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| Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 9 febbraio 2005 |  | Procedure,  modalita'  e  condizioni  per l'assunzione da parte dello Stato  della  copertura  dei  rischi,  derivanti dal prestito di beni culturali  per  mostre  e  manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma  5,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante «Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2004,  n.  3,  recante «Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», di seguito denominato «Regolamento»;
 Visto  il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e in particolare gli articoli 48 e 71;
 Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si sono  pronunciati:  l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota n.  90933  del  6  dicembre  2004;  il Dipartimento per la Ragioneria generale  dello  Stato,  con  nota  n. 113946 del 14 ottobre 2004; il Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle cose   ed   ai  beni  di  cui  all'art.  48,  comma  1,  del  Codice, l'assicurazione  prevista  dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6, primo periodo, del Codice medesimo, puo' essere rilasciata:
 a) per  le  mostre  e  le manifestazioni sul territorio nazionale promosse  dal  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di seguito  denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la partecipazione  statale,  che  si realizza mediante la collaborazione dei  competenti  organi  del  Ministero alla definizione del relativo progetto  tecnico-scientifico  e attraverso la presenza, nel comitato scientifico  e  nel  comitato  organizzatore  della  mostra  o  della manifestazione,  di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti  ai  ruoli  tecnico-scientifici,  in  rappresentanza del Ministero.  Per  tale  partecipazione,  non  sono previsti compensi o rimborsi di spese a carico del Ministero;
 b) per  le  mostre  e  le  manifestazioni promosse all'estero dal Ministero  o  da  enti  pubblici,  da  istituti  italiani  di cultura all'estero  o  da  organismi  sovranazionali,  con  la partecipazione statale,  che  si  realizza mediante la collaborazione dei competenti organi   del   Ministero   alla  definizione  del  relativo  progetto tecnico-scientifico   e   attraverso   la   presenza,   nel  comitato scientifico  e  nel  comitato  organizzatore  della  mostra  o  della manifestazione,  di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti  ai  ruoli  tecnico-scientifici,  in  rappresentanza del Ministero,  senza  che  cio' comporti oneri a carico di quest'ultimo. Per  quanto  attiene  alle  mostre  e alle manifestazioni organizzate dagli   organismi   sovranazionali   si   puo'   tenere  conto  della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Sulle   richieste  di  esenzione  dall'assicurazione  e  sulla conseguente  assunzione, da parte dello Stato, dei rischi connessi al trasporto   e  all'esposizione  delle  opere  destinate  a  mostre  e manifestazioni, si esprime il competente comitato tecnico-scientifico di  cui  all'art. 18 del Regolamento, sentiti il Servizio tecnico per la  sicurezza  e,  secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale per  il  restauro,  l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
 2.  Nell'esprimere  il  parere  di  cui  al  comma  1  il  comitato tecnico-scientifico tiene conto:
 del   rilevante   interesse  scientifico  della  mostra  o  della manifestazione;
 dello  stato  di  conservazione  delle  opere  per  le  quali  e' richiesta la garanzia;
 dell'adeguatezza  delle  condizioni  di sicurezza e di microclima dell'ambiente  espositivo,  rispetto  alla  tipologia di opere che vi saranno esposte;
 della  conformita'  del  piano  dei  trasporti  e  dei sistemi di imballaggio    rispetto    agli   standard   tecnico-scientifici   ed organizzativi piu' avanzati;
 del  rispetto,  da  parte  del  progetto  della  mostra  o  della manifestazione, dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  richieste  di  cui  all'art.  2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore alla competente Direzione generale non meno di sei mesi prima   della   data   di   presentazione   della   mostra   o  della manifestazione.
 2.  Le  richieste  devono  essere  corredate  della  documentazione concernente:
 a) il progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:
 1)  i  componenti  del  comitato  scientifico  e  del  comitato organizzatore della mostra o della manifestazione;
 2)  l'elenco  delle  opere,  i  valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;
 b) le   condizioni   ambientali   e  di  sicurezza  dell'ambiente espositivo e la qualificazione dei relativi spazi;
 c) il piano dei trasporti e i sistemi di imballaggio;
 d) il  parere dell'ufficio ministeriale che ha promosso la mostra o  la  manifestazione  ovvero  ha  collaborato  alla elaborazione del relativo progetto tecnico-scientifico;
 e) lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio ministeriale di  cui  alla  lettera  d)  per  regolare  i rapporti, anche sotto il profilo   economico,   con   gli  altri  enti  ed  istituti  pubblici partecipanti alla mostra o alla manifestazione.
 3.  Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della  mostra  o  della manifestazione e dei criteri di conservazione delle  opere,  il  Ministero  puo'  disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per le mostre e le manifestazioni che si tengono sul territorio nazionale,  la  garanzia  dello Stato, detta «da chiodo a chiodo», e' diretta  al  risarcimento  dei  danni,  derivanti  dal  furto,  dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che  possano  verificarsi  nel  corso del suo trasporto fino al luogo dell'esposizione,  durante  l'esposizione  ovvero  nel  corso del suo rientro alla sede abituale.
 2.  Per le mostre e le manifestazioni che si tengono all'estero, la garanzia  di  cui  al comma 1 copre gli spostamenti delle opere dalla loro  sede  abituale  fino  al luogo stabilito per la loro uscita dal territorio nazionale nonche' gli spostamenti delle opere medesime dal momento  del  loro  rientro  in  Italia fino alla loro ricollocazione nella  sede di provenienza. Gli spostamenti delle opere in territorio straniero  sono coperti da apposita assicurazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Al verificarsi del danno, il beneficiario della garanzia statale e'  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al  Ministero, con le modalita'  indicate  nel  provvedimento di concessione della garanzia medesima.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Con  il  provvedimento di concessione della garanzia statale e' stabilito  il  valore da corrispondere per ogni singola opera in caso di perdita totale. Sono comunque fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti  degli  eventuali responsabili del danno. In caso di danno, il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi  del  restauro  e all'eventuale svalutazione subita dall'opera, sentito in merito il competente ufficio periferico.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Il  provvedimento  di  concessione  della garanzia statale puo' prevedere  che le controversie concernenti il diritto al risarcimento o la determinazione dell'entita' dello stesso, siano demandate ad una commissione  composta  con le modalita' di cui all'art. 163, comma 3, del Codice.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Qualora  per le mostre e le manifestazioni di cui all'art. 1 si ricorra al prestito di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero puo'  rilasciare  ai  prestatori  stranieri  la garanzia dello Stato, sostitutiva   dell'assicurazione,  a  copertura  dei  rischi  di  cui all'art.  4,  comma  1,  a valere dal momento in cui esse entrano nel territorio nazionale fino al momento in cui ne escono.
 2.  Alla garanzia di cui al comma 1, si applicano le procedure e le condizioni previste dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Agli  oneri  derivanti  dal rilascio della garanzia di Stato si provvede,  ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo, del Codice, mediante  utilizzazione  delle  risorse  disponibili  nell'ambito del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Ai  sensi  dell'art.  183,  comma  5,  del  Codice, le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Codice, e  secondo  le  procedure, le modalita' e le condizioni stabilite dal presente  decreto, sono elencate in allegato allo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della  legge  5  agosto  1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
 Roma, 9 febbraio 2005
 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235
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