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| Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI TORINO |  | DECRETO RETTORALE 21 marzo 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Vista  la  legge  n.  168  del  9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
 Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con  decreto  rettorale  n.  2274  del  2 luglio  1994,  e successive modificazioni,  emanate  con  decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999,  con  decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000 e con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002;
 Considerata   la   necessita'   di   adeguare  il  vigente  statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Torino  al  dettato normativo del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  «Norme  generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
 Viste  le  delibere  del  senato  accademico  n.  4/2003/III/1  del 9 dicembre  2003,  n. 8/2004/III/1 del 10 marzo 2004 e n. 5/2004/II/1 del  6 dicembre  2004  con le quali sono state approvate le modifiche dei  titoli   I (art. 7), II ( articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)  III  (art.  25),  tabella  A  dello  statuto dell'Universita' di Torino,   sentiti,   per   le   loro   competenze,  il  consiglio  di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati;
 Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al MIUR con nota prot.  n.  0036007  del  23 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimita' e di merito;
 Viste   le   osservazioni   ministeriali  trasmesse  con  D.D.  del 17 febbraio 2005, relativamente all'art. 9, commi 3 e 6;
 Considerato  che  il  consiglio di amministrazione nella seduta del 1° marzo  2005 e il senato accademico nell'adunanza del 14 marzo 2005 all'unanimita'  hanno recepito le suddette osservazioni ministeriali, apportando le modifiche conseguenti;
 Tenuto  conto  che per un mero errore materiale nella stesura della delibera  n.  5/2004/II/1  del  6 dicembre  2004 non si e' rivista la numerazione  degli  articoli a  seguito della modifica dell'ordine di elencazione degli organi centrali cui all'art. 8 e pertanto l'art. 15 (senato degli studenti) risulta invariato;
 Sentito il direttore amministrativo;
 
 Decreta:
 
 I  titoli  I  (art. 7), II ( articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18)  III  (art.  25),  tabella A dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto,  di  cui  costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
 Il  presente  decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Torino, 21 marzo 2005
 Il rettore: Pelizzetti
 |  |  |  | Allegato 
 STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
 
 Titolo I
 
 PRINCIPI GENERALI
 
 (Omissis).
 
 Art. 7.
 Comunicazione e valutazione
 
 1. L'Universita' assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le   sue   attivita',   garantendo  la  migliore  circolazione  delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
 2.  L'Universita'  adotta un sistema di valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca, degli  interventi  di  sostegno  al  diritto allo studio, verificando anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 
 Titolo II
 
 ORGANI CENTRALI DI ATENEO
 Art. 8.
 Organi centrali
 
 1. Sono organi centrali dell'Universita':
 a) il rettore;
 b) il senato accademico;
 c) il consiglio di amministrazione;
 d) il senato degli studenti;
 e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;
 f) il collegio dei revisori dei conti.
 
 Art. 9.
 Rettore
 
 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge; ha  compiti  di  proposta  ed  impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.
 2. Spetta al rettore, in particolare:
 a) convocare e presiedere le sedute del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione,  delle  quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;
 b) emanare   eventuali   modifiche  statutarie  e  nuove  norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;
 c) vigilare  sul  funzionamento  delle  strutture e dei servizi dell'Universita',  assicurando la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
 d) sottoscrivere  gli  accordi  di  cooperazione  scientifica e didattica  d'interesse  generale  per  l'Universita',  approvati  dai competenti organi di governo;
 e) presentare  al  Ministro  competente  per  l'Universita'  le relazioni periodiche previste dalla legge;
 f) promuovere  rapporti,  per quanto concerne l'Universita' nel suo complesso, con gli enti locali competenti per territorio e con le organizzazioni   economiche   e   sociali  interessate  all'attivita' dell'Ateneo;
 g) assumere,  in caso di necessita' ed urgenza, i provvedimenti amministrativi   necessari,  da  sottoporre  a  ratifica  dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;
 h) esercitare   tutte   le  altre  attribuzioni  che  gli  sono demandate  dalle  norme  del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
 3.  Il  rettore  dura  in  carica  quattro  anni accademici ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per piu'  di  due  mandati  consecutivi.  La  nomina,  dopo  due  mandati consecutivi,  puo'  avvenire  solo  dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
 4.  Il  rettore  designa,  fra  i professori di prima fascia, che abbiano  optato  per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva  dichiarazione  di  opzione in tal senso, da far valere in caso  di  nomina,  un  prorettore  che  lo  supplisce in tutte le sue funzioni,   in   caso   di  temporaneo  impedimento  od  assenza.  Il pro-rettore  e'  nominato  con  decreto  rettorale  e  il suo mandato coincide  con  quello  del  rettore.  La  carica  di  pro-rettore  e' incompatibile  con  altre  cariche  universitarie  previste in questo statuto.
 5.  Il rettore puo' esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con  rappresentanti  designati  caso  per  caso,  anche  a  mezzo  di vice-rettori,  in  numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale   rinnovabile,   da  lui  stesso  designati  tra  i  docenti dell'Ateneo, sentito il senato accademico.
 6.  Il  rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale,  possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di  attivita'  didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori  di  cui  al  precedente comma 5 spetta un'indennita' di carica   nella   misura   fissata   annualmente   dal   consiglio  di amministrazione.
 (Omissis).
 
 Art. 11.
 Senato accademico
 
 1.  Il  senato  accademico  e'  l'organo  politico  di  indirizzo dell'Ateneo,  cui  compete  la  determinazione  dei  programmi, degli obiettivi  e delle priorita' per lo sviluppo dell'Universita' nel suo complesso e la verifica della loro attuazione.
 2. Spetta al senato accademico, in particolare:
 a) deliberare le eventuali modifiche statutarie, il regolamento didattico  di  Ateneo  e  gli  altri  regolamenti  di  rilevanza  per l'Ateneo,  che  non  siano demandati alla competenza del consiglio di amministrazione;
 b) deliberare  l'istituzione  delle  strutture  didattiche,  di ricerca  e  di servizi, delle biblioteche, dei centri interstrutture, dei centri d'interesse generale di Ateneo e coordinarne le attivita';
 c) definire  l'organico  di Ateneo, la ripartizione dei docenti fra  le  strutture,  nonche'  i  criteri  per  quella  del  personale tecnico-amministrativo;
 d) definire   i   criteri   e  formulare  le  proposte  per  la ripartizione  delle  risorse  finanziarie  e materiali fra le diverse strutture, centrali e periferiche;
 e) detemimare criteri e modalita' di verifica dell'attivita' di ricerca   scientifica,  di  quella  didattica,  assistenziale  e  dei servizi;
 f) predisporre   relazioni   di   previsione   sullo   sviluppo dell'Ateneo, come base per il progetto dei bilanci di previsione;
 g) approvare   la   stipulazione  di  accordi  di  cooperazione didattica  e  di  ricerca,  di  rilevanza  generale per l'Ateneo, con universita'   italiane  ed  estere,  con  enti  pubblici  e  privati, nazionali   ed   esteri,  nonche'  la  partecipazione  dell'Ateneo  a fondazioni,     associazioni,    societa',    consorzi    e    centri interuniversitari;
 h) esercitare  tutte  le  altre  funzioni e competenze previste dalla  legge,  dallo  statuto  e  dai  regolamenti,  ivi  compresa la verifica dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione rispetto ai programmi e agli obiettivi indicati.
 3.  Il  senato  accademico  puo'  delegare  ad  una delle proprie commissioni,  in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, il potere di deliberare su punti specifici e predeterminati.
 
