Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 marzo 2005 |
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Modena. |
|
|
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Modena
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero dellavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione; Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993; Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il precedente decreto in materia n. 11/2004, emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Considerato il seguente indicatore economico: 1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2004. Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento: dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 di una percentuale pari al 2% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2004. Modena, 11 marzo 2005 Il direttore provinciale: Massi |
| Allegato
TARIFFARIO
Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate.
Tariffa in economia Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria 17,09 Per i lavori inferiori alle 8 ore ..... (da convenirsi)
===================================================================== Carbone | ===================================================================== Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per | carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e | viceversa | 7,96 --------------------------------------------------------------------- Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e | carico | 10,41 --------------------------------------------------------------------- Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, | artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere| 5,49 --------------------------------------------------------------------- Mattonelle unione | 6,24 --------------------------------------------------------------------- Legnami | --------------------------------------------------------------------- Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta | 7,89 --------------------------------------------------------------------- Scarico legnami in genere | 6,24 --------------------------------------------------------------------- Assi e pali con accatastamento cadauno | 1,91 --------------------------------------------------------------------- Assi e pali con accatastamento con gru cadauno | 2,27 --------------------------------------------------------------------- Concimi, sabbia e affini | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, | azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla | rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi | 7,60 --------------------------------------------------------------------- Scarico da camion da trasferire su nastro automatico | per imballaggio | 4,62 --------------------------------------------------------------------- Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico | scorie | 9,50 --------------------------------------------------------------------- Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in | fusto, ecc | 8,28 --------------------------------------------------------------------- Per scarico e carico sistemazione dei concimi con | l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o | nei magazzini | 7,17 --------------------------------------------------------------------- Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da | automezzo ad automezzo di concimi | 6,32 --------------------------------------------------------------------- Cereali | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, | grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da | riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in | genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di | arachidi e farina di arachidi | 6,32 --------------------------------------------------------------------- Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare | patate, cipolle, fettucce di barbabietole | 6,84 --------------------------------------------------------------------- Salumi e carni | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e | viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla | rinfusa | 12,35 --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e | viceversa delle merci sopracitate, incestate o | incassettate | 10,38 --------------------------------------------------------------------- Spostamenti interni di carne nei frigo con | accatastamento fino a metri 2 | 17,38 --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne | congelata | --------------------------------------------------------------------- da convenirsi | --------------------------------------------------------------------- Pellami in ossa | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico | 7,17 --------------------------------------------------------------------- Frutta e mosti | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla | rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali,| vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane | 6,97 --------------------------------------------------------------------- Vini e liquori in cartone | 11,26 --------------------------------------------------------------------- Vini e mosti in fustida convenirsi | --------------------------------------------------------------------- Materiale da costruzione | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa | di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi | e pietre granite in Istre lavorate, mattonelle in | genere con montacarico | 6,64 --------------------------------------------------------------------- Mattonelle in genere a mano | 7,89 --------------------------------------------------------------------- Terra refrettaria alla rinfusa con gru | 6,32 --------------------------------------------------------------------- Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica | 7,50 --------------------------------------------------------------------- Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con | mezzo meccanico | --------------------------------------------------------------------- da convenirsi | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico collettame presso corrieri e | spedizionieri | --------------------------------------------------------------------- Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con | sistemazione su vagone o automezzo | 10,28 --------------------------------------------------------------------- Traslochi civili ed industriali | --------------------------------------------------------------------- Traslochi (civili e industriali), facchinaggio | specializzato, con montaggio e smontaggio tariffa | oraria | 17,79 --------------------------------------------------------------------- Traslochi e facchinaggio generico tariffa oraria | 17,06 --------------------------------------------------------------------- Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria | 0,26 --------------------------------------------------------------------- N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della | ditta appaltatrice | --------------------------------------------------------------------- Lavorazione in frigo della frutta | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico con accatastamento della merce | all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti | interni | 6,97 --------------------------------------------------------------------- Stivaggio su automezzi a mano | 7,89 --------------------------------------------------------------------- Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a | mano |da convenirsi --------------------------------------------------------------------- Merce varia | --------------------------------------------------------------------- Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, | saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, | ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi | 8,28 --------------------------------------------------------------------- Saponi, detersivi, lisive in fusti | 9,50 --------------------------------------------------------------------- Materiale esplosivo e stufe da convenirsi | --------------------------------------------------------------------- Lavori di facchinaggio in tintoria | --------------------------------------------------------------------- Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi | 7,89 --------------------------------------------------------------------- Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa | 9,50 --------------------------------------------------------------------- Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a kg 10| 16,44 --------------------------------------------------------------------- Sali di monopolio | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale in | sacchi da kg 50 o in sacchi di peso superiore | 8,11 --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali in | pacchi da 10 a 20 kg | 8,60 --------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, | il disistivaggio, si rimanda alle specifiche intese |da convenirsi --------------------------------------------------------------------- Tabacchi di monopolio (prezzi a tonnellate) | --------------------------------------------------------------------- Int. tabacco tostato e spedizione | 35,99 --------------------------------------------------------------------- Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione | residuo tipo A | 19,66 --------------------------------------------------------------------- Int. scatole smontate di cartone | 28,54 --------------------------------------------------------------------- Int. greggi in ballette | 26,55 --------------------------------------------------------------------- Int. residui di tabacco e spedizione tipo H | 32,39 --------------------------------------------------------------------- Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni | 24,44 --------------------------------------------------------------------- Int. omogeneizzato | 24,79 --------------------------------------------------------------------- Spedizione tabacco lav. in sc. perf. | 25,39 --------------------------------------------------------------------- Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata | 43,65 --------------------------------------------------------------------- I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di | carico - scarico da vagone a camion, trasporto da scalo| F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa. | --------------------------------------------------------------------- Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole | smontate | 10,39 --------------------------------------------------------------------- Carico, scarico tabacco lav. perfetti | 22,56 --------------------------------------------------------------------- Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di | tabacco greggio | 19,06 --------------------------------------------------------------------- Stiv. tabacco | 23,52 --------------------------------------------------------------------- Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione | 29,67 --------------------------------------------------------------------- Carico, scarico su camion tabacchi greggi | 20,94 --------------------------------------------------------------------- Scarico tabacchi con carrello | 20,25 --------------------------------------------------------------------- Disistivaggio recipienti e articoli diversi | 8,97 --------------------------------------------------------------------- Operazioni di paratura, presso mercati bestiame | --------------------------------------------------------------------- Tariffe da concordare. |
MAGGIORAZIONI VARIE
Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 kg, e per specifiche attivita' (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.).
CLASSI CONTRIBUTIVE PER LA PROVINCIA DI MODENA
Per facchinaggio e trasporto, valevoli per l'anno 2005
===================================================================== Anzianita' |Classe di contribuzione |Imponibile mensile in euro ===================================================================== sino a 8 anni | 64° | 1.088 da 8 a 16 anni | 65° | 1.106 da 16 a 24 anni | 66° | 1.144 da 24 a 32 anni | 67° | 1.182 oltre 32 anni | 68° | 1.223
NORME E CRITERI GENERALI
Le cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attivita'. La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati. Per facchinaggio si intende l'insieme delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva. Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc. L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilita' ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti. L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, puo' comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc. Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione e' pari al 40% delle tariffe. Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festivita' infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attivita': la relativa maggiorazione e' pari al 50% delle tariffe. In caso di ritardo o mancato inizio delle attivita' rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovra' corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso e' stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti. La attivita' prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie. Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, e' da convenirsi tra le parti. Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le organizzazioni interessate. ----
ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI NELLA PROVINCIA DI MODENA
Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal direttore dott. Eufranio Massi, si sono riunite: le associazioni cooperative: Lega cooperative Modena, rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini; Confcooperative Unione provinciale di Modena, rappresentata dal sig. Alessandro Monzani; AGCI Modena rappresentata dal sig. Mauro Veronesi; le organizzazioni sindacali di categoria: FILT- CGIL rappresentata dal sig. Remo Dai Pra'; FIT - CISL rappresentata dal sig. Tiziano Chierici; UILTRASPORTI - UIL rappresentata dal sig. Giancarlo Cioni. Premesso che le parti si sono riunite per: assumere orientamenti interpretativi e/o applicativi rispetto all'evoluzione normativa in materia di facchinaggio, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994; agevolare la capacita' di tutti i soggetti che operano nel settore della movimentazione delle merci e dei servizi collegati, qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalita' nel comparto; promuovere la correttezza dei rapporti economici e normativi tra i soci delle cooperative di facchinaggio e la concorrenza leale tra organismi cooperativi; superare una situazione di crescente degrado causata da operatori che, operando ai limiti delle disposizioni poste dalle legge n. 1369/1960 e dal decreto legislativo n. 157/1955, lucrano in modo anche illegittimo sul lavoro e sui diritti dei soci lavoratori; definire un quadro di riferimento certo per la determinazione delle tariffe di facchinaggio la cui competenza, in virtu' dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994 e' stata attribuita al direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro e che devono ritenersi una condizione per la stipula dei contratti di appalto, sia pubblici che privati; definire un corrispettivo minimo alle prestazioni del lavoratore, in rapporto alla professionalita' e alle condizioni caratteristiche del lavoro, al di sotto del quale verrebbero meno sia i diritti minimi del lavoro (anche se organizzati tra soci di cooperativa), che il rispetto delle normative vigenti. Considerato: che in data 9 ottobre 1996 e' stato firmato un accordo che istituisce e disciplina gli Osservatori regionali e quelli provinciali e che le parti riguardanti «Osservatori provinciali» e «Compiti degli osservatori provinciali» si considerano qui integralmente trascritti e recepiti; che in data 20 febbraio 1997, e' stato costituito l'Osservatorio provinciale; Le parti si impegnano: a rendere piu' incisiva l'attivita' dell'Osservatorio per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del settore; a sostenere le iniziative volte a disciplinare l'attivita' di facchinaggio (disegno di legge all'esame della Camera dei deputati) e a omogeneizzare/razionalizzare l'utilizzo della la disciplina previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970; a operare perche' la presente normativa venga recepita come base di riferimento per gli appalti pubblici; a intervenire affinche' gli appalti di servizi anche nel settore privato siano affidati a imprese nelle quali vengono rispettate le condizioni minime del presente accordo; a coordinarsi con gli enti preposti per uniformare, in provincia di Modena, le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio di attivita' per i facchini; Tutto cio' premesso e considerato
Le parti, fatte comunque salve le peculiari e tipiche caratteristiche del rapporto societario tra socio e cooperativa sia nei suoi aspetti civilistico/giuridici che economici con lo scopo di adeguare alla realta' provinciale l'accordo regionale del 9 ottobre 1996 prima richiamato, concordano il seguente articolato.
MINIMI RETRIBUTIVI VALEVOLI PER I PRESTATORI D'OPERA NON DIPENDENTI DEGLI ORGANISMI (COOPERATIVE, GRUPPI, CAROVANE, ECC.)
Per quanto riguarda i minimi retributivi di quanto previsto dall'accordo regionale, le parti, con lo scopo di esercitare un ruolo attivo per la regolamentazione dei rapporti tra impresa cooperativa e socio - lavoratore, concordano e convengono sui punti retributivi e normativi che seguono, considerando questi valori minimi al di sotto dei quali non possono ritenersi equamente e regolarmente osservati sia i diritti del lavoratore che gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro.
A) Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro settimanale e fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma dal lunedi' al sabato. In caso di lavori articolati su sette giorni dovra' comunque essere garantito un giorno di riposo. Si rimanda all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo e l'articolazione. Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria: lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali non recuperate con riposi compensativi): 15%; lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 25%; lavoro festivo (effettuato nei giorni festivi di cui al comma C e nelle domeniche) 40% (recuperato con riposi compensativi): 15%; Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore. Le ore di lavoro straordinario possono, se previste dal Regolamento interno essere recuperate senza alcuna maggiorazione con riposi compensativi.
B) Profili professionali.
Le parti individuano i seguenti profili professionali e le quote orarie retributive a fianco indicate, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali: facchino generico: vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni per le quali non sono necessarie particolari conoscenze professionali; Livello iniziale L. 10.600; 1° livello L. 11.000. Si precisa che la permanenza al livello iniziale e' stabilita in un massimo di 18 mesi. facchino qualificato: vi rientrano quei lavoratori che hanno conoscenza dei processi di lavoro prestabiliti e pratica professionale. 2° livello L. 13.000. facchino specializzato e/o operatore macchine semoventi: vi rientrano i lavoratori in possesso di specifica conoscenza con capacita' di svolgere la mansione con autonomia operativa. 3° livello L. 13.500. facchino coordinatore di diverso livello: vi rientrano qui lavoratori che hanno la responsabilita' gestionale di lavori complessi e il coordinamento di altri lavoratori. 4° livello L. 14.000. Le descrizioni di cui sopra hanno carattere esemplificativo. Anche al fine di garantire il massimo di occupazione, i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni previste per il livello inferiore a quello attribuito, I regolamenti individueranno, per profili professionali diversi, le mansioni e le relative retribuzioni.
