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| Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 16 marzo 2005 |  | Abilitazione,    all'Istituto    «Scuola   di   specializzazione   in psicoterapia   specialistica   per  lo  sviluppo  e  l'adolescenza  - Humanitas», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione  in  psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto n. 509 dell'11 dicembre 1998. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 
 Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
 Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in  psicoterapia  specialistica  per  lo  sviluppo  e l'adolescenza - Humanitas»  ha  chiesto  l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  in Roma, via del Forte Trionfale,  36, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno  di  corso  per  ciascun  anno  pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004, trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla predetta Commissione tecnico-consultiva del regolamento, nella seduta del 21 gennaio 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto   11   dicembre   1998,   n.   509,   l'istituto  «Scuola  di specializzazione  in  psicoterapia  specialistica  per  lo sviluppo e l'adolescenza  -  Humanitas»  e' abilitato ad istituire e ad attivare nella  sede principale di Roma, via del Forte Trionfale, 36, ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  II  del regolamento stesso, successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
 2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso  per  ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, a 80 unita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 marzo 2005
 Il capo del dipartimento: Rossi Bernardi
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