 7 dell'allegato 2 che individua la tariffa per l'esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di farmaco di non nuova istituzione;
Ritenuto che le attivita' connesse alla valutazione dei protocolli relativi all'impiego di dispositivi destinati ad indagini cliniche sia assimilabile alla fattispecie di cui al richiamato punto 7, allegato 2, del decreto ministeriale 24 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.
 
Art. 2.

Tariffe

1. La tariffa per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 e' determinata in euro 1.859,25 fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti.
 
Art. 3.

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui al precedente articolo si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, da parte del richiedente l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini cliniche di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 507 del 1992.
2. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono al capo XX, Unita' previsionale di Base 23.2.3, capitolo 2225 denominato «Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della salute», dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati al Ministero della salute.
3. Nella causale del versamento occorre specificare:
a) il riferimento all'art. 5, comma 12, legge 29 dicembre 1990, n. 407;
b) il tipo di prestazione richiesta al Ministero della salute;
c) l'amministrazione che effettua la prestazione.
4. Il Ministero della salute avvia le attivita' finalizzate alle autorizzazioni di cui all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2005
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 205
 
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