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| Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 18 marzo 2005 |  | Disposizioni   concernenti   l'esecuzione   in   territorio  italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visti  gli  articoli 1  e  12  del regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre  1993,  come  modificato  dal  regolamento n. 484/2002 del 1° marzo  2002, che prevedono la possibilita' di effettuare, a titolo temporaneo,  attivita'  di  cabotaggio  stradale per autotrasporto di merci;
 Visto  l'Accordo  sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;
 Visto  il trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e Slovenia  con  i  relativi  atti  di adesione, allegati, protocolli e dichiarazioni del 16 aprile 2003;
 Vista   1a   comunicazione  interpretativa  della  Commissione  sul carattere  temporaneo del cabotaggio stradale nel trasporto di merci, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C21/2005 del 26 gennaio 2005;
 Considerato  l'interesse per l'Italia che l'attivita' di cabotaggio stradale  si  svolga  sul  proprio territorio senza distorsione della concorrenza  tra le imprese esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi;
 Considerata  la  necessita'  di mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo;
 Considerato  che  nella comunicazione interpretativa la commissione afferma  al  paragrafo  3.1.1.  che  «potrebbe  essere accettabile un periodo  di  uno  o  due  mesi,  trascorso  il quale le operazioni di cabotaggio su uno stesso territorio non sarebbero piu' permesse»;
 Rilevato  che  nella comunicazione interpretativa della commissione viene  precisato  che  «in  ogni  caso,  un'attivita'  svolta  da  un trasportatore, non stabilito nello Stato ospitante, sul territorio di questo  Stato e' considerata non autorizzata dal regolamento (CEE) n. 3118/93,  se si tratta di un'attivita' permanente, esercitata in modo continuativo  o  regolare;  o  effettuata sistematicamente e non solo secondo  le  circostanze; o tale che il veicolo del trasportatore non stabilito nello Stato ospitante non lasci mai il territorio di questo Stato.»;
 Considerato,  pertanto,  che  la  fissazione,  per  lo  svolgimento dell'attivita'  di  cabotaggio stradale di merci, di un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiori a trenta nell'arco di un  periodo  di  sessanta  giorni  consecutivi  consente  di  evitare l'effettuazione   in   via   permanente,   continuativa,  regolare  e sistematica   dell'attivita'  di  cabotaggio  dando  modo,  comunque, all'impresa  interessata  di  avere adeguati margini di flessibilita' per la sua organizzazione dell'attivita';
 Ritenuta  la  necessita'  di  fissare  disposizioni  definitive per chiarire   l'ambito   temporale   di   esecuzione  dell'attivita'  di cabotaggio  stradale  di  merci  in  Italia, al fine di garantire che l'attivita'  di  autotrasporto  di  merci  sul  territorio  nazionale avvenga nel rispetto del principio della libera concorrenza;
 Considerato  che  l'art.  4  del  regolamento  (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre   1993   prevedeva   un  libretto  dei  resoconti  per  la registrazione delle attivita' di cabotaggio svolte;
 Considerato  che  un  analogo  strumento puo' ancora assolvere alla funzione   di  consentire  i  dovuti  controlli  del  rispetto  della disciplina del cabotaggio;
 Considerata  la  necessita'  di  fissare  una  disciplina chiara ed applicabile,  sia  per le imprese di autotrasporto che per gli organi di controllo;
 Considerata  la  posizione  geografica dell'Italia ed il divieto di effettuare controlli sistematici alle frontiere interne;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero totale  di  giorni,  anche  non  consecutivi,  non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
 2.  I  veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio  nazionale  o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.
 3.  L'annotazione  circa la non presenza sul territorio nazionale o l'uscita  dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Le  imprese che effettuano attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto  di  cose  in  conto  terzi, come indicato nell'art. 1, hanno  l'obbligo  di  conservare  a bordo del veicolo un libretto dei resoconti   dei   trasporti  nazionali  di  cabotaggio  stradale  per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate  nel  decreto  di  cui  all'art.  3,  in  cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
 2.  Tale  libretto  deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
 3.  I  libretti  dei  resoconti  rilasciati  ai  sensi  del decreto ministeriale   29 aprile   2004   recante  «Disposizioni  concernenti l'esecuzione,  a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano  la  loro  validita',  secondo quanto verra' stabilito nel decreto attuativo di cui al successivo art. 3.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Le  modalita'  di  attuazione  del presente decreto comprese le caratteristiche  del  libretto  dei  resoconti e la sua distribuzione verranno  fissate  con  apposito  decreto  della  Direzione  generale dell'autotrasporto di persone e cose.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Per  le violazioni al presente decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto.
 2.  La mancata indicazione sul libretto dei resoconti della data di effettuazione  del  trasporto  di  cabotaggio e del luogo di carico e scarico della merce equivale al mancato possesso del libretto.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.   Il   presente  decreto  sostituisce  il  decreto  ministeriale 29 aprile  2004  recante  «Disposizioni  concernenti  l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci».
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 marzo 2005
 Il Ministro: Lunardi
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