Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TORINO
DECRETO RETTORALE 21 marzo 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000 e con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002;
Considerata la necessita' di adeguare il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Torino al dettato normativo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Viste le delibere del senato accademico n. 4/2003/III/1 del 9 dicembre 2003, n. 8/2004/III/1 del 10 marzo 2004 e n. 5/2004/II/1 del 6 dicembre 2004 con le quali sono state approvate le modifiche dei titoli I (art. 7), II ( articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) III (art. 25), tabella A dello statuto dell'Universita' di Torino, sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati;
Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al MIUR con nota prot. n. 0036007 del 23 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimita' e di merito;
Viste le osservazioni ministeriali trasmesse con D.D. del 17 febbraio 2005, relativamente all'art. 9, commi 3 e 6;
Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 1° marzo 2005 e il senato accademico nell'adunanza del 14 marzo 2005 all'unanimita' hanno recepito le suddette osservazioni ministeriali, apportando le modifiche conseguenti;
Tenuto conto che per un mero errore materiale nella stesura della delibera n. 5/2004/II/1 del 6 dicembre 2004 non si e' rivista la numerazione degli articoli a seguito della modifica dell'ordine di elencazione degli organi centrali cui all'art. 8 e pertanto l'art. 15 (senato degli studenti) risulta invariato;
Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

I titoli I (art. 7), II ( articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) III (art. 25), tabella A dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 21 marzo 2005
Il rettore: Pelizzetti
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

(Omissis).

Art. 7.
Comunicazione e valutazione

1. L'Universita' assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
2. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Titolo II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO
Art. 8.
Organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Universita':
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il senato degli studenti;
e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;
f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.
2. Spetta al rettore, in particolare:
a) convocare e presiedere le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;
b) emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;
c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita', assicurando la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
d) sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Universita', approvati dai competenti organi di governo;
e) presentare al Ministro competente per l'Universita' le relazioni periodiche previste dalla legge;
f) promuovere rapporti, per quanto concerne l'Universita' nel suo complesso, con gli enti locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attivita' dell'Ateneo;
g) assumere, in caso di necessita' ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il pro-rettore e' nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di pro-rettore e' incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.
5. Il rettore puo' esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il senato accademico.
6. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attivita' didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennita' di carica nella misura fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.
(Omissis).

Art. 11.
Senato accademico

1. Il senato accademico e' l'organo politico di indirizzo dell'Ateneo, cui compete la determinazione dei programmi, degli obiettivi e delle priorita' per lo sviluppo dell'Universita' nel suo complesso e la verifica della loro attuazione.
2. Spetta al senato accademico, in particolare:
a) deliberare le eventuali modifiche statutarie, il regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti di rilevanza per l'Ateneo, che non siano demandati alla competenza del consiglio di amministrazione;
b) deliberare l'istituzione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi, delle biblioteche, dei centri interstrutture, dei centri d'interesse generale di Ateneo e coordinarne le attivita';
c) definire l'organico di Ateneo, la ripartizione dei docenti fra le strutture, nonche' i criteri per quella del personale tecnico-amministrativo;
d) definire i criteri e formulare le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie e materiali fra le diverse strutture, centrali e periferiche;
e) detemimare criteri e modalita' di verifica dell'attivita' di ricerca scientifica, di quella didattica, assistenziale e dei servizi;
f) predisporre relazioni di previsione sullo sviluppo dell'Ateneo, come base per il progetto dei bilanci di previsione;
g) approvare la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di rilevanza generale per l'Ateneo, con universita' italiane ed estere, con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' la partecipazione dell'Ateneo a fondazioni, associazioni, societa', consorzi e centri interuniversitari;
h) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compresa la verifica dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione rispetto ai programmi e agli obiettivi indicati.
3. Il senato accademico puo' delegare ad una delle proprie commissioni, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, il potere di deliberare su punti specifici e predeterminati.