 Art. 12.
 Composizione del senato accademico
 
 1. Il senato accademico e' composto da:
 a) il rettore;
 b) i presidi di facolta'.
 c) un    rappresentante    per   ognuna   delle   sedici   aree scientifico-disciplinari  elencate  nella  tabella  A. All'interno di ciascuna  area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;
 d) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti  fra  coloro  che  hanno maturato un'anzianita' di servizio in ruolo presso l'Universita' di almeno cinque anni;
 e) otto rappresentanti degli studenti eletti per raggruppamenti di facolta'.
 2.  Partecipano,  senza  diritto  di  voto,  il  prorettore ed il direttore amministrativo.
 3.  I  membri  eletti  del  senato  accademico  sono nominati con decreto del rettore.
 
 Art. 13.
 Consiglio di amministrazione
 
 1.  Il  consiglio  di amministrazione e' l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo,  in  attuazione degli indirizzi programmatici del  senato  accademico,  fatti  salvi  i poteri delle strutture alle quali  e' attribuita ai sensi dello statuto autonomia gestionale e di spesa.
 2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:
 a) approvare   il   bilancio   preventivo   annuale   e  quello pluriennale  predisposti  sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo   e   delle   decisioni  conseguenti  approvate  dal  senato accademico.   Prima   dell'approvazione   da   parte   del  consiglio d'amministrazione,  i  progetti  di  bilancio  sono  esaminati da una commissione  mista, eletta in modo paritetico dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione, e sottoposti a parere consultivo del  senato  accademico.  La  medesima  commissione  esplica funzioni consultive  di  coordinamento  fra  senato  accademico e consiglio di amministrazione per questioni di interesse generale che concernono la gestione del bilancio;
 b) approvare il conto consuntivo annuale;
 c) esercitare la gestione del patrimonio mobile e immobile e la vigilanza sulla sua conservazione;
 d) determinare,  sentito  il  parere del senato accademico, gli oneri  contributivi  a  carico  degli  studenti  ed  ogni e qualsiasi trattamento  economico  a  favore degli studenti stessi di competenza dell'amministrazione centrale d'Ateneo;
 e) destinare    le   risorse   finanziarie   e   di   personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'amministrazione centrale e ai  centri  di  gestione autonoma, nel rispetto delle norme contenute nei   regolamenti  e  in  base  ai  criteri  determinati  dal  senato accademico;
 f) individuare  gli  strumenti  e  determinare i criteri per il controllo   della   gestione,   nei   limiti   di   cui  al  comma 1, dell'amministrazione centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;
 g) autorizzare, se comportano spese per il bilancio centrale di Ateneo,  accordi  e  convenzioni  con  universita' ed enti pubblici o privati,  nazionali  ed esteri, gia' approvati dal senato accademico, nonche' contratti per attivita' di ricerca e di consulenza;
 h) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza  e  la contabilita' secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;
 i) esercitare  tutte  le  altre  funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.
 
 Art. 14.
 Composizione del consiglio di amministrazione
 
 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) il rettore;
 b) il direttore amministrativo;
 c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;
 d) un   rappresentante  del  Governo,  designato  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e) un rappresentante della regione Piemonte;
 f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate  competenze  e comprovate esperienze professionali nel campo della  gestione  e  dell'organizzazione.  Due di essi dovranno essere scelti tra il personale tecnico-amministrativo.
 2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.
 3. I rappresentanti del Governo e della regione non possono avere rapporti  di  lavoro con l'Universita'. I membri designati dal senato accademico  non  possono  essere  esterni  all'Universita'  in numero maggiore  di  due  e  devono  essere  scelti  in  modo  da  garantire l'espressione  della  pluralita'  di  funzioni  presenti  all'interno dell'Universita'.
 4.   I   membri  eletti  e  quelli  designati  del  consiglio  di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
 (Omissis).
 
