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| Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 25 marzo 2005 |  | Protezione   transitoria,   accordata   a   livello  nazionale,  alla denominazione  «Cipolotto  Nocerino»,  per  la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  la registrazione  D.O.P.  del  Cipollotto  Nocerino,  con sede in Nocera Inferiore  (Salerno),  via  Libroia  n.  62,  intesa  ad  ottenere la registrazione  della  denominazione  «Cipollotto  Nocerino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 61718 del 10 marzo 2005 con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  per  la registrazione   D.O.P.   del   Cipollotto  Nocerino,  ha  chiesto  la protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del  predetto  regolamento  (CEE)  2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore per  la  registrazione  D.O.P.  del  Cipollotto Nocerino, assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione  «Cipollotto  Nocerino»,  secondo  il  disciplinare  di produzione  allegato  alla  nota  n.  61718  del  10 marzo 2005 sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Cipol1otto Nocerino».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Cipollotto  Nocerino»  e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione «Cipollotto Nocerino», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1, cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 «CIPOLLOTTO NOCERINO»
 
 Art. 1.
 
 Nome del Prodotto
 
 La  denominazione di origine protetta (DOP) «Cipollotto Nocerino» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  Reg.  CEE  2081/92,  e  successive  modifiche,  e del presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 
 Descrizione e caratteristiche del prodotto
 
 La   denominazione  di  origine  protetta  «Cipollotto  Nocerino» designa  i  bulbi,  appartenenti  alla  specie Allium Cepa L., pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale.
 Le  sementi  sono  prodotte  dalla varieta' «Nocera» iscritta nel registro CE delle ortive e dai seguenti ecotipi locali:
 1. Precoce la Regina;
 2. Precoce Meraviglia;
 3. Marzatica fredda;
 4. Marzatica calda;
 5. Nocerese;
 6. Bianca di Castellammare;
 7. San Michele;
 8. Giugnese.
 La  parte  edule,  di  importanza mercantile, e' costituita dalla porzione  ipogea della pianta che sviluppa un bulbo tunicato di forma cilindrica con un leggero ingrossamento alla base delle foglie che si inseriscono,  l'una strettamente sovrapposta all'altra, su di un asse caulinare raccorciato detto girello.
 Sul  caule  ipogeo  si sviluppano una o piu' gemme protette dalle foglie  che  nella  parte  basale, per un processo di metamorfosi, si trasformano  in  brattee  (tuniche)  succulente  e  carnose di colore bianco, rivestite di altre sottili, membranose, traslucide.
 Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:
 a) bulbo:
 forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base;
 colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche;
 calibro  del bulbo tra cm. 1-5. Il calibro e' determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.
 b) foglia:
 colore verde glauco intenso con presenza di glaucescenza;
 forma  lineare,  fistolosa,  cilindrica,  terminante a punta. All'atto  dell'immissione  al  consumo  la  foglia  puo' essere anche recisa.
 I  Cipollotti per poter essere immessi sul mercato devono essere: interi,   sani,  puliti,  praticamente  privi  di  sostanze  estranee visibili,  esenti  da  qualsiasi tipo di danno, privi di stelo vuoto, esenti  da  parassiti,  privi  di umidita' esterna anormale, privi di odori  e/o  sapori estranei, privi di germogli visibili esternamente, privi  di  rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale, resistenti  e  compatti,  possono essere privi o presentare il ciuffo radicale,  le  foglie  possono  essere  intere  o  tagliate  a misure diverse,  sono  esclusi  i bulbi affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.
 I Cipollotti vengono commercializati con il calibro del bulbo che puo'  oscillare  tra  cm  1  e  cm 5.  Il  calibro e' determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.
 Art. 3.
 
 Zona geografica di produzione
 
 La  coltivazione  ed  il  confezionamento del Cipollotto Nocerino interessano  tutta  l'Area  del  bacino  della Valle del Sarno che si estende  sul  territorio  dell'Agro  Nocerino Sarnese in provincia di Salerno  e  sulla  parte  sud  occidentale  della provincia di Napoli costituita dall'areale pompeianostabiese.
 In  particolare  e'  interessato  il territorio amministrativo di dodici comuni della provincia di Salerno:
 Angri,  Scafati,  S.  Marzano  sul Sarno, San Valentino Torino, Nocera  Inferiore,  Nocera  Superiore,  Pagani,  S.  Egidio del Monte Albino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Siano e Sarno.
 Ai  suindicati  comuni della provincia di Salerno si aggiungono i seguenti  comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Castellammare di  Stabia,  Gragnano,  Santa Maria la Carita', Pompei, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate e Terzigno.
 Art. 4.
 
 Origine del prodotto
 
 Tutte  le  fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando  per ognuna gli input (prodotto in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In  questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di   controllo,  dei produttori,   delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la coltivazione  e  dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  da  valle a monte della filiera di produzione) del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi   elenchi   saranno   assoggettate  al  controllo  da  parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di  controllo verifichi delle non conformita', anche solo in una fase della   filiera   produttiva,   il   prodotto   non   potra'   essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».
 Art. 5.
 
 Descrizione del metodo di elaborazione e ottenimento del prodotto
 
 La  coltivazione  del Cipollotto viene effettuata in pieno campo. Essendo  una  coltura  altamente  specialistica viene praticata senza consociazioni.
 Il  terreno  viene  preparato con una aratura, la cui profondita' non   supera  i  cm  40.  All'aratura  segue  una  fresatura  per  la predisposizione alla coltivazione.
 L'investimento  massimo  di  piante/mq  e'  di 200 piante, con un sesto  di impianto che prevede una distanza tra le fila di cm 20-35 e cm 10-15 sulla fila.
 Di  norma  la  geodisinfestazione  in  forma  preventiva  non  e' prevista  ma  se  la  coltura  precedentemente  ospitata sullo stesso terreno  che  dovra'  ospitare  il  Cipollotto,  ha manifestato gravi sintomi  di  patologie,  dovra'  essere  effettuata  la pratica della geodisinfestazione  con  le metodiche e i prodotti autorizzati per la coltura specifica.
 
 Seme.
 
 Le  sementi  da  utilizzare  per  la  produzione  di  «Cipollotto Nocerino  DOP»  saranno  prodotte  esclusivamente  con  bulbi  con le caratteristiche   indicate   all'art.   2   ottenuti   e  selezionati nell'ambito  del territorio della zona geografica indicata all'art. 3 del presente disciplinare.
 
 Semina.
 