Art. 12.
Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) i presidi di facolta'.
c) un rappresentante per ognuna delle sedici aree scientifico-disciplinari elencate nella tabella A. All'interno di ciascuna area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;
d) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti fra coloro che hanno maturato un'anzianita' di servizio in ruolo presso l'Universita' di almeno cinque anni;
e) otto rappresentanti degli studenti eletti per raggruppamenti di facolta'.
2. Partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore amministrativo.
3. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 13.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali e' attribuita ai sensi dello statuto autonomia gestionale e di spesa.
2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:
a) approvare il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposti sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo e delle decisioni conseguenti approvate dal senato accademico. Prima dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, i progetti di bilancio sono esaminati da una commissione mista, eletta in modo paritetico dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e sottoposti a parere consultivo del senato accademico. La medesima commissione esplica funzioni consultive di coordinamento fra senato accademico e consiglio di amministrazione per questioni di interesse generale che concernono la gestione del bilancio;
b) approvare il conto consuntivo annuale;
c) esercitare la gestione del patrimonio mobile e immobile e la vigilanza sulla sua conservazione;
d) determinare, sentito il parere del senato accademico, gli oneri contributivi a carico degli studenti ed ogni e qualsiasi trattamento economico a favore degli studenti stessi di competenza dell'amministrazione centrale d'Ateneo;
e) destinare le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'amministrazione centrale e ai centri di gestione autonoma, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti e in base ai criteri determinati dal senato accademico;
f) individuare gli strumenti e determinare i criteri per il controllo della gestione, nei limiti di cui al comma 1, dell'amministrazione centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;
g) autorizzare, se comportano spese per il bilancio centrale di Ateneo, accordi e convenzioni con universita' ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, gia' approvati dal senato accademico, nonche' contratti per attivita' di ricerca e di consulenza;
h) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;
i) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il direttore amministrativo;
c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;
d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) un rappresentante della regione Piemonte;
f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate competenze e comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e dell'organizzazione. Due di essi dovranno essere scelti tra il personale tecnico-amministrativo.
2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.
3. I rappresentanti del Governo e della regione non possono avere rapporti di lavoro con l'Universita'. I membri designati dal senato accademico non possono essere esterni all'Universita' in numero maggiore di due e devono essere scelti in modo da garantire l'espressione della pluralita' di funzioni presenti all'interno dell'Universita'.
4. I membri eletti e quelli designati del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
(Omissis).

Art. 16.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo collegiale che svolge le funzioni di cui all'art. 7, comma 2.
2. Il nucleo di valutazione di Ateneo, e' composto da sette membri, di cui almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I membri possono provenire anche da ambiti esterni all'Ateneo. E' nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per piu' di una volta.
3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa vigente.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 17.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo che controlla l'attivita' economico-finanziaria dell'Universita'.
2. Spetta al collegio dei revisori, in particolare:
a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
c) accertare la regolarita' delle scritture contabili;
d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprieta' o in deposito, a cauzione o custodia.
3. Le competenze del collegio dei revisori si estendono a tutti i centri di gestione autonoma.
4. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai membri del collegio e successivamente portate all'attenzione del collegio nel suo complesso.
5. I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione; in tal caso spetta loro un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Composizione del collegio dei revisori dei conti

1. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina il collegio dei revisori dei conti, costituito da non piu' di cinque componenti effettivi e un supplente.
2. I componenti del collegio, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il collegio individua al suo interno il presidente e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Ai componenti del collegio spettano un'indennita' di carica, il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente ed il gettone di presenza previsto dall'art. 17, comma 5, che precede.
(Omissis).

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

(Omissis).

Art. 25.
Disciplina dei contratti

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'Universita' o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attivita' mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in base alla normativa vigente.
2. In ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potra' prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.
3. Apposito regolamento disciplinera' l'eventuale attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato per attivita' di ricerca, di collaborazione alla docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36.
(Omissis).

Tabella A

Aree scientjfico-disciplinari presenti nell'Universita' di Torino

Area 1 - scienze matematiche e informatiche;
Area 2 - scienze fisiche;
Area 3 - scienze chimiche;
Area 4 - scienze agrarie;
Area 5 - scienze della terra;
Area 6 - scienze biologiche;
Area 7 - scienze mediche sperimentali;
Area 8 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche;
Area 9 - scienze storiche e filosofiche;
Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche;
Area 11 - scienze giuridiche;
Area 12 - scienze economiche e statistiche;
Area 13 - scienze politiche e sociologiche;
Area 14 - scienze farmaceutiche;
Area 15 - scienze veterinarie;
Area 16 - scienze mediche cliniche.
(Omissis).
 
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