| 
| Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 11 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Fontanella Fabiana, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  d.lgs.  stesso  anche ai cittadini degli Stati membri  dell'Unione  europea  in  quanto  si  tratti  di  norme  piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Fontanella Fabiana, nata il 9 aprile 1976  a  Porto  Alegre  (Brasile),  cittadina  italiana,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Advogada»  conseguito  in Brasile, come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Secao de Santa Caterina» cui la richiedente  e' iscritta dal 19 dicembre 2000, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato  che  la richiedente e' insignita del titolo accademico di  «Bacharel  em  Direito» rilasciato dalla «Universidade do Vale do Itajai»   di   Florianopolis  (Santa  Caterina  -  Brasile)  in  data 4 dicembre 1998;
 Considerato  inoltre  che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza  presso  l'Universita'  degli studi di Firenze in data 7 giugno 2002;
 Preso  atto  che la sig.ra Fontanella ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 20 luglio 2004;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso  l'istante  per  cui  appare  necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Fontanella  Fabiana,  nata  il  9 aprile 1976 a Porto Alegre  (Brasile),  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 11 marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,   per  esame  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove   e'   da  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su:
 1) caso   pratico  in  diritto  processuale  civile  o  diritto processuale  penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;
 2) elementi  di  diritto  civile  o  diritto  penale  o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;
 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |