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| Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 25 marzo 2005 |  | Protezione   transitoria,   accordata   a   livello  nazionale,  alla denominazione «Vulture», riferita all'olio extravergine di oliva, per la  quale  e'  stata  inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto   il  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992,  del  Consiglio  del 14 luglio   1992,   relativo   alla   protezione   delle  indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata  della  cooperativa Rapolla Fiorente societa'  cooperativa  a  r.l.,  intesa  ad ottenere la registrazione della  denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992;
 Vista  la nota protocollo n. 61661 del 9 marzo 2005 con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  cooperativa  Rapolla Fiorente societa'  cooperativa  a  r.l.,  ha  chiesto  la  protezione a titolo transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto regolamento  CEE  n. 2081/1992 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n.  535/1997  sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale accoglimento della citata istanza della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Vulture» riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Rapolla Fiorente societa' cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione «Vulture» riferita  all'olio  extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione  allegato  alla  nota  n.  61661  del  9 marzo 2005, sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992  del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,  paragrafo  2  del  regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo   1997,   alla  denominazione  «Vulture»  riferita  all'olio extravergine di oliva.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva e'  riservata  al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Vulture» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  come  denominazione  di origine   protetta   ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VULTURE»
 A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 
 Art. 1.
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Vulture»  e' riservata esclusivamente   all'olio  extravergine  di  oliva  rispondente  alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
 
 L'Olio  Extravergine  di  oliva  «Vulture»  DOP e' ottenuto dalla frangitura  delle  seguenti varieta' di olivo presenti negli oliveti: per  almeno  il  70%  cultivar  «Ogliarola»  - ecotipo «Ogliarola del Vulture   «possono   concorrere   altresi'   le   seguenti  varieta': «Coratina»,  «Cima  di  Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio»,  «Cannellino»,  e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.
 Le  caratteristiche dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:
 Caratteristiche fisico-chimiche:
 a) acidita' espressa in acido oleico = o < 0,5 %;
 b) indice di perossidi (mEq di O2/Kg) <= 11;
 c) delta k: <= 0,01;
 d) polifenoli totali: = > 80.
 Valutazioni organolettiche:
 a) colore: giallo ambrato con riflessi verdi;
 b) odore: fruttato medio con odore di pomodoro;
 c) sapore:  fruttato  medio  di  oliva  matura  dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una lieve nota di piccante;
 d) mediana del fruttato: > 0;
 e) mediana del difetto = 0.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 Le  olive  destinate  alla  produzione  dell'Olio Extravergine di oliva  «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  di:  Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
 
 Art. 4.
 O r i g i n e
 
 L'Olio  Extravergine  di  oliva  «Vulture» DOP possiede singolari qualita' organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate   da   una   ampia  documentazione  storica  e  dovute  in particolare  alla  secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del   Vulture   che   hanno  saputo  legare  questa  produzione  alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.
 La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di adempimenti  a  cui  si  sottoporranno  i  produttori, in particolare l'organismo  di  controllo  terra'  un  elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
 
 Art. 5.
 Coltivazione
 
 La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio Extravergine  di oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica   della  zona,  tale  da  conferire  all'olio  le  specifiche, caratteristiche  qualitative  ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione.  Per  i  nuovi  impianti  i  sesti  consentiti  saranno i seguenti:  5 x 5; 5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x 7, mentre sara' conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.
 La  potatura,  sara'  manuale  con  la possibilita' di utilizzare attrezzi   pneumatici   che   agevolano   le  operazioni.  La  difesa fitosanitaria  consentita contro la mosca delle olive «Dacus oleae» e la tignola «Prais oleae» e' attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve  essere  effettuata  solo  con  le  lavorazioni meccaniche ed e' vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non puo'  superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31  di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura   e   pettinatura,  o  meccanicamente  con  agevolatrici  e scuotitori:  in  ogni  caso  devono  essere  utilizzate  le  reti per agevolare  la  raccolta.  Tuttavia e' vietata la raccolta delle olive cadute  naturalmente  sul  terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato altresi' l'uso di cascolanti.
 Il  trasporto  delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata  di  raccolta  in  cassette di plastica fessurate contenenti fino  a  kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti  fino  a  400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe. La fase di conservazione delle olive  nel  frantoio  deve  essere  limitata  il  piu' possibile, non superare  le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.
 
