Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 marzo 2005
Scioglimento della societa' cooperativa «Obiettivo Benessere» a r.l., in Monopoli.

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro di Bari

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione del 19 novembre 2004 relativo all'attivita' della Societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2005;
Atteso che non e' stata effettuata l'iscrizione a ruolo per l'omesso versamento del contributo relativo al biennio 2003/2004;
Decreta:

La Societa' cooperativa «Obiettivo benessere» a r.l. con sede in Monopoli, numero posizione 9148 costituita per rogito del notaio Somma Michele in data 15 novembre 2002, repertorio n. 53575, codice fiscale 05933820721, registro societa' n. ..., R.E.A. n. 451125, depositato presso la C.C.I.A.A. di Bari, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinanio al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Bari, 3 marzo 2005
Il dirigente: Baldi
 
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