Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2005
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, concernente la disciplina dei mercati, modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003. (Deliberazione n. 14955).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
Vista la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificata dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003;
Considerato che i citati decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 6, e 28 dicembre 2004, n. 310, recanti la riforma del diritto societario, hanno modificato, tra l'altro, la disciplina dell'intervento all'assemblea nelle societa' di capitali contenuta nell'art. 2370, commi 2 e 3, del codice civile e negli articoli 4 e 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 effettua il coordinamento tra i citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 gennaio 2004, n. 6;
Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento, per adeguarle alle modifiche della disciplina dell'intervento all'assemblea introdotte nell'ambito della riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004, in sede di recepimento della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria, ha abrogato l'obbligo di annotazione, con efficacia costitutiva, nell'apposito registro previsto dall'art. 87 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dei vincoli costituiti sugli strumenti finanziari in gestione accentrata, disponendo che a tali vincoli si applicano le disposizioni dell'art. 34 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento, per adeguarle alle modifiche della disciplina dei vincoli sugli strumenti finanziari in gestione accentrata introdotte nell'ambito del recepimento della citata direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;
Vista l'intesa della Banca d'Italia trasmessa il 15 marzo 2005.
Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003 e' modificato ed integrato come segue:
nell'art. 3:
dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«c) "intermediari": gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i seguenti servizi di investimento:
negoziazione, per conto proprio o per conto terzi;
ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione»;
nell'art. 5:
al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente lettera:
«h) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento da parte degli intermediari di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso»;
nell'art. 8:
dopo il comma 1 e' inserito il comma 1-bis:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle operazioni di compravendita eseguite su richiesta del cliente al di fuori dei mercati regolamentati al prezzo medio ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell'ordine sul mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall'intermediario, ovvero, nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un prezzo derivante da criteri oggettivamente definiti all'atto del conferimento dell'ordine»;
nell'art. 11:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni singola negoziazione, ivi compresa ogni operazione di collocamento eseguita esclusivamente con investitori istituzionali, avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari comunicano i seguenti elementi informativi:
a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
c) tipo di operazione;
d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
e) quantita';
f) controparte;
g) indicazione se l'operazione e' stata conclusa per conto proprio o per conto terzi»;
al comma 2 dopo le parole «nel caso in cui l'operazione sia conclusa fra intermediari autorizzati alla prestazione» sono inserite le parole «del servizio»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
«2-bis. La comunicazione e' effettuata entro il termine di 15 minuti dal momento dell'esecuzione delle singole negoziazioni. Per le negoziazioni aventi ad oggetto obbligazioni, diverse dalle obbligazioni convertibili, la comunicazione e' effettuata:
a) entro le ore 13 per le operazioni eseguite entro le 12,30;
b) entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario e' ammesso, per le operazioni eseguite dopo le 12,30.
La comunicazione e' effettuata alla societa' di gestione di uno dei mercati regolarnentati italiani nei quali lo strumento finanziario e' negoziato.
2-ter Nei casi di collocamento nei quali l'intermediario assume un rischio di posizione o esegue una procedura accelerata di raccolta delle adesioni, la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 e' effettuata al completamento del collocamento. Qualora il collocamento non si concluda entro il quinto giorno dalla data di assunzione del rischio di posizione da parte dell'intermediario, lo stesso comunica le operazioni concluse fino a quel momento; le negoziazioni successive sono comunicate nei termini previsti al precedente comma 2-bis»;
nell'art. 12:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato entro 45 minuti dall'ora di comunicazione alla societa' di gestione del mercato effettuata ai sensi dell'art. 11»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Per le operazioni di cui all'art. 11, comma 2-ter, le societa' di gestione mettono a disposizione del mercato, nei termini previsti al comma 2 del presente articolo, i seguenti elementi informativi:
a) il quantitativo delle azioni assegnate;
b) il prezzo ovvero il prezzo medio di collocamento;
c) il numero degli investitori istituzionali assegnatari»;
nell'art. 19:
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:
«f) "certificazione": la certificazione prevista dagli articoli 85, comma 4, del testo unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
g) "comunicazione per l'intervento in assemblea": la comunicazione degli intermediari agli emittenti prevista dall'art. 2370, comma 2, del codice civile.»;
nell'art. 33:
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea)»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rilascio della certificazione i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:
a) il nominativo del richiedente;
b) la quantita' degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;
c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
d) il termine di efficacia della certificazione;
e) il luogo e la data della richiesta;
f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.»;
al comma 2, dopo le parole «richiesta di certificazione» sono inserite le parole «o di comunicazione per l'intervento in assemblea»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 3, del testo unico, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'art. 146 del testo unico, salvo convenzione contraria, e' il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilita'.