C) Terzo elemento.
Viene individuato un terzo elemento da calcolarsi sulla retribuzione oraria, cosi' articolato: ferie; festivita'; ex festivita'; tredicesima; trattamento di fine rapporto. I regolamenti aziendali potranno prevedere: il pagamento del corrispettivo dei singoli istituti al momento del godimento o della maturazione e la conseguente non corresponsione del terzo elemento; il pagamento delle sole ore lavorate con una tariffa maggiorata della percentuale del terzo elemento; un sistema misto che comprenda anche solo alcune delle voci del terzo elemento. A) Ferie. Il periodo di ferie e' fissato in 26 giorni calcolati dal lunedi' al sabato (6 giorni settimanali). Terzo elemento 8,33%. Le ferie sono concordate tra il socio e la direzione della cooperativa tenendo conto delle esigenze organizzative dei singoli servizi offerti dalla cooperativa e dalle esigenze del socio. B) Festivita'. Si considerano festivi i seguenti 11 giorni: Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Anniversario della Liberazione (25/4), Lunedi' di Pasqua, Festa del Lavoro (1/5), Assunzione (15/8), Ognissanti (1/11), Immacolata Concezione (8/12), Santo Natale (25/12), Santo Stefano (26/12), Santo Patrono (salva diversa disposizione del regolamento il riferimento e' al patrono del luogo ove la cooperative ha la sede legale). Terzo elemento = 4,29% C) Ex festivita'. Per il 2 giugno e il 4 novembre sara' corrisposto 1/26 della retribuzione. Per le ex festivita' di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo spettano 4 giorni di permesso retribuito. Terzo elemento = 2,34%. D) Tredicesima. Al socio lavoratore sara' corrisposto, di norma entro il 20 del mese di dicembre di ogni anno, un importo pari ad una mensilita' equivalente a 173 ore lavorative, calcolata sulla retribuzione oraria in vigore nel mese di dicembre. Terzo elemento = 8,33%. E) Trattamento di fine rapporto. Al socio lavoratore va corrisposto un trattamento di fine rapporto con le modalita' previste dalla legge n. 297/1982 da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria corrisposta. Terzo elemento = 7,40%. Gli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d) matureranno in base alle ore ordinarie di lavoro effettuate nell'anno.
D) Mutualita' integrativa.
Le parti convengono di operare affinche' inizino in tempi rapidi le procedure per l'adesione al fondo di previdenza complementare «cooperlavoro». Successivamente le parti valuteranno la possibilita' di attivare strumenti comuni nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa.
E) Coefficienti di calcolo.
La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto. La quota giornaliera di retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.
F) Modalita' e tempi di applicazione.
L'applicazione del presente accordo avverra' attraverso il recepimento dello stesso da parte dei regolamenti aziendali da realizzarsi entro il 30 aprile 1999. Il presente accordo si intende applicato quando la retribuzione di fatto spettante non sia inferiore a quella totale, definita al punto successivo anche se la ripartizione tra gli istituti risulta diversa da quella concordata. Si ritengono comunque conformi alla presente i regolamenti aziendali che fanno riferimento a contratti collettivi di lavoro. Le parti si danno atto che il presente accordo e' applicabile con l'attuale sistema di calcolo della contribuzione e a condizione che gli strumenti di controllo e di moralizzazione del mercato trovino attuazione. Su questi aspetti pertanto si procedera' a una verifica entro sei mesi dalla firma.
G) Incidenza istituti contrattuali.
===================================================================== |liv iniziale |1° livello |2° livello|3° livello| ===================================================================== retr. oraria |10600 |11000 |13000 |13500 | ferie 8,33% |883 |916 |1083 |1125 | festivita' 4,29% |455 |472 |558 |579 | ex festivita' 2,34% |248 |257 |304 |316 | tredicesima 8,33% |883 |916 |1083 |1125 | TFR 7,40% |784 |814 |962 |999 | Totale . . . |13853 |14376 |16990 |17643 |
----> Vedere da pag. 20 a pag. 21 <---- |
|
|
|