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| Gazzetta n. 76 del 2 aprile 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 marzo 2005 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Latina»,  quale  autorita'  pubblica  incaricata  di effettuare  i  controlli  sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»,   registrata   in   ambito  Unione  europea,  ai  sensi  del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1486/2004 del 20 agosto  2004  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  indicazione  geografica protetta «Kiwi Latina», prevista  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere  l'attivita'  di controllo sulla indicazione geografica   protetta  di  che  trattasi  la  «Camera  di  commercio, industria,  agricoltura  e artigianato di Latina» con sede in Latina, via Umberto I n. 80;
 Considerato   che  l'organismo  «Camera  di  commercio,  industria, agricoltura  e  artigianato di Latina» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», allo schema tipo e di possedere la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla indicazione geografica protetta predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  con  sede in Latina, via Umberto I n. 80, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per  la  indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in ambito  europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 
 La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo per la «Camera di commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di  Latina»  del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. 
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole  e forestali ai sensi dell'art. 10 de Regolamento CEE 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. 
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  non  puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la indicazione  geografica protetta «Kiwi Latina», cosi' come depositati presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  comunica  ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. 
 L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» e'  tenuta  ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'Autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. 
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della  indicazione  geografica  protetta «Kiwi Latina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. 
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  immette  anche  nel  sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita' della indicazione geografica  protetta  «Kiwi Latina», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente   resi   noti  anche  alla  regione  nel  cui  ambito territoriale   ricade   la   zona  di  produzione  della  indicazione geografica protetta «Kiwi Latina».
 |  |  |  | Art. 8. 
 La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina»  e'  sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalla  Regione  nel  cui ambito territoriale   ricade   la   zona  di  produzione  della  indicazione geografica  protetta  «Kiwi  Latina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
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