4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, e' il custode.»;
al comma 5, l'espressione «le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del testo unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro» e' sostituita dall'espressione «la certificazione»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«6. Quando il diritto che si intende esercitare e' il diritto d'intervento in assemblea non si fa luogo a certificazione e l'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea.
7. La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve contenere gli elementi indicati al comma 1 per la certificazione, nonche' la data e il tipo dell'assemblea.»;
nell'art. 34:
al comma 1:
la parola «terzo» e' sostituita dalla parola «secondo»;
l'espressione: «le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema» e' sostituita dall'espressione «la certificazione»;
dopo le parole «strumenti finanziari» sono inserite le parole «fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia piu' idonea a produrre effetti»;
al comma 2 l'espressione «Le certificazioni devono essere redatte» e' sostituita dall'espressione «La certificazione e' redatta»;
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato» e ne informa senza indugio l'emittente.
4. Gli intermediari conservano, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3.»;
dopo 1'art. 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Comunicazione per l'intervento in assemblea). - 1. L'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea in conformita' alle proprie scritture contabili risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 2, ovvero dalle registrazioni di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.
2. La comunicazione per l'intervento in assemblea contiene le informazioni indicate nell'allegato 3 del presente regolamento. Essa produce i medesimi effetti del deposito, quando statutariamente previsto, o della presentazione della certificazione per la partecipazione in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 89, comma 1, del testo unico e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro.
3. La comunicazione per l'intervento in assemblea e' effettuata dall'intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33 ovvero entro il piu' lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del codice civile, o, se lo statuto non preveda tale preventivo deposito, l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea. Copia della comunicazione e' messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione.
4. Quando lo statuto dell'emittente non vieta di ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'assemblea abbia avuto luogo, l'intermediario che ha effettuato la comunicazione ai sensi del comma 1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale trasferimento, in tutto o in parte, dei corrispondenti strumenti finanziari operato prima dello svolgimento dell'assemblea, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione per l'intervento in assemblea precedentemente effettuata.
5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle comunicazioni per l'intervento in assemblea effettuate.
6. A partire dal 1° gennaio 2006 le comunicazioni previste nel presente articolo sono trasmesse all'emittente mediante appositi collegamenti informatici.»;
nell'art. 35:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Segnalazioni degli intermediari agli emittenti)»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 34-bis, le segnalazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del testo unico e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari segnalano altresi' agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facolta' di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere segnalati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni per l'intervento in assemblea.»;
al comma 2, l'espressione «comunicano» e sostituita dall'espressione «segnalano» e l'espressione «nel registro dei vincoli previsto dall'art. 45» e' sostituita dall'espressione «nei conti previsti dagli articoli 45 e 46».
nell'art. 36, comma 5, l'espressione «sono state rilasciate le certificazioni previste dall'art. 33» e' sostituita dall'espressione «e' stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione per l'intervento in assemblea»;
Nell'art. 37, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni per l'intervento in assemblea e' presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari.»;
nell'art. 41, comma 2, lettera a), l'espressione «data di regolamento» e' sostituita dall'espressione «data di effettivo regolamento»;
nell'art. 45, comma 1, e' soppressa l'espressione: «Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'art. 87 del testo unico tenuto dall'intermediario in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile»;
nell'art. 46 e' soppresso il comma 4;
nell'Allegato 3, l'espressione «fino a ... (data certa)..., ovvero "illimitata"» e' sostituita dall'espressione «fino a (data certa)».
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 23 marzo 2005
Il presidente: Cardia
 
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