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| Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 23 marzo 2005 |  | Modificazioni  e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998,  concernente la disciplina dei mercati, modificato con delibere n.  12497  del  20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del  10  luglio  2002,  n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo  2003,  n.  14146  del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003. (Deliberazione n. 14955). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
 Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
 Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
 Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310;
 Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
 Vista  la  delibera  n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e' stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  del  citato  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, come modificata  dalle  delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18  aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002,  n.  14003  del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003;
 Considerato che i citati decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 6, e   28  dicembre  2004,  n.  310,  recanti  la  riforma  del  diritto societario,    hanno   modificato,   tra   l'altro,   la   disciplina dell'intervento  all'assemblea  nelle  societa' di capitali contenuta nell'art. 2370, commi 2 e 3, del codice civile e negli articoli 4 e 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
 Considerato  che il citato decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004  effettua  il  coordinamento tra i citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 gennaio 2004, n. 6;
 Ritenuta  la  necessita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute  nel  predetto  regolamento,  per  adeguarle alle modifiche della disciplina dell'intervento all'assemblea introdotte nell'ambito della  riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative;
 Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
 Considerato  che il citato decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004, in sede di recepimento della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti   di   garanzia   finanziaria,  ha  abrogato  l'obbligo  di annotazione,   con   efficacia  costitutiva,  nell'apposito  registro previsto  dall'art.  87  del  citato  decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  dei  vincoli costituiti sugli strumenti finanziari in gestione  accentrata,  disponendo  che a tali vincoli si applicano le disposizioni  dell'art.  34  del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
 Ritenuta  la  necessita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute  nel  predetto  regolamento,  per  adeguarle alle modifiche della  disciplina  dei vincoli sugli strumenti finanziari in gestione accentrata   introdotte  nell'ambito  del  recepimento  della  citata direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;
 Vista l'intesa della Banca d'Italia trasmessa il 15 marzo 2005.
 Delibera:
 
 1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  e  del  decreto  legislativo  24  giugno 1998, n. 213, concernente  la  disciplina  dei  mercati,  approvato con delibera n. 11768  del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile  2000,  n.  13085  del  18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002,  n.  13858  del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003 e' modificato ed integrato come segue:
 nell'art. 3:
 dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
 «c)  "intermediari":  gli  agenti  di  cambio,  le  imprese  di investimento  e le banche autorizzati a prestare in Italia i seguenti servizi di investimento:
 negoziazione, per conto proprio o per conto terzi;
 ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione»;
 nell'art. 5:
 al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente lettera:
 «h)   predisposizione,  gestione  e  manutenzione  di  circuiti informativi  per  la  visualizzazione  e l'inserimento da parte degli intermediari  di  condizioni  di negoziazione di strumenti finanziari che  non  consentono  la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso»;
 nell'art. 8:
 dopo il comma 1 e' inserito il comma 1-bis:
 «1-bis.  La  disposizione di cui al comma 1, lettera b), non si applica  alle  operazioni  di compravendita eseguite su richiesta del cliente  al  di  fuori  dei  mercati  regolamentati  al  prezzo medio ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell'ordine sul mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall'intermediario, ovvero,  nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un prezzo  derivante  da  criteri  oggettivamente  definiti all'atto del conferimento dell'ordine»;
 nell'art. 11:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Per ogni singola negoziazione, ivi compresa ogni operazione di    collocamento    eseguita    esclusivamente    con   investitori istituzionali,  avente  ad  oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  eseguita  fuori da tale mercato, gli intermediari comunicano i seguenti elementi informativi:
 a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
 b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
 c) tipo di operazione;
 d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
 e) quantita';
 f) controparte;
 g) indicazione  se  l'operazione  e' stata conclusa per conto proprio o per conto terzi»;
 al  comma  2  dopo  le  parole  «nel caso in cui l'operazione sia conclusa fra intermediari autorizzati alla prestazione» sono inserite le parole «del servizio»;
 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
 «2-bis.  La  comunicazione e' effettuata entro il termine di 15 minuti dal momento dell'esecuzione delle singole negoziazioni. Per le negoziazioni   aventi   ad   oggetto   obbligazioni,   diverse  dalle obbligazioni convertibili, la comunicazione e' effettuata:
 a) entro le ore 13 per le operazioni eseguite entro le 12,30;
 b) entro  il  successivo  inizio  dell'orario  giornaliero di funzionamento  dei  mercati,  ovvero dell'orario di funzionamento del mercato  nel  quale  l'intermediario  e'  ammesso,  per le operazioni eseguite dopo le 12,30.
