Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
Banche cooperative. Riforma del diritto societario |
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1. Con il decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004 (1), emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 366/2001, sono state apportate modificazioni e integrazioni al testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 - TUB) allo scopo di coordinare la riforma societaria con la disciplina speciale delle banche costituite in forma cooperativa (banche popolari e banche di credito cooperativo). Il coordinamento ha reso applicabili nei confronti di dette categorie di banche le disposizioni del riformato codice civile che non incidono su aspetti sostanziali della relativa disciplina speciale contenuta nel TUB. La tecnica normativa adottata e' quella di indicare in un nuovo articolo del medesimo TUB (150-bis) le previsioni civilistiche non applicabili in quanto in contrasto con le predette disposizioni speciali (2). Sotto altro profilo, il provvedimento apporta al TUB integrazioni volte ad adeguare la disciplina degli assetti proprietari delle banche e del gruppo bancario alle nuove previsioni civilistiche in materia di direzione e coordinamento di societa' (articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile). 2. Il coordinamento realizzato dal decreto legislativo n. 310/2004 relativamente alle banche cooperative consente di superare le incertezze del quadro normativo - a suo tempo poste in evidenza dalla Banca d'Italia con comunicazione del marzo 2004 (cfr. G.U. n. 74 del 29 marzo 2004) - derivanti dalla precedente esclusione di dette banche dall'ambito di applicazione della riforma societaria. In sintesi, la nuova disciplina: conferma la distinzione tra i due modelli di banca cooperativa individuati dal TUB, incentrandola sulla diversa intensita' del requisito mutualistico. Le BCC sono ricondotte alla categoria civilistica delle cooperative «a mutualita' prevalente», in quanto tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile oltre che a rispettare i criteri di operativita' prevalente con i soci definiti ai sensi dell'articolo 35 TUB; con riguardo alle banche popolari, e' stata, invece, espressamente esclusa l'applicabilita' delle disposizioni che fanno riferimento alla condizione di prevalenza mutualistica; consente alle banche cooperative di usufruire delle opportunita' offerte dalla riforma societaria in materia di modelli di amministrazione e controllo, di speciali categorie di azioni, di gruppo paritetico cooperativo; fissa al 30 giugno 2005 il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche cooperative alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile (cfr. articolo 223-terdecies disp. att. del codice civile), anche utilizzando procedure deliberative semplificate (cfr. articolo 223-duodecies disp. att.); decorso tale termine le previsioni statutarie non conformi cesseranno di avere efficacia (cfr. comma 4 del citato articolo 223-duodecies) (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n. 305. (2) Piu' in dettaglio, l'articolo 37 del decreto legislativo n. 310/2004 ha abrogato la previsione, gia' contenuta nell'articolo 223-terdecies disp. att., in base alla quale alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo continuavano ad applicarsi le disposizioni di legge anteriori all'entrata in vigore della legge n. 366/2001; in secondo luogo, l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 310/2004 ha introdotto nel TUB l'articolo 150-bis, il quale individua espressamente e analiticamente le nuove norme civilistiche che non trovano applicazione nei confronti delle banche appartenenti alle categorie predette, rendendo per converso loro applicabili tutte le altre disposizioni civilistiche, sia quelle specifiche delle societa' cooperative (in quanto contenute nel Titolo VI del Libro V) sia quelle riferite alle s.p.a. (Titolo V) che integrano la specifica disciplina delle societa' cooperative in forza del rinvio disposto, nel limite della compatibilita' , dall'articolo 2519, primo comma, del codice. Cio' premesso, le banche popolari e le BCC dovranno tempestivamente deliberare le modifiche statutarie volte a rendere coerente la propria regolamentazione societaria con le disposizioni civilistiche imperative. Assume particolare rilievo, per le BCC, l'introduzione in statuto delle clausole «mutualistiche» di cui all'articolo 2514 c.c., tra le quali si richiama, per il carattere innovativo, quella prevista dalla lettera b) del primo comma, concernente i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci. Con riguardo agli altri interventi sullo statuto, le banche cooperative si atterranno alle indicazioni, contenute nella citata comunicazione della Banca d'Italia del marzo 2004, in materia di controllo contabile, di poteri del presidente del consiglio di amministrazione, di termini per la convocazione dell'assemblea e di delega di competenze dell'assemblea al consiglio di amministrazione. In particolare, con riguardo al controllo contabile nelle BCC, queste ultime dovranno, entro il predetto termine del 30 giugno 