 La semina puo' essere effettuata tutto l'anno, in semenzaio o con la semina diretta in campo. Trapianto.
 Si  effettua  quando  le  piantine  hanno raggiunto un'altezza di cm 14-16  e  con  due-cinque  foglie  ben sviluppate, vengono poste a dimora,  previo  accorciamento delle radici e dell'apice fogliare per favorire il loro attecchimento.
 L'irrigazione  e'  indispensibile  per  garantire  le  condizioni migliori  al  fine  di  ottenere  una buona riuscita dell'impianto. I volumi    sono   direttamente   correlati   all'andamento   climatico stagionale:  nel  periodo  estivo con una frequenza di 3/4 interventi per settimana si apporta la quantita' d'acqua necessaria per favorire un  buon  sviluppo vegetativo. I sistemi di irrigazione da utilizzare sono: a manichette, a gogge, per aspersione, a scorrimento.
 Altri  interventi necessari sono la concimazione all'impianto, da riprendere  appena  la pianta mostra segni di crescita. Relativamente alla  concimazione  minerale si adopera il potassio nel periodo della levata  e  l'azoto  nel  periodo  della  formazione/ingrossamento del bulbo.  Altri tipi di concimazione saranno adottati in relazione alle esigenze dei singoli terreni.
 Parallelamente,  se  lo  stato  del  terreno  e  il rischio dello sviluppo  di erbe infestanti lo richiedono, si procede al diserbo con prodotti  antigerminello  pre  e  post-semina o pre e post-trapianto, utilizzando formulati autorizzati per la coltura specifica. Raccolta e lavorazione.
 I Cipollotti vengono raccolti a mano o con mezzi meccanici quando il  diametro  della  sezione  normale  all'asse del bulbo presenta il calibro tra cm l -5.
 Dopo  l'estirpazione  i  bulbi  vengono trasportati nei luoghi di lavorazione,  dove vengono selezionati, lavati e condizionati secondo le tecniche gia' acquisite localmente.
 Una  fase  particolare  della  lavorazione  e'  costituita  dalla «pelatura» del bulbo.
 Per poter essere immesso sul mercato e' condizione indispensabile che il bulbo sia integro e ben pulito. Poiche' quando viene estirpato presenta  ancora  residui  di  particelle  di  terreno  aderenti alle tuniche  esterne  e  puo'  presentare  impurita' causate da possibili effetti   postumi   di  entomofisopatie,  per  conferirgli  l'aspetto estetico richiesto, il bulbo viene dapprima lavato e poi «pelato».
 La  «pelatura»  consiste  nell'asportazione  delle  tuniche  piu' esterne  del  Cipollotto fino a raggiungere una omogenea integrita' e lucentezza  su  tutto il bulbo. Viene eseguita esclusivamente a mano, nei  magazzini  dell'azienda  interessata  alla commercializzazione o presso terzi che sono specializzati per tale attivita'.
 Dopo  la  «pelatura»  si procede al taglio parziale del ciuffetto radicale  e  delle  foglie, la misura del taglio e' determinata dalle condizioni  richieste  dal mercato destinatario del prodotto, possono comunque anche restare intere.
 I Cipollotti vengono poi legati a mazzetti e posti in cassette di legno o di plastica. Sulle confezioni viene posta l'etichetta.
 Gli  opifici  di  immagazzinamento  e  lavorazione  sono  situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione,  sono  strutturati in modo da essere asciutti, ventilati, poco   illuminati;  di  solito  sono  provvisti  anche  di  locali  a temperatura controllata per la conservazione del prodotto.
 Nella  stessa  zona  deve  avvenire il confezionamento al fine di garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo.
 Art. 6.
 
 Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente
 
 Testimonianze  certe  della  presenza della Cipolla nell'area del bacino  del  Sarno  risalgono ad oltre 2000 anni orsono: nella Pompei antica  difatti  e' raffigurata nei dipinti del Larario del Sarno, la cappella  dove erano custoditi i Lari, gli dei protettori della Casa. Citazioni  storiche  riportano  nel  Medio  Evo  il cipollotto veniva conferito  al  mercato insieme con le arance, i limoni e le castagne. Nella famosa Hippocratica Civitas della Scuola Medica Salernitana, se ne consiglia l'uso. Anche alla fine dell'800 e nei primi anni del 900 la  Cipolla  Nocerina  viene  riportata  e  descritta  nei manuali di agronomia  e nei cataloghi delle piu' importanti ditte produttrici di sementi.
 Anche  dopo la seconda Guerra Mondiale la coltura delle Cipolline bianche  ha  avuto  una  rilevante  importanza nei sistemi produttivi locali.  Il periodo della ricostruzione e della ripresa produttiva fu caratterizzato  da  una  forte  domanda  da parte dei mercati europei dell'ortofrutta  italiana.  Fu  allora  che  l'agricoltura  visse  il maggiore  sviluppo  che  la  storia  ricordi  con  livelli produttivi eccezionali  e  svolse  un  ruolo  motore di primo piano nel rilancio economico del nostro Paese.
 La  secolare  presenza  del Cipollotto sul territorio della Valle del   Sarno   e'   stata  favorita  dai  fattori  geo-pedologici  che caratterizzano  l'intera  Area.  Le  condizioni pedoclimatiche che la caratterizzano  presentano  un insieme di peculiarita' che unitamente alla   vocazionalita'   dell'ambiente   e  alla  secolare  esperienza specifica dei coltivatori locali costituiscono l'habitat naturale per la  coltivazione  del  Cipollotto  Nocerino.  Il  terreno  per la sua origine, le sue trasformazioni e la sua struttura attuale costituisce il  substrato ottimale per ospitare i Cipollotti che vegetano bene in un  terreno  leggero,  umifero,  fresco,  ben drenato, senza ristagni d'acqua.
 La  presenza  di  vulcani  nelle zone limitrofe ha determinato la formazione  geolitologica della Valle del Sarno. Le numerose eruzioni del  Vesuvio,  succedutesi  nel  tempo,  hanno contribuito, in virtu' degli  apporti  piroclastici,  sia  alla  stratificazione  e sia alla combinazione  fisico-chimica  del terreno. Ciclicamente il Vesuvio ha sparso  sul  territorio  ceneri,  minerali  e  lapilli, i primi hanno arricchito  di  sostanze  nutritive  il  terreno  ed  i lapilli hanno formato un naturale ed efficiente drenaggio.
 L'apporto  di  materiali alluvionali trasportati dal fiume Sarno, la  rilevante  presenza  di  sorgenti  di  acque  minerali,  la falda acquifera  copiosa  e  superficiale,  sono  gli ulteriori fattori che contribuiscono a rendere il terreno agrario della Valle un eccellente compost naturale grazie al quale gia' duemila anni orsono fu definita «felix» per la sua prosperita'.
 La  conformazione  delle peculiarita' ambientali e' ulteriormente caratterizzata  dal  locale  fotoperiodismo  che con una idonea e ben distribuita  alternanza  di  ore  di luce e di buio predispone ancora meglio  la  Valle  alla  coltura  delle liliace a bulbo, favorendo un equilibrato  sviluppo  tra  la parte epogea (apparato fogliare) della pianta  e  la  parte  ipogea  «il  bulbo»  che  da questa particolare condizione  trae  ulteriori  vantaggi  per  il  suo  «imbianchimento» naturale.
 Il  clima mite, tipico del Mediterraneo centrale, particolarmente favorito  dall'orografia dell'Area che vede l'estesa pianura riparata dai venti del Nord Est - Ovest dai Monti Picentini, dai Lattari e dal Vesuvio,  mentre  dal  Sud  arrivano  i benefici effetti del golfo di Stabia  e  l'azione  ammendante  del  fiume Sarno che solca e feconda trasversalmente l'intero areale, determinano condizioni idonee con un clima  temperato, senza mai soffrire eccessi termici durante l'intero anno.
 In tale contesto ambientale va ad integrarsi il fattore antropico che   ha   acquisito   un   elevato   livello   di  competenze  e  di specializzazione conferendo qualita' e tipicita' al prodotto.
 Il  sistema produttivo puo' avvalersi di tecniche e mezzi tecnici nel   processo   di   lavorazione,   originali   e  tradizionali  che testimoniano   il   profondo   legame   tra  prodotto,  produttori  e territorio:  come  il  trapianto  manuale,  la pelatura dei bulbi, la riproduzione del seme.
 Il  valore  di questo legame tra la coltura e il territorio si e' manifestato  nei  suoi  aspetti  piu' intensi nelle vicende che hanno caratterizzato  la  vita  sociale  e produttiva della Valle del Sarno anche  nel  periodo  storico successivo alla seconda Guerra Mondiale, quando la ripresa dinamica che caratterizzo' le economie postbelliche dell'Europa,  genero'  una  forte domanda dei prodotti alimentari. Si registro'  il  sorgere  di  una  fiorente esportazione e di centri di raccolta  come  il  mercato ortofrutticolo di Nocera Inferiore-Pagani che  divenne  il  punto  di  riferimento  per  le produzioni agricole dell'Italia  centro-meridionale  affermandosi come uno dei principali poli  mercantili italiani, e anche in quel contesto il Cipollotto tra le produzioni tipiche e tradizionali assunse un ruolo rilevante.
 Art. 7.
 
 Riferimenti relativi alle strutture di controllo
 
 Il  controllo  sulla  DOP e' effettuato da una struttura conforme all'art. l0 del Reg. CEE n. 2081/92.
 Art. 8.
 
