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| Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005 |  | Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio  della  citta'  di  Bari  in  occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale. (Ordinanza n. 3420). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  si applicano anche con riferimento alla dichiarazione  dei  grandi  eventi  rientranti  nella  competenza del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile  2004,  concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio  della  citta'  di  Bari  in  occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;
 Considerato  che nel periodo dal 21 al 29 maggio 2005 si celebrera' nel  territorio  della  citta'  di Bari il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;
 Considerata  la  grande  risonanza  a  livello  nazionale  di detto evento,  che  coinvolgera' sia nella fase preparatoria che nella fase celebrativa  le  220  diocesi  e tutte le parrocchie italiane, con la conseguente  partecipazione  di una moltitudine di fedeli al seguito, stimata  in  circa 30.000 unita' per il periodo dal 21 al 26 maggio e in circa 400.000 unita' dal 27 al 29 maggio;
 Considerato  altresi'  che  e'  prevista  la partecipazione a detta manifestazione del Santo Padre, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 Tenuto  conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano  l'inderogabile  necessita'  del  reperimento  urgente  di idonei  beni,  forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione;
 Viste  le  schede  degli interventi trasmesse al Dipartimento della protezione  civile  dall'Ufficio  territoriale  di governo di Bari il 30 novembre 2004;
 Considerato  che  nelle  predette  schede  gli  interventi  vengono suddivisi  tenendo conto della priorita' assunta dai medesimi ai fini del  corretto  svolgimento  dell'evento che si terra' a Bari nel mese di maggio  2005  e,  che,  tenuto conto di tale suddivisione si rende necessario   porre   in   essere  esclusivamente  le  opere  ritenute indispensabili;
 Ritenuto,   quindi,   indispensabile   porre  in  essere  tutte  le iniziative  di  carattere  straordinario  ed  urgente,  finalizzate a consentire  ed  assicurare, sia un regolare svolgimento in condizioni di  massima sicurezza della manifestazione religiosa, sia un'adeguata ospitalita'  ai  soggetti  che  interverranno all'evento ecumenico in rassegna,  altresi'  garantendo  condizioni  di funzionale mobilita', nonche'  la  necessaria  accoglienza  ed  assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
 D'intesa con la regione Puglia;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Commissario delegato per assicurare  il  regolare  svolgimento  del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale  in  programma  dal  21  al  29 maggio  2005,  nonche'  per garantire   condizioni   di   adeguata  accoglienza  e  mobilita'  ai partecipanti    alla   predetta   celebrazione   ed   alle   connesse manifestazioni  provvede  alla  definizione  ed  all'attuazione delle seguenti indispensabili iniziative, anche mediante l'acquisizione, in termini  di  somma  urgenza,  della disponibilita' dei relativi beni, forniture e servizi:
 adeguamento ed allestimento dell'area Marisabella e del quartiere fieristico;
 riqualificazione  ed  allestimento nella citta' di Bari di Piazza della Liberta' e di Piazza Diaz;
 riqualificazione ed adeguamento delle strade e delle piazze della citta'  di  Bari interessate direttamente dalle manifestazioni che si svolgeranno durante l'evento;
 adeguamento   funzionale  degli  immobili,  delle  aree  e  delle strutture   necessari   per   l'organizzazione   e   lo   svolgimento dell'evento;
 2.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  1,  si  avvale  di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare  specifici  settori  di  intervento sulla base di specifiche direttive  commissariali.  I  soggetti  attuatori per le attivita' di propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma 4.
 3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi previsti  dal comma 1, e' istituito, con provvedimento commissariale, un  comitato  di  indirizzo e coordinamento, composto dal commissario delegato,  che provvede al relativo coordinamento, dal prefetto della provincia   di   Bari,  dal  presidente  della  regione  Puglia,  dal presidente   della   provincia   di  Bari,  dal  sindaco  di  Bari  e dall'arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto.
 4.  Per  il  compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della  presente  ordinanza,  il  Commissario delegato costituisce con proprio  provvedimento un'apposita struttura di supporto, composta da personale   del  Dipartimento  della  protezione  civile  nonche'  da personale  dipendente  da  altre  amministrazioni  ed  enti  pubblici individuato  dal  Commissario  delegato  medesimo,  che sara' messo a disposizione  dagli  uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
 5.  Al personale individuato dal provvedimento commissariale di cui al  comma  4  per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza  e'  corrisposto,  a  decorrere  dalla  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e   fino   al  29 maggio  2005,  una  speciale  indennita'  operativa onnicomprensiva,  in  relazione  all'area ed alla fascia economica di appartenenza,  con  la  sola  esclusione del trattamento di missione, forfetariamente   parametrata   su   base  mensile  a  cento  ore  di straordinario  festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 6.  In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a  carico  dei  fondi  di  cui  all'art.  4,  un  contratto  a  tempo determinato  con  persona  da individuare sulla base di una scelta di carattere  fiduciario  fino  al  termine  delle  esigenze di cui alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti  alle  organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal  Dipartimento  della  protezione civile ed impiegate in occasione delle  manifestazioni  di  cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri  sostenuti  dai  datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
 2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a stipulare  apposite  polizze  assicurative  in  favore  del personale estraneo  al  medesimo,  privo  di  coperture assicurative, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.
 3.  Per  concorrere  nelle attivita' di accoglienza e di intervento necessarie per lo svolgimento della celebrazione di cui alla presente ordinanza le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile,  su  richiesta  del  Commissario delegato, sono autorizzate a porre  a  disposizione del Commissario medesimo le proprie strutture, ubicate  presso  il  comune  di  Bari  e  nei comuni limitrofi, ed il proprio personale.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Il  Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto   dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  dei principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre  2004  recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  articoli 24  e  29, comma 7, lettera d);
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22,  23,  24,  25,  27,  28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater,  37-quinquies, 37-sexies nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le  parti  strettamente  collegate,  e  comunque  nel  rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50 comma 5, 54 commi 1, lettere b) e c), 2, 3 e 4;
 contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
 indici  e  parametri  urbanistici-edilizi  previsti  dalle  norme tecniche  di  attuazione  (NTA) e del piano regolatore generale (PRG) del  comune  di  Bari,  al  fine di garantire adeguata ospitalita' ai partecipanti.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Agli  oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede,  nel  limite  massimo  di  tre milioni di euro a carico del fondo  della  protezione  civile,  nonche'  a  valere  sulle  risorse finanziarie  disponibili sul bilancio dalla regione Puglia, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 2.  Per  l'utilizzo  delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del Commissario  delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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