 Art. 16.
 Nucleo di valutazione
 
 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo collegiale che svolge le funzioni di cui all'art. 7, comma 2.
 2.  Il  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo, e' composto da sette membri,  di  cui  almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I membri possono provenire anche da ambiti esterni all'Ateneo.  E'  nominato  con  decreto rettorale su designazione del senato  accademico,  sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per piu' di una volta.
 3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo l'autonomia operativa, il diritto  di  accesso ai dati e alle informazioni necessari nonche' la pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a  tutela  della  riservatezza.  Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone  l'anonimato,  le  opinioni  degli studenti frequentanti sulle  attivita'  didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il   30   aprile  di  ciascun  anno,  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al comitato per la valutazione del sistema   universitario,  unitamente  alle  informazioni  e  ai  dati previsti dalla normativa vigente.
 4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano un'indennita' di  carica  fissata dal consiglio di amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.
 
 Art. 17.
 Collegio dei revisori dei conti
 
 1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' l'organo che controlla l'attivita' economico-finanziaria dell'Universita'.
 2. Spetta al collegio dei revisori, in particolare:
 a) esaminare  i  bilanci  di  previsione  e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
 b) compiere  tutte  le  verifiche  necessarie per assicurare il regolare   andamento   della   gestione   finanziaria,   contabile  e patrimoniale,   sottoponendo  al  consiglio  di  amministrazione  gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
 c) accertare la regolarita' delle scritture contabili;
 d) effettuare  verifiche  di  cassa, dei valori e dei titoli in proprieta' o in deposito, a cauzione o custodia.
 3. Le competenze del collegio dei revisori si estendono a tutti i centri di gestione autonoma.
 4.  Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono  essere  svolte anche singolarmente dai membri del collegio e successivamente   portate   all'attenzione   del   collegio  nel  suo complesso.
 5.  I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio  di  amministrazione; in tal caso spetta loro un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
 
 Art. 18.
 Composizione del collegio dei revisori dei conti
 
 1. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina il collegio  dei  revisori  dei  conti, costituito da non piu' di cinque componenti effettivi e un supplente.
 2. I componenti del collegio, scelti tra gli iscritti al registro dei  revisori  contabili,  durano in carica tre anni e possono essere confermati.
 3.  Il collegio individua al suo interno il presidente e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 4.  Ai  componenti del collegio spettano un'indennita' di carica, il  trattamento  di missione nella misura determinata dalla normativa vigente ed il gettone di presenza previsto dall'art. 17, comma 5, che precede.
 (Omissis).
 
 Titolo III
 
 ORGANIZZAZIONE DI ATENEO
 
 (Omissis).
 
 Art. 25.
 Disciplina dei contratti
 
 1.  I  contratti  dai  quali  deriva  un'entrata  o una spesa per l'Universita'  o  che  comunque  riguardino  alienazioni,  locazioni, acquisti,  appalti  di opere, concessione di servizi o concessione di attivita'  mediante  convenzione  devono essere stipulati seguendo le procedure  previste  dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in base alla normativa vigente.
 2.  In  ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potra'  prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.
 3.  Apposito regolamento disciplinera' l'eventuale attivazione di contratti  di lavoro a tempo determinato per attivita' di ricerca, di collaborazione  alla  docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36.
 (Omissis).
 
 Tabella A
 
 Aree scientjfico-disciplinari presenti nell'Universita' di Torino
 
 Area 1 - scienze matematiche e informatiche;
 Area 2 - scienze fisiche;
 Area 3 - scienze chimiche;
 Area 4 - scienze agrarie;
 Area 5 - scienze della terra;
 Area 6 - scienze biologiche;
 Area 7 - scienze mediche sperimentali;
 Area   8   -  scienze  dell'antichita',  filologico-letterarie  e storico-artistiche;
 Area 9 - scienze storiche e filosofiche;
 Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche;
 Area 11 - scienze giuridiche;
 Area 12 - scienze economiche e statistiche;
 Area 13 - scienze politiche e sociologiche;
 Area 14 - scienze farmaceutiche;
 Area 15 - scienze veterinarie;
 Area 16 - scienze mediche cliniche.
 (Omissis).
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