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| Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 11 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Gasparri  Giuseppe,  di  titolo  di  studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista l'istanza del sig. Gasparri Giuseppe, nato il 9 febbraio 1975 a  Roma  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo  professionale  di  abogado  conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Madrid»  (Spagna),  cui  e' iscritto  dal  27 ottobre  2004  ai  fini  dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
 Considerato   che   il  richiedente  ha  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza  presso  l'Universita'  degli studi di Perugia in data 11 dicembre  2001  e  che  detto  titolo accademico e' stato altresi' omologato  al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera  del  «Ministerio  de  Educacion  y  Ciencia»  spagnolo  del 3 settembre 2004;
 Preso  atto  che  il  sig. Gasparri  ha  prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di Perugia in data 12 novembre 2004;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Al sig. Gasparri Giuseppe, nato il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di abogado  di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 11 marzo 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da quesiti indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su:
 1) caso   pratico  in  diritto  processuale  civile  o  diritto processuale  penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;
 2) elementi  di  diritto  civile  o  diritto  penale  o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;
 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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