 La comunicazione e' effettuata alla societa' di gestione di uno dei mercati regolarnentati italiani nei quali lo strumento finanziario e' negoziato.
 2-ter  Nei casi di collocamento nei quali l'intermediario assume un rischio  di  posizione  o esegue una procedura accelerata di raccolta delle adesioni, la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 e'   effettuata   al   completamento  del  collocamento.  Qualora  il collocamento  non  si  concluda  entro il quinto giorno dalla data di assunzione  del  rischio di posizione da parte dell'intermediario, lo stesso  comunica  le  operazioni  concluse  fino  a  quel momento; le negoziazioni  successive  sono  comunicate  nei  termini  previsti al precedente comma 2-bis»;
 nell'art. 12:
 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Gli  elementi  informativi  di cui al comma 1 sono messi a disposizione  del  mercato  entro 45 minuti dall'ora di comunicazione alla  societa'  di gestione del mercato effettuata ai sensi dell'art. 11»;
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
 «2-bis.  Per  le operazioni di cui all'art. 11, comma 2-ter, le societa'  di gestione mettono a disposizione del mercato, nei termini previsti  al  comma  2  del  presente  articolo,  i seguenti elementi informativi:
 a) il quantitativo delle azioni assegnate;
 b) il prezzo ovvero il prezzo medio di collocamento;
 c) il numero degli investitori istituzionali assegnatari»;
 nell'art. 19:
 dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:
 «f) "certificazione": la certificazione prevista dagli articoli 85,  comma  4, del testo unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
 g) "comunicazione    per   l'intervento   in   assemblea":   la comunicazione  degli  intermediari  agli emittenti prevista dall'art. 2370, comma 2, del codice civile.»;
 nell'art. 33:
 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
 «(Richiesta   di   certificazione   o   di   comunicazione  per l'intervento in assemblea)»;
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Ai  fini  del  rilascio  della  certificazione  i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:
 a) il nominativo del richiedente;
 b) la  quantita'  degli  strumenti  finanziari per i quali si richiede la certificazione;
 c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
 d) il termine di efficacia della certificazione;
 e) il luogo e la data della richiesta;
 f) la   firma  o  altra  indicazione  idonea  a  identificare univocamente il richiedente.»;
 al  comma  2,  dopo  le parole «richiesta di certificazione» sono inserite   le   parole   «o  di  comunicazione  per  l'intervento  in assemblea»;
 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 «3.  Nel  caso  di  pegno,  di  usufrutto,  di  riporto, ovvero nell'ipotesi  prevista  dall'art.  40,  comma  3,  del  testo  unico, legittimato  ad  avanzare  la  richiesta  ai  fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e  di  cui all'art. 146 del testo unico, salvo convenzione contraria, e' il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il  gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilita'.
 4.  Nel  caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini  dell'esercizio  dei  diritti  previsti  dal  comma  3,  e dagli articoli  2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, e' il custode.»;
 al  comma  5,  l'espressione  «le  certificazioni  previste dagli articoli  85, comma 4, del testo unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro» e' sostituita dall'espressione «la certificazione»;
 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
 «6.  Quando  il diritto che si intende esercitare e' il diritto d'intervento  in  assemblea  non  si  fa  luogo  a  certificazione  e l'intermediario   effettua   la  comunicazione  per  l'intervento  in assemblea.
 7. La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve contenere  gli  elementi  indicati  al comma 1 per la certificazione, nonche' la data e il tipo dell'assemblea.»;
 nell'art. 34:
 al comma 1:
 la parola «terzo» e' sostituita dalla parola «secondo»;
 l'espressione:  «le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema» e' sostituita dall'espressione «la certificazione»;
 dopo  le  parole «strumenti finanziari» sono inserite le parole «fino  a  quando  la  certificazione non gli sia restituita o non sia piu' idonea a produrre effetti»;
 al   comma  2  l'espressione  «Le  certificazioni  devono  essere redatte»   e'   sostituita  dall'espressione  «La  certificazione  e' redatta»;
 i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
 «3.   In   caso  di  denuncia  di  smarrimento,  distruzione  o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla  richiesta  delle  certificazioni,  l'intermediario consegna una copia  recante  la  dizione  «duplicato»  e  ne informa senza indugio l'emittente.
