Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 marzo 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Anca Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Istrate Anca Daniela, nata il 7 dicembre 1963 a Constanta (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul Electric - Specializarea Automatizari si calculatoare» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucaresti» di Bucarest (Romania) nella sessione di giugno 1998 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului» rumeno in data 15 novembre 1988, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Romania, come documentato in atti;
Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e del 27 gennaio 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;
Rilevato che l'istante ha richiesto l'iscrizione ai settori industriale e dell'informazione della sezione A dell'albo degli ingegneri e che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e di «ingegnere - settore dell'informazione» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Istrate Anca Daniela, nata il 7 dicembre 1963 a Constanta (Romania), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A, settore industriale e dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che, per l'iscrizione alla sezione A del settore industriale, vertera' sulle seguenti materie:
1) costruzione di macchine;
2) impianti elettrici; per l'iscrizione alla sezione A del settore dell'informazione vertera' sulle seguenti materie:
1) comunicazioni elettriche;
2) sistemi e reti di comunicazione.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 marzo 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori industriale e dell'informazione della sezione A dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale» e settore «dell'informazione».
 
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