2005 (cfr. articolo 150-bis, comma 7, TUB), valutare nell'esercizio della propria autonomia organizzativa se mantenere al collegio sindacale la funzione di controllo contabile (cfr. articolo 52, comma 2-bis, TUB) ovvero affidare la stessa funzione a un soggetto esterno fornito dei necessari requisiti professionali (secondo il regime ordinariamente previsto dal codice civile per le societa). L'ampia portata dell'intervento normativo in oggetto ha reso necessaria, con riferimento alle BCC, una revisione dello «statuto tipo» per adeguarlo alle innovazioni derivanti dalla riforma. I relativi lavori sono stati condotti dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo in raccordo con il nostro Istituto. Per quanto concerne gli adempimenti di vigilanza ex articolo 56 TUB, potra' essere omessa l'informativa preventiva (prevista dal Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni di vigilanza) da parte delle banche cooperative per i progetti di revisione statutaria recanti esclusivamente gli adeguamenti alle norme inderogabili indicate in allegato e, con riguardo alle BCC, anche per gli interventi conformi alle previsioni del nuovo «statuto tipo»; l'informativa preventiva dovra' , invece, essere resa in ogni caso dalle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati, in relazione alle specifiche disposizioni del codice civile e delle leggi speciali ad esse applicabili. |
| Allegato
Il presente elenco non ha valore interpretativo delle disposizioni civilistiche richiamate, essendo unicamente volto a indicare le modifiche per le quali le banche possono omettere l'informativa preventiva ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB. Altre disposizioni imperative non sono incluse nell'elenco in quanto gli eventuali interventi di adeguamento statutario in materia devono essere specificamente vagliati a fini di vigilanza (ad esempio, articoli 2437-ter, comma 3°, 2527, comma 1°, 2538, comma 5°, 2540, comma 3°). Le norme imperative si applicano anche in mancanza di una corrispondente previsione statutaria; devono essere modificate o eliminate le clausole statutarie da esse difformi. Soci. Ai sensi dell'articolo 2347, comma 1°, nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c. In base all'articolo 2521, comma 2°, l'atto costitutivo puo' prevedere che la societa' svolga la propria attivita' anche con soggetti terzi, diversi dai soci. Tale previsione risulta coerente con la natura dell'attivita' bancaria. L'articolo 2528, comma 1°, stabilisce che la deliberazione degli amministratori di ammissione di un nuovo socio, oltre a dover essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori, deve essere comunicata all'interessato. Secondo quanto previsto dall'articolo 2528, comma 2°, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, puo' determinare l'eventuale soprapprezzo che deve essere versato dai nuovi soci in aggiunta all'importo delle azioni. L'articolo 2530, comma 6°, prevede che qualora l'atto costitutivo vieti la cessione delle azioni il socio puo' recedere dalla societa' con preavviso di novanta giorni e che tale diritto di recesso non puo' essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella societa'. L'articolo 2532, comma 1°, stabilisce che il recesso del socio non puo' essere parziale. L'articolo 2532, comma 2°, disciplina la procedura per l'esercizio del recesso prevedendo che la dichiarazione di recesso del socio, da comunicare con raccomandata alla societa' , venga esaminata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione; che, se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio; che questi, in tale ultima ipotesi, puo' proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni da ricevimento della comunicazione. L'articolo 2532, comma 3°, stabilisce che il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Inoltre, con riferimento ai rapporti mutualistici tra i soci e la societa' , l'atto costitutivo puo' stabilire una decorrenza degli effetti del recesso diversa da quella prevista nello stesso comma 3°. L'articolo 2533 stabilisce che l'esclusione del socio e deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea e che contro la delibera di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. In base all'articolo 2534, commi 2° e 3°, in caso di subentro degli eredi nella partecipazione del socio deceduto (laddove cio' sia consentito dall'atto costitutivo e sempre che gli eredi abbiano i requisiti per l'ammissione alla societa), gli eredi plurimi devono nominare un rappresentante comune. Ai sensi dell'articolo 2535, comma 3°, il rimborso delle azioni in caso di recesso, esclusione o morte del socio deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si e' verificato l'evento. In base all'articolo 2536, comma 1°, il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si e' verificata. In base all'articolo 2545-sexies, richiamato dall'articolo 150-bis, comma 6°, del TUB, le eventuali clausole dell'atto costitutivo che disciplinano i ristorni in favore dei soci ne determinano i criteri di ripartizione proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici tra la societa' e i soci. Assemblea. L'articolo 2361, comma 2°, dispone che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni di queste deve essere deliberata dall'assemblea. Ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; non sono consentite ipotesi di competenza gestionale dell'assemblea (cfr. articolo 2380-bis, comma 1°). In base a quanto disposto dall'articolo 2364, comma 1°, n. 6), spetta all'assemblea l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'articolo 2364, comma 2°, stabilisce il termine massimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria in centoventi giorni, decorrenti dalla chiusura dell'esercizio (cfr. nota n. 222339 del 12 marzo 2004 in merito ai casi in cui, ai sensi della medesima disposizione, lo statuto puo' prevedere un maggior termine). L'articolo 2365, comma 1°, dispone che l'assemblea straordinaria delibera - oltre che sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. L'articolo 2367, comma 3°, prevede che la convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta o sulla base di progetti degli amministratori. Ai sensi dell'articolo 2368, comma 3°, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni assembleari, non si computano i soci che si sono astenuti per conflitto di interesse nonche' quelli che non potevano esercitare il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, lo statuto delle societa' aperte non puo' fissare un termine superiore a due giorni non festivi per il deposito delle azioni o della relativa certificazione, quale requisito per la partecipazione all'assemblea. L'articolo 2371, comma 1°, specifica i compiti del Presidente dell'assemblea, prevedendo che egli verifica la regolarita' della costituzione dell'organo, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Ai sensi dell'articolo 2374, comma 1°, i soci intervenuti in assemblea che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. In base all'articolo 2375, comma 1°, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve: indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, i partecipanti e le relative quote di partecipazione; indicare le modalita' e il risultato delle votazioni; consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. L'articolo 2538, comma 1°, stabilisce che hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Amministratori. L'articolo 2381 disciplina in modo puntuale i rapporti tra Consiglio di Amministrazione e organi delegati. In particolare, il comma 4° include tra le attribuzioni del CdA non delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo, oltre a quelle gia' previste dalla disciplina previgente, la predisposizione di progetti di fusione (2501-ter) e di scissione (2506-bis). Inoltre, ai sensi del successivo comma 5° lo statuto determina, in presenza di organi delegati, la periodicita' - comunque non superiore a sei mesi - con cui gli stessi riferiscono al CdA e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societa' e dalle sue controllate. L'articolo 2383, comma 2°, prevede che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ai sensi dell'articolo 2386, commi 1° e 2°, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; in caso contrario, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' si provveda alla sostituzione dei mancanti. Ai sensi del successivo comma 4° nei casi in cui lo statuto preveda che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. In base a quanto disposto dagli articoli 2388, comma 4°, e 2391, comma 3°, per l'assunzione delle deliberazioni del consiglio non sono ammesse modalita' di voto che non consentano l'identificazione degli amministratori assenti o dissenzienti. L'articolo 2391, comma 1°, non prevede piu' l'obbligo di astensione per gli amministratori in conflitto, bensi' l'obbligo dell'amministratore, che abbia in una determinata operazione della societa' un interesse, per conto proprio o di terzi, di darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Il comma 2° dello stesso articolo prevede che, in tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la societa' dell'operazione. La nuova disciplina civilistica non prevede piu' l'obbligo degli amministratori di prestare cauzione (sancito dal previgente articolo 2535 e derogabile con apposita clausola dell'atto costitutivo). Ai sensi dell'articolo 2544, comma 1°, non possono essere delegate dagli amministratori, oltre alle materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Sindaci. L'articolo 2400, comma 1°, dispone che il periodo di durata dei sindaci nella carica deve essere indicato in «tre esercizi» e che gli stessi sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. L'articolo 2409-bis prevede che le societa' aperte e quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato debbano affidare il controllo contabile ad un soggetto esterno alla societa' stessa, iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Per le BCC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, TUB, resta in ogni caso la possibilita' di prevedere statutariamente che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale. |
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