Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 marzo 2005
Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002, che prevedono la possibilita' di effettuare, a titolo temporaneo, attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci;
Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;
Visto il trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e Slovenia con i relativi atti di adesione, allegati, protocolli e dichiarazioni del 16 aprile 2003;
Vista 1a comunicazione interpretativa della Commissione sul carattere temporaneo del cabotaggio stradale nel trasporto di merci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C21/2005 del 26 gennaio 2005;
Considerato l'interesse per l'Italia che l'attivita' di cabotaggio stradale si svolga sul proprio territorio senza distorsione della concorrenza tra le imprese esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi;
Considerata la necessita' di mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo;
Considerato che nella comunicazione interpretativa la commissione afferma al paragrafo 3.1.1. che «potrebbe essere accettabile un periodo di uno o due mesi, trascorso il quale le operazioni di cabotaggio su uno stesso territorio non sarebbero piu' permesse»;
Rilevato che nella comunicazione interpretativa della commissione viene precisato che «in ogni caso, un'attivita' svolta da un trasportatore, non stabilito nello Stato ospitante, sul territorio di questo Stato e' considerata non autorizzata dal regolamento (CEE) n. 3118/93, se si tratta di un'attivita' permanente, esercitata in modo continuativo o regolare; o effettuata sistematicamente e non solo secondo le circostanze; o tale che il veicolo del trasportatore non stabilito nello Stato ospitante non lasci mai il territorio di questo Stato.»;
Considerato, pertanto, che la fissazione, per lo svolgimento dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci, di un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiori a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi consente di evitare l'effettuazione in via permanente, continuativa, regolare e sistematica dell'attivita' di cabotaggio dando modo, comunque, all'impresa interessata di avere adeguati margini di flessibilita' per la sua organizzazione dell'attivita';
Ritenuta la necessita' di fissare disposizioni definitive per chiarire l'ambito temporale di esecuzione dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci in Italia, al fine di garantire che l'attivita' di autotrasporto di merci sul territorio nazionale avvenga nel rispetto del principio della libera concorrenza;
Considerato che l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993 prevedeva un libretto dei resoconti per la registrazione delle attivita' di cabotaggio svolte;
Considerato che un analogo strumento puo' ancora assolvere alla funzione di consentire i dovuti controlli del rispetto della disciplina del cabotaggio;
Considerata la necessita' di fissare una disciplina chiara ed applicabile, sia per le imprese di autotrasporto che per gli organi di controllo;
Considerata la posizione geografica dell'Italia ed il divieto di effettuare controlli sistematici alle frontiere interne;
Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.
3. L'annotazione circa la non presenza sul territorio nazionale o l'uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
 
Art. 2.

1. Le imprese che effettuano attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
2. Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
3. I libretti dei resoconti rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validita', secondo quanto verra' stabilito nel decreto attuativo di cui al successivo art. 3.
 
Art. 3.

1. Le modalita' di attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose.
 
Art. 4.

1. Per le violazioni al presente decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto.
2. La mancata indicazione sul libretto dei resoconti della data di effettuazione del trasporto di cabotaggio e del luogo di carico e scarico della merce equivale al mancato possesso del libretto.
 
Art. 5.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci».
 
Art. 6.

1. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro: Lunardi
 
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