 Art. 6.
 Metodo di ottenimento
 
 La  zona  di  trasformazione  delle  olive  e di imbottigliamento dell'olio  comprende  il  territorio  riportato  all'art  3.  Per  la molitura  delle  olive  e  l'estrazione  dell'olio  sono ammessi solo processi  meccanici  e  fisici;  e'  vietato  ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non e' consentita  la  doppia  centrifugazione  della  pasta  di olive senza interruzione,  denominato  metodo  del ripasso. La gramolatura dovra' essere effettuata alla temperatura massima di 350°C per una durata di 40  minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato  termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di  olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali  poco  illuminati,  in  serbatoi  di  acciaio  inox  o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro  o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare  i  18°C  e  non  deve  scendere  al  di  sotto  di 10°C. La commercializzazione  deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata  di  capacita'  non  superiore  a  cinque litri. Inoltre, il prodotto    puo'    essere    confezionato   in   bustine   monodose. L'imbottigliamento   deve  avvenire  nella  zona  di  produzione  per garantire   il   controllo,  la  rintracciabilita'  e  per  mantenere inalterate le qualita' del prodotto.
 E'  consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.
 
 Art. 7.
 L e g a m e
 
 Nel  Vulture  l'olivo  non e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio,  in  quanto  i  sapienti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualita' uniche ed  apprezzate  da sempre dai consumatori piu' esigenti e proteggendo al  contempo lo stesso territorio dalle calamita' atmosferiche da cui spesso,  purtroppo  e'  colpito.  Non  e' un caso che i contadini del Vulture  hanno  sempre  coltivato  insieme la vite e l'olivo, vino ed olio,  infatti,  legati  da  relazioni  intense  e  profonde, sono il binomio  culturale  e  gastronomico  della civilta' mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.
 Il  vino  «Aglianico  del Vulture» e l'olio extravergine di oliva del  Vulture  hanno  sempre  avuto  una grande rilevanza nella storia economica  e sociale di questi luoghi. Nell'ambito di una agricoltura autarchica   solo  essi  producevano  reddito  ed  i  contadini,  per soddisfare   una   precisa   domanda  mercantile,  hanno  affinato  e consolidato  i pregi del vino e dell'olio che cosi' hanno conquistato una vasta notorieta'.
 Il  Monte  Vulture e' un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti  i  terreni  su  cui  sono  coltivati  gli olivi: questa e' una situazione   ottimale   che   conferisce  caratteristiche  specifiche all'olio  prodotto.  La  zona  di  produzione e' dunque un territorio uniforme,  per  i terreni che sono tutti di origine vulcanica, per la presenza  di  una  varieta' di olivo predominante e per un microclima omogeneo.
 I  terreni  coltivati  ad  oliveti occupando le pendici del Monte Vulture  sono  quasi  tutti  in pendenza e raggiungono la zona limite dove   per  altimetria  e  condizioni  climatiche  e'  consentita  la sopravvivenza dell'olivo.
 In  queste condizioni l'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP, assume   caratteristiche   uniche   che   sono   dovute  all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.
 
 Art. 8.
 Controlli
 
 L'Olio  Extravergine  di oliva «Vulture» DOP sara' controllato da una  struttura,  conformemente  all'art.  10  del  Regolamento CEE n. 2081/1992.
 
 Art. 9.
 Etichettatura e logotipo
 
 Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
 il   nome   «Vulture»,   mentre   al   rigo  sottostante  «olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»;
 il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
 la quantita' di olio contenuta nel recipiente;
 la  dicitura  «Olio  imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;
 la campagna olearia di produzione;
 la data di scadenza;
 lotto di produzione.
 E'  vietato  aggiungere  alla  denominazione  di origine protetta qualsiasi  termine  relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.
 E'  possibile  l'utilizzo  di  indicazioni relative alle aziende, ragioni  sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno  il  consumatore:  la  dimensione  dei  caratteri deve essere dimezzata rispetto al caratteri della denominazione «Vulture».
 E'  consentita  la  menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
 Il  prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione  protetta,  il  lotto,  la campagna di produzione e una numerazione   progressiva  attribuita  dall'Organismo  di  controllo. La denominazione  «Vulture»  dovra' essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
 carattere: Korinna regular;
 corpo caratteri esterni: 24,3;
 colore carattere in primo piano: oro 872 U;
 corpo caratteri interni: 17,9;
 colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;
 cornice colore: pantone 8580 cv;
 sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.
 
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