| 
| Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 11 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero, a norma dell'art.1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 -- relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, nata il 30 agosto  1972  a Volgograd (Russia), cittadina italiana, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo   115/1992,   il   riconoscimento   del  titolo accademico-professionale    di    ingegnere   chimico   tecnologo   - specializzazione in tecnologia delle materie organiche, conseguito in Russia   presso   l''Universita'  Tecnica  Statale  della  citta'  di Volgograd  (Russia)  in  data  26 giugno 1997 e il 30 giugno 1997, ai fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso  atto  che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto  ad esercitare le attivita' professionali di competenza della qualifica   di  cui  e'  in  possesso  la  sig.ra  Belooussova,  come confermato  nella  nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca dell'ottobre 2004;
 Considerato  inoltre  la  richiedente  possiede un'ampia esperienza professionale   maturata   dal   1997  al  1999  presso  la  societa' «Plastkard» di Volgograd (Russia), come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, nata il 30 agosto 1972 a Volgograd  (Russia),  cittadina  italiana,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della professione in Italia;
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie:
 1) costruzioni di macchine;
 2) impianti elettrici.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 11 marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.
 |  |  |  |  |