| 
| Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 marzo 2005 |  | Adeguamento,  per  l'anno  2005,  degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita', a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi  civili  e  sordomuti, nonche' dei limiti di reddito, relativi all'anno  2004,  prescritti  per  la  concessione  delle  provvidenze stesse. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visti  gli  importi  dei  limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art.   14-septies  della  legge  29 febbraio  1980,  n.  33,  di conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 30 dicembre  1979,  n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
 Visto  il  comma  12  dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  base  al  quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini   della   scala   mobile   delle   retribuzioni  dei  lavoratori dell'industria  deve  intendersi  riferito  all'indice  dei prezzi al consumo    per    famiglie   di   impiegati   ed   operai   calcolato dall'I.S.T.A.T.;
 Visto  l'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che,  ai  fini  della concessione dell'assegno mensile degli invalidi civili  parziali,  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
 Visti  gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione  nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le modalita'  previste  dal  comma  2  dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
 Visto  l'art.  1  della  legge  11 ottobre  1990,  n.  289,  che ha istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza;
 Vista  la  legge  3 aprile  2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo  della  speciale  indennita'  istituita dall'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali, a decorrere  dal  1° gennaio  2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;
 Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che,  all'art.  1,  dispone  che,  con  decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennita'  di  accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed accompagnamento  di  cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il  diritto  delle  persone  affette da piu' minorazioni di percepire un'indennita'   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita' attribuibili  ai  sensi  degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
 Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
 Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Vista  la  deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione  dell'INPS  recante  regolamentazione  della  materia relativa all'introduzione dell'euro;
 Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 Viste  le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali  si  rileva  che  la  variazione  percentuale dell'indice delle retribuzioni  minime  contrattuali  degli  operai  dell'industria  e' risultata  pari  a  3,09 e che la variazione percentuale degli indici dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di impiegati ed operai e' risultata pari a 2,3;
 Visto l'art. 2 del decreto del 20 novembre 2004 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e   delle   politiche  sociali,  ha  determinato  la  percentuale  di variazione   per  il  calcolo  della  perequazione  automatica  delle pensioni  per  l'anno  2004 in misura pari a 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di perequazione automatica per l'anno successivo;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto  l'art.  42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base al quale la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi  del  tesoro  e'  subentrata  nell'esercizio  delle  funzioni residuate  allo  Stato  in  materia  di  invalidita'  civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno;
 Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione agli importi dei limiti  di reddito vigenti nell'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti   nell'anno   2004,   stabiliti  dalla  legge  sia  per  il conseguimento  o  la  permanenza  del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per  la  concessione  della pensione di reversibilita' a favore delle categorie  di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  subordinata  anch'essa  al  possesso  di  redditi non superiori  al  limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;
 Ritenuto,  altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli  importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi alle categorie di cui sopra;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Per l'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004,  i  limiti  di  reddito per fruire delle provvidenze economiche previste  dalla  legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:
 Euro 13.739,69 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi  civili  assoluti,  ai  ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;
 Euro   4.017,26  annui  per  avere  diritto  all'assegno  mensile spettante  ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
 Euro   6.605,64  annui  per  avere  diritto  all'assegno  a  vita spettante ai ciechi civili decimisti.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Per l'anno 2005 gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:
 indennita'   di  accompagnamento  da  erogare  ai  ciechi  civili assoluti Euro 669,21;
 indennita'  di  accompagnamento  da  erogare agli invalidi civili totali Euro 443,83;
 indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 223,38;
 speciale  indennita'  da  erogare  ai  ciechi  ventesimisti  Euro 161,30.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Gli  importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l'anno successivo:
 pensione  spettante  ai  ciechi  civili  assoluti Euro 252,91 dal 1° gennaio 2005;
 pensione  di  inabilita'  spettante  agli invalidi civili totali, assegno  mensile  spettante agli invalidi civili parziali, indennita' mensile  di  frequenza  spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante  ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti Euro 233,87 dal 1° gennaio 2005;
 assegno  a  vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 173,54 dal 1° gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  l'importo  della  pensione  spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai 65 anni viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2005,  di  Euro  59,16  mensili,  secondo  i  criteri  e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Ai  sensi  ed in conformita' dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre  2000,  n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai  sordomuti  titolari  di  pensione, di assegno di invalidita' o di indennita'  mensile  di  frequenza  di  eta'  inferiore a 65 anni, e' concessa,  a decorrere dal 1° gennaio 2005, una maggiorazione di Euro 10,33  mensili,  per  tredici  mensilita', a condizione che nell'anno 2004  non  abbiano  posseduto  ne'  redditi  propri di importo pari o superiore  a  Euro  5.008,90  ne'  redditi  cumulati  con  quelli del coniuge,  non  legalmente  ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.469,16.
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione  di  eta'  pari  o superiore a settanta anni e' incrementata fino  a  garantire un reddito proprio pari a Euro 543,79 al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:
 a) il  beneficiario  non  possieda  redditi propri su base annua, riferiti all'anno 2004, pari o superiore a Euro 7.069,27;
 b) il   beneficiario   non   possieda,   se   coniugato   e   non effettivamente   e  legalmente  separato,  redditi  propri,  riferiti all'anno  2004, pari o superiori a Euro 7.069,27 ne' redditi cumulati con  quelli  del  coniuge  per  un  importo  pari  o superiore a Euro 11.943,88, sempre con riferimento all'anno 2004;
 c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui  alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
 2.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al comma 1, sono altresi' concessi,  tenendo  conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari  o  superiore  a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
 3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
 |  |  |  | Art. 7. 
 1.  Ai  sensi  ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre  2002,  n. 289, l'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili  assoluti  e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte  di  Euro  93,00  mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle    suddette    indennita'    usufruiscono   del   servizio   di accompagnamento  disciplinato  dai  commi  1,  2  e  3  dello  stesso articolo.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 marzo 2005
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  |  |