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| Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2005 |  | Ulteriori   disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare  l'emergenza  nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3421). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile      per      fronteggiare     l'emergenza     nel     settore dell'approvvigionamento  idrico  nel  territorio del comune di Reggio Calabria»;
 Viste  le note del 21 ottobre, 3 e 28 dicembre 2004 con la quale il sindaco  di  Reggio  Calabria  - commissario delegato per l'emergenza idrica  nel  medesimo  comune  ha  chiesto  la  proroga  dello  stato d'emergenza;
 Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna, ed in riscontro  alle  predette  richieste  del  commissario  delegato,  il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri con note del 30 novembre, 20 dicembre 2004 e 17 gennaio 2005,  ha rappresentato al sopra citato commissario delegato che sono venute  meno  le  condizioni  richieste dalla citata legge n. 225 del 1992  per  la  concessione  di  un'ulteriore  proroga  dello stato di emergenza;
 Vista  la  successiva  nota  del  16 febbraio 2005, con la quale il commissario   delegato,   nel   prendere   atto  della  mancanza  dei presupposti  per  procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro,   rappresentato   l'esigenza   che  siano  disciplinate  le ulteriori   fasi   realizzative   delle   opere  e  degli  interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto sul territorio comunale;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  gravissimi  pregiudizi  alla  collettivita', sicche' occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ravvisata  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita' poste  in  essere  in regime straordinario dal commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta';
 Ritenuto,  quindi  necessario  adottare  un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi idrica in atto nel comune di Reggio Calabria;
 D'intesa   con   il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, e di cui alla nota in data 28 febbraio 2005;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Calabria con nota del 10 marzo 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1.  Il sindaco del comune di Reggio Calabria e' confermato, fino al 31 dicembre   2005,   commissario   delegato  per  la  situazione  di criticita'  ancora  in essere in materia di approvvigionamento idrico al  fine  di  assicurare  continuita'  alle attivita' precedentemente poste  in  essere  dal commissario stesso in regime straordinario. In particolare  il  commissario  delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma  commissariale  definito  per il superamento dell'emergenza idrica  nel territorio comunale, secondo le previsioni della presente ordinanza.
 2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il commissario    delegato    puo'   continuare   ad   avvalersi   della collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 2.   Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  utilizzare  la contabilita'  speciale  aperta ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3306  del  2003, continuando ad avvalersi del personale della struttura commissariale.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Il commissario delegato, e' autorizzato, altresi', ad avvalersi delle  risorse  comunitarie,  nazionali,  regionali e locali comunque assegnate  o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, utilizza le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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