 Modalita' di confezionamento e di etichettatura - Logotipo
 
 Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere soltanto  Cipollotti di uguale origine, varieta' e calibro nei limiti indicati.
 La  parte  visibile  del  contenuto  dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
 I Cipollotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
 I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti  e di sostanze che non possono provocare alterazioni interne o esterne  dei  prodotti.  L'impiego  di  materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali e' ammesso soltanto se la  stampa  o  l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
 Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
 Gli  imballaggi  devono  recare,  in caratteri raggruppati su uno stesso  lato,  leggibili,  indelebili  e  visibili  dall'esterno,  le indicazioni appresso riportate:
 Cipollotto  Nocerino  e Denominazione Origine Protetta o il suo acronimo DOP.
 Ogni  confezione  dovra'  essere  corredata  del  contrassegno di identificazione,  il  simbolo grafico relativo all'immagine artistica del  logotipo  specifico  e  univoco,  da  utilizzare  in abbinamento inscindibile con la Denominazione Origine Protetta.
 Azienda  produttrice  e/o  confezionatrice  (anche solo il codice identificativo). Caratteristiche commerciali.
 Categoria extra - Categoria I.
 Quantita' del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. Rappresentazione grafica del logo.
 
 ---->   Vedere logo a pag. 33  <----
 
 Il  logo  e'  rappresentato da una forma geometrica tondeggiante, composta  da  un  fondo pieno di colore giallo-magenta (quadricromia: 100%   giallo+20%   magenta)   e  da  una  linea  di  contorno  verde (quadricromia: ciano 100 % + giallo 100% + nero 50%).
 Sul fondo sono rappresentati tre elementi:
 1)  una  pianta  di  Cipollotto  stilizzata, composta dal bulbo cilindrico  di  colore bianco sfumato di nero (quadricromia: bianco + nero 20%) e da due foglie longilinee, fistolose, con l'apice a punta, di colore verde (ciano 100% + giallo 100%);
 2)   il   secondo   elemento,   anch'esso   di   colore   verde (quadricromia:  ciano 50% +giallo 100%), graficamente ricorda una «S» stilizzata in posizione di leggera inclinazione verso il lato destro. Sulla  sua  parte  inferiore sinistra poggia e trae origine la pianta del Cipollotto.
 3)  il terzo elemento e' rappresentato dalla scritta Cipollotto Nocerino,   collocata  sul  lato  destro  del  logo  e  si  interseca tangenzialmente   alla   parte   centrale  della  «S».  Il  carattere utilizzato   e'   il   «Comic   Sans  MS»,  il  colore  e'  il  verde (quadricromia: ciano 100% + giallo 100% + nero 50%).
 
 Logo a un colore.
 
 Nei  casi in cui per motivi di confezionamento o di etichettatura non  sia possibile stampare il logo in quadricromia, sara' stampato a un colore nei seguenti modi: Logo in positivo.
 Se  il  colore  dello sfondo della confezione o dell'etichetta e' scuro, verra' utilizzato il logo in positivo, applicando il colore di stampa piu' scuro della confezione o dell'etichetta stessa. Logo in negativo.
 Se  il  colore  dello sfondo della confezione o dell'etichetta e' scuro,  verra'  utilizzato  il  logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa.
 Alla  Denominazione  Origine  Protetta,  di  cui  all'art.  1, e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle  previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi tipo gusto, uso, scelto, selezionato e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 Tali  indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta con caratteri  di  altezza  e  di  larghezza  non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Protetta.
 Art. 9.
 
 Uso del marchio sui prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata come materia prima  il  «Cipolloto  Nocerino»  DOP  anche a seguito di processi di elaborazione  e  trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni  recanti  il  riferimento  a  detta  denominazione,  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  «Cipolloto Nocerino» DOP certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gliutilizzatori del «Cipollotto Nocerino» DOP siano autorizzati dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione   «Cipollotto   Nocerino»   DOP  riuniti  in  Consorzio incaricato  della  tutela  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in  appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato le  predette  funzioni  saranno  svolte dal Ministero delle politiche agricole   e   forestali   in  quanto  autorita'  nazionale  preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
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