Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 marzo 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 -- relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, nata il 30 agosto 1972 a Volgograd (Russia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico tecnologo - specializzazione in tecnologia delle materie organiche, conseguito in Russia presso l''Universita' Tecnica Statale della citta' di Volgograd (Russia) in data 26 giugno 1997 e il 30 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attivita' professionali di competenza della qualifica di cui e' in possesso la sig.ra Belooussova, come confermato nella nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca dell'ottobre 2004; Considerato inoltre la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1997 al 1999 presso la societa' «Plastkard» di Volgograd (Russia), come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, nata il 30 agosto 1972 a Volgograd (Russia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine; 2) impianti elettrici. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 11 marzo 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale. |
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