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| Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 marzo 2005 |  | Modificazione  al  disciplinare  di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali 27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle superfici  vitate  negli  albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;
 Vista  la  domanda presentata dal Consorzio Cellatica denominazione di origine controllata, con sede in Brescia, datata 26.5.2003, intesa ad  ottenere  la  modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei  vini  a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» e piu' specificatamente   l'ampliamento   della   zona   di  produzione  con l'inclusione dei comuni di Bovezzo, Caino, Nave;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla regione Lombardia con nota datata 26 giugno 2004;
 Vista la documentazione, presentata dall'intera filiera produttiva, a  sostegno dei motivi della modifica richiesta, e ritenuta la stessa congrua  ai  fini  dell'accertamento  della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 Vista  la  delibera  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, espressa nella riunione del 12 dicembre 2001, relativa alle modalita' cui attenersi per gli ampliamenti della zona di produzione indicata nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine ed indicazione geografica tipica;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla sopra indicata domanda, e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a  Indicazione  geografica tipica «Ronchi di Brescia» formulato nella riunione  del 25 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica dell'art.  3  del  disciplinare  di  produzione  dei vini Indicazione geografica  tipica  «Ronchi  di  Brescia»,  ed  all'approvazione  del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  in  argomento,  in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  L'art.  3 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica   tipica   «Ronchi   di  Brescia»  approvato  con  decreto ministeriale   del   18 novembre   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  285  del  6 dicembre  1995,  e' sostituito  per  intero  come da testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono  le  norme, comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione,  presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, in vigore.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo vini con la Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI DI BRESCIA»
 
 (Omissis).
 
 Art. 3.
 1. «La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica «Ronchi  di  Brescia»,  comprende  l'intero  territorio dei Comuni di Brescia,   Botticino,   Cellatica,   Rezzato,   Nuvolera,  Nuvolento, Concesio,   Collebeato,  Villa  Carcina,  Bovezzo,  Nave,  Caino,  in provincia di Brescia».
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