Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 marzo 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Fontanella Fabiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Fontanella Fabiana, nata il 9 aprile 1976 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogada» conseguito in Brasile, come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Secao de Santa Caterina» cui la richiedente e' iscritta dal 19 dicembre 2000, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico di «Bacharel em Direito» rilasciato dalla «Universidade do Vale do Itajai» di Florianopolis (Santa Caterina - Brasile) in data 4 dicembre 1998; Considerato inoltre che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Firenze in data 7 giugno 2002; Preso atto che la sig.ra Fontanella ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 20 luglio 2004; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Fontanella Fabiana, nata il 9 aprile 1976 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 11 marzo 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per esame ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' da immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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