 4.  Gli  intermediari  conservano,  in  ordine progressivo annuo di emissione,   copia  delle  certificazioni,  unitamente  al  duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3.»;
 dopo 1'art. 34 e' inserito il seguente:
 «Art.  34-bis (Comunicazione per l'intervento in assemblea). - 1. L'intermediario   effettua   la  comunicazione  per  l'intervento  in assemblea  in conformita' alle proprie scritture contabili risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 2, ovvero dalle  registrazioni  di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.
 2.  La  comunicazione  per  l'intervento  in  assemblea contiene le informazioni  indicate nell'allegato 3 del presente regolamento. Essa produce  i  medesimi  effetti  del  deposito,  quando statutariamente previsto,   o   della   presentazione  della  certificazione  per  la partecipazione  in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi previsti  dagli  articoli 89, comma 1, del testo unico e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro.
 3.  La  comunicazione  per  l'intervento in assemblea e' effettuata dall'intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data  di  ricevimento  della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33 ovvero  entro  il  piu'  lungo  termine intercorrente tra la suddetta richiesta  e  il  giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo  deposito  ai  sensi  dell'art.  2370, comma 2, del codice civile,  o,  se  lo  statuto  non  preveda  tale preventivo deposito, l'orario   previsto   per   l'inizio   dell'assemblea.   Copia  della comunicazione e' messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione.
 4.  Quando  lo  statuto  dell'emittente  non  vieta  di ritirare le azioni,  o  la  relativa  certificazione, prima che l'assemblea abbia avuto  luogo,  l'intermediario  che ha effettuato la comunicazione ai sensi  del  comma  1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale trasferimento,  in  tutto  o  in  parte, dei corrispondenti strumenti finanziari  operato prima dello svolgimento dell'assemblea, indicando il  numero  progressivo  annuo  di  emissione della comunicazione per l'intervento in assemblea precedentemente effettuata.
 5.   L'intermediario  conserva,  in  ordine  progressivo  annuo  di emissione,  copia  delle  comunicazioni per l'intervento in assemblea effettuate.
 6.  A  partire  dal  1°  gennaio 2006 le comunicazioni previste nel presente  articolo  sono  trasmesse  all'emittente  mediante appositi collegamenti informatici.»;
 nell'art. 35:
 la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: «(Segnalazioni degli intermediari agli emittenti)»;
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  34-bis,  le segnalazioni  agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del testo  unico  e  31,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all'emittente i titolari  dei  conti  in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi  e  la  relativa  posizione.  Gli  intermediari  segnalano altresi'  agli  emittenti  i titolari delle azioni nominative immesse nel  sistema  a  seguito  dell'esercizio di facolta' di acquisto o di diritti  di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere segnalati  i  nominativi  dei  titolari  degli  strumenti  finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni per l'intervento in assemblea.»;
 al    comma    2,   l'espressione   «comunicano»   e   sostituita dall'espressione   «segnalano»  e  l'espressione  «nel  registro  dei vincoli  previsto  dall'art.  45» e' sostituita dall'espressione «nei conti previsti dagli articoli 45 e 46».
 nell'art.  36,  comma  5,  l'espressione  «sono state rilasciate le certificazioni  previste dall'art. 33» e' sostituita dall'espressione «e'  stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione per l'intervento in assemblea»;
 Nell'art. 37, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  L'esibizione  delle  certificazioni  o l'effettuazione delle comunicazioni  per  l'intervento  in  assemblea  e'  presupposto  per l'iscrizione  nel  libro  soci,  ovvero  per  l'esercizio del diritto sociale  in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari.»;
 nell'art.   41,   comma  2,  lettera  a),  l'espressione  «data  di regolamento»   e'  sostituita  dall'espressione  «data  di  effettivo regolamento»;
 nell'art.  45,  comma  1,  e'  soppressa  l'espressione: «Le stesse indicazioni  sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito   ai   sensi   dell'art.   87   del   testo   unico  tenuto dall'intermediario in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile»;
 nell'art. 46 e' soppresso il comma 4;
 nell'Allegato  3, l'espressione «fino a ... (data certa)..., ovvero "illimitata"» e' sostituita dall'espressione «fino a (data certa)».
 La  presente  delibera  e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Milano, 23 marzo 2005
 Il presidente: Cardia
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